Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 30 Gennaio 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Validità della cartella di pagamento notificata via pec

Riferimenti giuridici: art.26, comma 2, D.P.R.602/73, artt.14 e 15, comma 4, D.P.R. n.68/2005 (CAD).

Focus: La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta alla notifica della stessa, da parte dell'agente di riscossione, a mezzo posta elettronica certificataLa Corte di Cassazione con ordinanza n.30948 del 27/11/2019 ha ritenuto valida la notifica tramite pec di una cartella in origine in formato cartaceo che era stata copiata per immagini su supporto informatico.

Principi generali: L'art. 26, comma secondo, del D.P.R. n. 602/1973 aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede che la notifica della cartella di pagamento << può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile >>. Ma che formato devono avere i documenti informatici che possono essere inviati a mezzo pec? Secondo l'art.1, lett. f), D.P.R.n.68/2005, il messaggio di posta elettronica certificata è <<un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati>>. A sua volta la lett. i-ter) dell'art.I del CAD- inserita dall'art.I, comma I, lett. c) del D.Lgs. n.235/2010 definisce << copia per immagine su supporto informatico di documento analogico>> come << il documento informatico, avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico, mentre la lett. i-quinquies) dell'art.I del medesimo CAD nel definire il << duplicato informatico>> parla di << documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario>>. 

La Corte di Cassazione - sez.5 - con ordinanza del 27/11/2019 n.30948, ha tenuto conto della citata disciplina nella fattispecie in questione scaturita dall'impugnazione da parte dell'Italia s.p.a.di una cartella di pagamento notificata da Equitalia Sud s.p.a., relativa ad accise per l'anno 2014. La ricorrente, sia in primo che in secondo grado, ha sostenuto l'inesistenza della relativa notifica. Il ricorso è stato respinto nei precedenti due gradi di giudizio poiché i giudici hanno ritenuto correttamente avvenuta la notifica della cartella. La società ricorrente, pertanto, avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso in Cassazione per due motivi:1)Violazione dell'art.26, comma 2, del D.P.R.n.602/73, degli artt. 14 e 16, comma 4, del D.P.R.68/2005 e dell'art.20 del D.Lgs. n.82/2005, perché la Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto valida la notifica, a mezzo posta elettronica certificata, di una cartella in formato cartaceo che era stata copiata per immagini su supporto informatico. 2)Violazione degli artt.156, comma 3, e 160 c.p.c., per aver ritenuto il giudice di merito comunque sanata, per raggiungimento dello scopo, una notifica che era invece inesistente.

La Suprema Corte ha rigettato le eccezioni sollevate dalla parte affermando, per quanto riguarda la prima eccezione che, alla luce della predetta normativa, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica"), come è avvenuto nella fattispecie, dove il concessionario della riscossione ha provveduto ad inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta.

La Società ricorrente, con memoria prodotta ex art. 380-bis c.p.c, ha altresì eccepito che la cartella di pagamento allegata al messaggio di PEC non era sottoscritta con firma digitale o elettronica qualificataIn merito, i giudici di legittimità, pur considerando la doglianza inammissibile perché formulata per la prima volta, hanno comunque sostenuto che la censura era manifestamente infondata perché nessuna norma di legge impone che la copia su supporto informatico della cartella di pagamento in origine cartacea, notificata dall'agente della riscossione tramite PEC, venga poi sottoscritta con firma digitale. Infine, sempre con riguardo al primo motivo del ricorso, la Suprema Corte ha affermato che, ai sensi del citato art.22, comma 3, del CAD, << le copie per immagine su supporto informatico di documenti originali formati in origine su supporto analogico nel rispetto delle Linee guida hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale non è espressamente disconosciuta>>. Nel caso in esame, la ricorrente non aveva mai disconosciuto espressamente la conformità della cartella di pagamento, allegata alla PEC, all'originale cartaceo in possesso dell'amministrazione.

Anche il secondo motivo del ricorso è stato ritenuto infondato alla luce di quanto già affermato in tema dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. 28/09/2018 n. 23620; Cass. S.U. 18/04/2016, n. 7665), che hanno chiarito che"l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale."

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