Con il decreto dello scorso 22 luglio 2021, la IV sezione del Tribunale di Monza, ha autorizzato una mamma a somministrare il vaccino anti Covid 19 al figlio pur in presenza del diniego paterno, attribuendo a tal fine alla donna la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell'altro genitore.
Dopo aver rimarcato la propria competenza a decidere sulla controversia, il Tribunale ha difatti precisato che "laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice può "sospendere" momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tribunale, una madre, dopo essersi consultata con il pediatra ed aver acquisito il consenso verbale dell'ex coniuge, aveva fissato un appuntamento per la somministrazione del vaccino Covid 19 al figlio, che a sua volta aveva espresso la volontà di essere vaccinato per poter partecipare liberamente alle attività scolastiche e sportive; l'ex marito, tuttavia, inaspettatamente, alla ricezione del modulo per il rilascio dell'autorizzazione, aveva rifiutato il proprio consenso, adducendo motivazioni generiche in ordine all'assenza di particolari rischi per i minori di contrarre forme gravi della malattia.
Adendo il Tribunale, la donna chiedeva che il giudicante la autorizzasse a somministrare il vaccino anti Covid 19 al minore, attribuendole il potere di sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell'ex marito.
Costituendosi in giudizio, il padre eccepiva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell' art. 709 ter c.p.c., essendo il Giudice sprovvisto del potere di sostituire la propria decisione alla difforme valutazione del genitore; nel merito ribadiva la propria opposizione alla somministrazione al vaccino, trattandosi di un prodotto ancora in fase sperimentale senza che fossero stati adeguatamente valutati e monitorati gli effetti collaterali della sua somministrazione, soprattutto in una fascia di età in cui il rapporto rischi-benefici è meno favorevole.
Il Tribunale non condivide tale censura del ricorrente.
Il giudice rimarca la piena ammissibilità del ricorso ex art. 709 ter c.p.c. nonché la competenza del Tribunale adito in ordine alla domanda svolta: a tal riguardo il giudicante ricorda che il ricorso ex art. 709 ter c.p.c. è lo strumento normativo introdotto proprio per dirimere i contrasti insorti tra i genitori separati o divorziati nell'esercizio della responsabilità genitoriale con riferimento alle decisioni di maggior interesse per i figli relative alla loro istruzione, educazione, salute e residenza che, di regola, devono essere assunte di comune accordo ed, in caso di disaccordo, rimesse al Giudice in base alle previsioni dell'art. 337 ter c.c..
Sul punto, non sussistono dubbi circa l'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 337 ter c.c. in relazione alla decisione sulla somministrazione del vaccino, senza che assuma rilievo l'obbligatorietà o la facoltatività dello stesso.
In particolare, la giurisprudenza ritiene che laddove vi sia un concreto pericolo per la salute del minore, in relazione alla gravità e diffusione del virus e vi siano dati scientifici univoci che quel determinato trattamento sanitario risulti efficace, il giudice possa "sospendere" momentaneamente la capacità del genitore contrario al vaccino.
Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza in commento evidenzia come non solo non vi siano controindicazioni alla somministrazione del vaccino, come certificato dal medico curante, ma vi è la precisa volontà manifestata dal minore di sottoporsi al vaccino per poter tornare ad una vita normale sia sul piano scolastico che relazionale.
Ne deriva che il rifiuto opposto dal padre appare in contrasto sia con l'esplicita volontà manifestata dal figlio, sia con riferimento alla salvaguardia della salute psicofisica del minore, comportando la mancanza di copertura vaccinale non soltanto un concreto rischio di contrarre la malattia, ma anche pregiudizievoli limitazioni alla sua vita di relazione.
Sotto un punto di vista scientifico, in relazione all'efficacia del vaccino nella prevenzione della malattia e nel contrasto alla diffusione del contagio, il Tribunale evidenzia come la comunità scientifica sia concorde nel ritenere che i vaccini approvati dalle autorità nazionali e internazionali hanno una elevata efficacia nel proteggere dalla malattia grave, con un rapporto rischi-benefici in cui i benefici sono superiori ai rischi in tutte le fasce di età; l'ampia copertura vaccinale consente poi di rallentare e controllare la trasmissione della malattia con effetti benefici per tutta la collettività.
Alla luce di tanto, il Tribunale autorizza la somministrazione del vaccino anti Covid 19 al minore, attribuendo a tal fine alla madre la facoltà di accompagnare il figlio presso un centro vaccinale e sottoscrivere il relativo consenso informato, anche in assenza del consenso dell'altro genitore.