Di Rosalia Ruggieri su Martedì, 08 Gennaio 2019
Categoria: Diritti dei consumatori

Vacanza rovinata: nessun risarcimento se il mini club perde un bambino?

Con la decisione n. 1103 dello scorso 17 dicembre, la Corte di Appello di Cagliari, pronunciandosi su una richiesta di risarcimento danni per vacanza rovinata, ha rigettato la domanda proposta da una coppia di genitori che si lamentava perché la struttura alberghiera, presso la quale avevano attivato il servizio "Bambini All inclusive", aveva dimenticato il loro figlio su un autobus, ove veniva trovato addormentato dopo circa venti minuti.

La Corte – sul presupposto che il ridotto lasso temporale nel quale si sarebbe prodotta l'asserita lesione assume valore determinante nella valutazione dell'entità del danno subito – ha escluso che un episodio di tal fatta potesse influire in maniera significativa sulla persona dei genitori o del bambino, causando uno sconvolgimento esistenziale nella vita degli stessi, presupposto per il riconoscimento dell'invocata tutela, in quanto il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un "mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità.

In particolare, nel caso sottoposto all'attenzione della Corte di Appello di Cagliari, una coppia di genitori citava in giudizio una struttura alberghiera ed una scuola di sci con la prima convenzionata, deducendo di aver stipulato un pacchetto turistico comprendente la formula "Bambini all-inclusive", la quale prevedeva anche un servizio di trasporto dei bambini lasciati al mini club per condurli presso le piste da sci.

Gli attori deducevano che due giorni prima del termine della vacanza, rientrati in hotel i pulmini che avevano accompagnato nelle piste i bambini, il loro figlio non era presente e né l'istruttore di sci né i responsabili del mini club avevano idea di dove si trovasse il piccolo; dopo venti minuti di ricerche uno degli istruttori – contattato dall'autista del pulmino che rinveniva il bambino addormentato sui sedili posteriori del mezzo – riportava il piccolo ancora addormentato in albergo dalla famiglia. 

I genitori affermavano di aver subito, una volta rientrati a casa dalle vacanze, un trauma psicologico con risvolti esistenziali, asserendo che, nonostante il breve tempo di assenza, l'immaginazione delle possibili conseguenze legate alla scomparsa del figlio avevano leso il loro senso di fiducia e certezza in tutte le situazioni di distacco dai bambini (scuola, sport, baby sitter etc.); chiedevano, quindi, il risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente patiti a cagione del predetto inadempimento, nella misura di euro 26.000,00.

La Corte di Appello respinge la domanda rilevando come – nonostante l'inesatta esecuzione della prestazione da parte dei convenuti, sui quali gravava l'obbligo di custodia e che, di fatto, avevano dimenticato il bambino sul pulmino – l'inconveniente capitato è stato solo fonte di ansia nell'immediatezza dell'accaduto, senza che lo stesso abbia determinato, nel proseguo, conseguenze negative sulla persona dei genitori e del bambino.

A tale conclusione si giunge analizzando le concrete caratteristiche della spiacevole vicenda: il bambino nessun danno aveva subito, né rischiato di subire; il turbamento e l'ansia scaturiti dal non sapere dove si trovasse il piccolo era durato per un periodo di circa 20 minuti, essendo lo stesso stato ritrovato subito dopo a bordo del pulmino ove dormiva; gli attori, nei giorni successivi, avevano continuato ad affidare il figlio al mini club dell'albergo e agli stessi istruttori di sci.

La Corte ritiene, quindi, che, anche alla luce dei principi espressi in materia dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite, il pregiudizio subito debba essere certamente ricompreso all'interno del confine della tolleranza giustificata dal principio di solidarietà enunciato dalla Suprema Corte e che l'episodio non abbia assunto una portata tale da legittimare la risarcibilità dei danni patrimoniali e esistenziali richiesti dagli attori. 

È, infatti, pacifico in giurisprudenza che il danno cd. esistenziale è integrato esclusivamente in presenza di uno "sconvolgimento esistenziale" e non di un "mero "sconvolgimento dell'agenda" o della perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità della vita, e, pertanto, non ricorre a fronte di meri disagi, fastidi, disappunti, ansie, stress o violazioni del diritto alla tranquillità"( ex multis, Cass. n. 27229 del 2017).

Scartata l'esistenza di un danno esistenziale meritevole di tutela, la Corte esclude anche il risarcimento del dedotto danno biologico, nella specie consistente in una diagnosticata patologia di disturbo post-traumatico da stress cronico manifestatasi in capo ai coniugi dopo il rientro dalla vacanza: tale danno, infatti, non può essere ricondotto eziologicamente all'inadempimento contrattuale delle convenute, in quanto secondo l'id quod pluerumque accidit, una circostanza di scarsa entità lesiva come quella descritta, che può essere circoscritta, a una fonte di ansia nell'immediatezza dell'accaduto, non può evidentemente aver causato materialmente l'evento dannoso lamentato.

Da ultimo, la sentenza in commento esclude l'astratta possibilità di risarcire un presunto danno patrimoniale (peraltro non provato dagli attori), in quanto il "danno da vacanza rovinata" è privo del carattere della patrimonialità che gli si vuole attribuire trattandosi di una voce di danno dalla giurisprudenza intesa come "disagio psico - fisico conseguente alla mancata realizzazione, in tutto o in parte, della vacanza programmata", che prende in considerazione la lesione alla sfera dinamico - relazionale del soggetto coinvolto. 

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