La fotocopia di un atto pubblico inesistente, riprodotta in modo da creare un´apparenza di esistenza dello stesso che riesca a ingannare la pubblica fede, integra il reato previsto e punito dall´art. 476 c.p., di falsità materiale in atto pubblico.
Lo conferma la Cassazione, V sezione penale, con la sentenza n. 5452/18, depositata lo scorso 6 febbraio 2018.
Presso il Tribunale di Milano e la Corte d´Appello, la donna, imputata per aver fotocopiato un atto pubblico, veniva condannata per i reati di falso e truffa aggravata.
Grossolano il falso, secondo la difesa, la quale ricorreva in Cassazione richiamando l´attenzione dei giudici sul fatto che i documenti che la donna aveva presentato, erano mere fotocopie senza timbro e senza dichiarazione attestante la conformità ad un atto pubblico originale che ne dimostrasse la provenienza da una pubblica amministrazione.
Rigettando il ricorso e condannando il ricorrente alle spese processuali, la Corte ne motivava l´infondatezza.
"Integra il reato di cui all´art. 476 c.p. la formazione di un atto presentato come la riproduzione fotostatica di un documento originale, in realtà inesistente, del quale si intenda artificiosamente attestare l´esistenza e i connessi effetti probatori, perché l´atto è idoneo a trarre in inganno la pubblica fede " (Sez. 6, Sentenza n. 6572 del 10/12/2007, Capodicasa; conf. sez. 5, n. 7566 del 15/04/1999, Domenici; v. anche Sez. 5, n. 24012 del 12/05/2010, Pezone; lez. 5, n. 14308 del 19.03.2008, Maresta).
Con richiamo alla summenzionata giurisprudenza maggioritaria, la Corte ne esprimeva la sua adesione.
Questo orientamento è da preferire perché "l´esistenza di una fotocopia avente il contenuto apparente di un atto pubblico dimostra che tale atto presupposto è stato contraffatto, per poterne trarre una copia fotostatica, ovvero che è stato alterato un documento pubblico esistente. In ogni caso, affinché sussista il reato in esame non è affatto necessario che vi sia un intervento materiale su un atto pubblico, essendo sufficiente che attraverso la falsa rappresentazione della realtà operata dalla fotocopia tale atto appaia esistente, con lesione della pubblica fede."
Il reato di cui all´art. 476 c.p si intende integrato, anche con " l´alterazione compiuta sulla fotocopia di un atto pubblico esistente, ovvero il fotomontaggio di più pezzi di atti veri, ovvero ancora la creazione artificiosa di una fotocopia di un atto inesistente. "
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