Il Consiglio Nazionale Forense, nella seduta amministrativa del 20 Aprile 2020, ha approvato le linee guida per i procedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di emergenza Covid-19, al fine di conciliare i delicati interessi che investono i rapporti familiari – che devono trovare celere regolamentazione – con le precauzioni volte ad evitare assembramenti nelle aule di giustizia.
Pur rilevando che anche nei prossimi mesi di maggio e giugno ci sarà l'esigenza di evitare contatti ravvicinati tra le persone che, a vario titolo, frequentano gli uffici giudiziari, il CNF prende tuttavia atto che la vita di relazione delle persone nell'ambito dei rapporti endofamiliari non può restare sospesa per mesi, considerato che tutti i procedimenti in materia di famiglia sono intrinsecamente connotati da urgenza di provvedere; inoltre la delicatezza degli interessi in gioco impone di preferire, qualora possibile e nel pieno rispetto della tutela della salute e del diritto di difesa, una modalità che consenta alle parti e ai difensori di presenziare personalmente in Tribunale.
Tenuto conto di siffatte esigenze e dell'eccezionalità della situazione, il CNF ha elaborato delle linee guida che disciplinano - limitatamente al periodo di emergenza e comunque non oltre la data del 30 giugno 2020 - le modalità di trattazione dei procedimenti di natura consensuale e di natura contenziosa, ivi compresi i ricorsi ex artt. 710 c.p.c., ex art. 9 della Legge n. 898/70 divorzi e ex art. 337 bis e quinquies c.c..
Con specifico riferimento ai procedimenti di natura consensuale, le linee guida specificano che, fino alla cessazione della fase emergenziale, è ammesso il deposito esclusivamente telematico di ricorsi per separazione consensuale, divorzio congiunto, ricorso congiunto ex art. 337 bis c.c., ricorso congiunto ex art. 710 c.p.c. e ricorso congiunto ex art. 337 quinques c.c.
In relazione alle modalità di svolgimento dell'udienza presidenziale, considerato che tentativo di conciliazione non è indispensabile ogni volta che non se ne ravvisi la necessità, i difensori delle parti potranno optare per la c.d. trattazione scritta. A tal fine, sarà necessario che almeno ventiquattro ore prima della cosiddetta udienza virtuale, i difensori trasmettano per via telematica al Presidente una dichiarazione sottoscritta dalle parti (e loro trasmessa, anche via posta ordinaria o via mail, in quest'ultimo caso scannerizzata) nella quale ognuna dichiara con atto separato:
-di essere perfettamente a conoscenze delle norme processuali che prevedono la partecipazione all'udienza;
-di essere stata resa edotta della possibilità di procedere all'alternativa della rinuncia alla presenza fisica e di avervi aderito liberamente e coscientemente;
-di non volersi conciliarsi (solo in caso di separazione e divorzio);
-di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
A seguito di questa espressa manifestazione di volontà potrà conseguire l'omologa (nel caso di separazione), la sentenza (nel caso di divorzio congiunto) o il decreto collegiale (nelle altre ipotesi) previa trasmissione telematica per il parere al PM.
Anche nei procedimenti di natura contenziosa la fase presidenziale potrà svolgersi tramite collegamento da remoto, previa comunicazione della disponibilità dei difensori delle parti, che si impegnano a comunicarla al Tribunale laddove ritengano che detta modalità sia compatibile con le esigenze della difesa.
Il ricorso a questa modalità non potrà peraltro avvenire, secondo il prudente apprezzamento del magistrato, nei casi in cui la trattazione con udienza ordinaria si imponga per l'esigenza di valutare in modo più attento, per le coppie con figli di minore età, il profilo delle capacità genitoriali, soprattutto in presenza di problematiche personali eventualmente allegate da controparte o emergenti dagli atti; l'emergenza di tali ipotesi potrà essere segnalata dai difensori.
All'udienza da remoto dovranno collegarsi anche le parti che debbano essere sentite personalmente ai fini del tentativo di conciliazione; laddove tale ipotesi appaia non adeguata, ritenendosi che un efficace intervento di mediazione da parte del giudice sia indebolito, il Giudice, soprattutto laddove si tratti di coppie con figli in età minore, potrà valutare se ricorrere o meno a questa modalità.
Per maggiormente garantire la privacy e la libertà personale, è opportuno che il collegamento da remoto non sia effettuato dall'abitazione personale della parte, soprattutto nei casi in cui in essa vi sia ancora coabitazione dei coniugi o dei conviventi con altri familiari o con i figli; è preferibile quindi, che la parte si rechi presso lo studio del proprio difensore da cui avverrà il collegamento, nel rispetto del distanziamento sociale.
Il Presidente potrà convocare separatamente ricorrente e resistente attraverso collegamenti separati ovvero in orari differenti per ascoltarli. In quest'ultima ipotesi, convocherà ad un terzo orario l'udienza con la presenza di tutte le parti.
Il Presidente, in apertura di ciascun collegamento, farà presente alle parti il divieto di audio e video registrazione dell'udienza e saranno seguite le indicazioni fornite nel protocollo siglato da CNF e CSM in materia di procedimenti avanti al tribunale per i Minorenni.
Per i ricorsi ex artt. 710 c.p.c. contenziosi, per i ricorsi ex art. 9 della legge sul divorzio contenziosi, nonché per i ricorsi ex art. 337 bis e quinquies c.c. contenziosi, la prima udienza di comparizione delle parti potrà avvenire con udienza da remoto, salvo che il giudice ritenga opportuna la comparizione personale (specialmente ove si tratti di coppie con di figli minori e siano dedotti aspetti di pregiudizio). Resta salva la facoltà del Giudice di disporre la trattazione scritta, laddove i difensori convengano; tale modalità sarà quella preferenziale per tutte le udienze successive, sempre laddove i difensori ne convengano.