Di Redazione su Domenica, 02 Ottobre 2016
Categoria: Istituzioni

Tutte le falle di #BuonaScuola. Guida sintetica ai ricorsi proponibili

Esaltata da alcuni, bistrattata da altri. Una cosa, però, è certa: la legge sulla #BuonaScuola (n.107/2015) ha già fatto (e sta ancora facendo) scattare una miriade di ricorsi.
Le operazioni di mobilità per l´a.s. 2016/2017 che hanno avuto luogo negli ultimi mesi hanno interessato migliaia di docenti in tutta Italia.
Dopo la definizione del CCNI (Contratto Collettivo Nazionale Integrativo), siglato lo scorso 8 aprile 2016, sono state avviate dal MIUR due differenti fasi:
-Prima Fase "A" (regolamentata dall´art. 6 C.C.N.I. All. 3): ha riguardato i trasferimenti dei docenti all´interno delle singole province di assegnazione, con la consueta mobilità da scuola a scuola;
-Seconda Fase "B", "C" e "D" (regolamentata dall´art. 6 CCNI): ha riguardato i movimenti dei docenti tra province diverse, con trasferimenti prima su scuole scelte dal primo ambito e dopo solo su ambiti territoriali. Ha avuto ad oggetto i posti vacanti e disponibili in tutto il territorio nazionale.
Proprio questa è stata la fase nella quale si sono riscontrate le maggiori criticità, alcuni delle quali sembrerebbero avere come causa il mal funzionamento dell´algoritmo del sistema utilizzato dal MIUR.
Di seguito, abbiamo predisposto, anche in base all´esperienza accumulata nel nostro studio in ordine al diritto scolastico, uno schema sintetico che mette in evidenza le principali violazioni ed illegittimità che sono state riscontrate dai Giudici nell´applicazione pratica della legge n.107/2015 e dei relativi Decreti Ministeriali, nonché dal C.C.N.I. mobilità. Eccole:
1) La priorità delle preferenze espresse nella domanda di mobilità con conseguente trasferimento del docente in ambito territoriale non prescelto come prioritario e lontano dalla residenza.
 
Docenti trasferiti in ambito diverso da quello prescelto nonostante in quest´ultimo per lo stesso posto (comune o altra tipologia) fossero stati trasferiti docenti con punteggi inferiori o che ricorrevano per una diversa tipologia di posto o ancora che erano interessati a diversa fase (es. provinciale anziché nazionale).
Sul punto, con un dossier del nostro studio (lo riproponiamo in allegato) abbiamo scritto molto, precisando le condizioni per poter ricorrere con una ragionevole chance di successo. Ci sono precedenti che inducono ad un cauto ottimismo.
Il Tribunale di Taranto con l´ Ordinanza del 20.09.2016 ha emesso un provvedimento cautelare d´urgenza con il quale ha ordinato all´Amministrazione di assegnare una docente all´ambito prioritariamente scelto.
Una pronuncia simile è stata adottata anche dal Tribunale di Trani con l´Ordinanza del 16.09.2016.
Normativa di riferimento: legge 107/2015, art. 1 comma 98 lettera c) e comma108; CCNI 08/04/16
 
2) Modalità di accesso alla GAE per i diplomati magistrali entro a.s. 2001/2002
Riguarda i docenti che hanno acquisito il titolo di abilitazione mediante diploma magistrale entro l´ a.s. 2001/2002 ed hanno potuto partecipare soltanto all´iscrizione presso le graduatorie d´istituto e non presso GAE.
 
Il TAR LAZIO con l´Ordinanza n. 5619/16 e con il Decreto monocratico n. 4771/16 ha accolto l´istanza cautelare con conseguente inserimento con riserva dei soli docenti ricorrenti nella graduatoria ad esaurimento.
Pronuncia analoga è stata emessa anche dal Consiglio di Stato con l´Ordinanza n. 91/16 nonché con le Sentenze nn. 1973/15 e 4235/15.
Normativa di riferimento: D.M. 89/2016
 
3) Reinserimento in GAE di docenti che non hanno presentato domanda di aggiornamento: riguarda i docenti abilitati già iscritti in GAE ma depennati per non aver presentato la domanda di aggiornamento entro i termini previsti.
Il TAR del LAZIO con la Sentenza n. 9822/16 e con le ordinanze cautelari nn. 5421/16 e 5423716 ha ammesso il reinserimento nella Graduatoria ad Esaurimento dei docenti depennati.
Normativa di riferimento: D.D.M.M. nn. 495/2016; 325/2015 e 235/2014
 
4) Passaggio di cattedra da Posto di Sostegno a Posto Comune.
Riguarda i docenti che hanno superato il vincolo di permanenza quinquennale sul posto di sostegno, con la precisazione che, ai fini del calcolo della permanenza quinquennale, vengono valutati sia gli anni di servizio prestati come docente di ruolo che come docente precario.
E´ quanto hanno stabilito i Tribunali di Milano e Taranto rispettivamente con l´Ordinanza n. 8805/16 e con il Decreto n. 22616/16 e l´Ordinanza n. 16154/2016.
Normativa di riferimento: D.D. M.M.; prot. n. 356/2014, punto A. 22, prot. 470/2014, punto A.16. e D.lgs. 297/94 art. 676.
 
5) Punteggio raggiunto con il servizio d´insegnamento prestato presso Scuole Paritarie non valutato ai fini della graduatoria per la mobilità a.s. 2016/2017.
I docenti che hanno prestato servizio presso le Scuole Paritarie non si sono visti riconoscere il punteggio cumulato in quegli anni d´insegnamento ai fini del trasferimento previsto dalla legge 107/15 poiché le NOTE COMUNI del CCNI dell´08.04.2016 escludevano che il servizio prestato presso le scuole paritarie fosse valutabile.
Il Tribunale di Milano con l´Ordinanza del 20.07.2016 ha ritenuto illegittime alcune disposizioni del CCNI per la mobilità del personale docente, con particolare riferimento alle NOTE COMUNI allegate allo stesso.
Con pronuncia analoga si sono espresso il Tribunali di Napoli con l´Ordinanza n 16877/16 ed il Tribunale di Caltagirone con l´Ordinanza dell´11.07.2016.
Normativa di riferimento: D.M. 89/2016; D.L. 255/2001 art. 2 c.2; legge 62/2000 art. 1; legge 107/15 art. 1 c. 108, Ordinanza 08.04.2016 n. 241; Clausola 4 Direttiva 1999/70/CE e CCNI 08.04.16 art. 6.
 
6) Doppio punteggio maturato durante il servizio prestato presso le Scuole di Montagna e comunità disagiate non riconosciuto.
Il Tribunale di Foggia con l´ Ordinanza del 39959/16 ha riconosciuto il punteggio doppio maturato da una docente durante il periodo di servizio d´insegnamento prestato presso un comune di montagna ai fini della domanda di mobilità territoriale.
Normativa di riferimento: D.M. 89/2016 e legge 143/2004 punto B3 lettera h tab. all.
 
 
7) Inserimento in III fascia dei docenti abilitati TFA e PAS.
Riguarda i docenti abilitati TFA e PAS (nonché SFP, AFAM, Cobaslid, Abilitazioni conseguite all´Estero o tramite l´idoneità ai concorsi precedenti), già iscritti con riserva in GAE, per i quali non è prevista la possibilità di inserimento nella III fascia.
Il TAR del Lazio con Decreto n. 5745/2016 ha ritenuto illegittima la mancata previsione nel D.M. 495/16 ed ha disposto l´ inserimento con riserva nella III fascia dei docenti ricorrenti.
Normativa di riferimento: D.M. 495/16
 
8) Trasferimenti in deroga per docenti con figli di età inferiore ai 3 anni.
I docenti con figli di età entro i tre anni possono ottenere l´assegnazione temporanea con sede di servizio vicino al comune di residenza, ciò ad integrazione (e non sostituzione) dell´assegnazione provvisoria in deroga al vincolo di permanenza triennale.
Questo è quanto stabilito in ultimo dal Tribunali di Torino con l´Ordinanza del´ 11.07.2016 e ancor prima dai giudici di Milano, Roma, Verona e Lecce.
Normativa di riferimento: art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001 e legge 107/15
 
Fin qui i principali ricorsi esperibili da quei docenti che siano in possesso delle condizioni legittimanti. 
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