Questa problematica è stata trattata dalla Suprema Corte di Cassazione nella decisione n. 6373 del 2016, depositata l´1 aprile 2016.
La Corte, con la Sentenza in commento, si è intrattenuta sugli oneri procedimentali e partecipativi necessari ai fini della legittimità di una sanzione espulsiva adottata a carico del socio lavoratore dalla compagine sociale a causa della sua assenza ingiustificata.
Ciò premesso, il sindacato dei Giudici si è indirizzato sui versanti appena menzionati, con particolare riferimento alla necessità, ai fini della verifica della legittimità dei provvedimenti assunti, di accertarne la la regolarità In modo rigoroso.
Secondo la Sezione, non è sufficiente informare il socio della delibera e degli eventuali addebiti.
I giudici Supremi hanno infatti precisato che “La deliberazione di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex artt. 2533 c.c. e 5 l. 142/2001, è soggetta all’onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell’esclusione e produce effetti al momento della comunicazione; in mancanza della quale è tamquam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento”.
A seguito della comunicazione della delibera, secondo la Suprema Corte, al socio deve essere garantita la concreta possibilità di articolare tutti gli eventuali mezzi di tutela.
Pertanto l’assenza della comunicazione incide sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.
Sulla base di questo iter argomentativi, gli ermellini, avuto riguardo ai fatti di causa, per come ricostruiti dalle parti e dai giudici di merito, hanno concluso per l´illegittimità della decisione espulsiva adottata dall´organo deliberante posta in essere sic et simpliciter, in maniera del tutto avulsa dalle precise indicazioni ed informazioni che avrebbero dovuto essere fornite al socio.
La Corte, con la Sentenza in commento, si è intrattenuta sugli oneri procedimentali e partecipativi necessari ai fini della legittimità di una sanzione espulsiva adottata a carico del socio lavoratore dalla compagine sociale a causa della sua assenza ingiustificata.
Ciò premesso, il sindacato dei Giudici si è indirizzato sui versanti appena menzionati, con particolare riferimento alla necessità, ai fini della verifica della legittimità dei provvedimenti assunti, di accertarne la la regolarità In modo rigoroso.
Secondo la Sezione, non è sufficiente informare il socio della delibera e degli eventuali addebiti.
I giudici Supremi hanno infatti precisato che “La deliberazione di esclusione del socio lavoratore di cooperativa ex artt. 2533 c.c. e 5 l. 142/2001, è soggetta all’onere della comunicazione al socio lavoratore, come un licenziamento. Essa ha un contenuto minimo necessario costituito dalla indicazione delle ragioni dell’esclusione e produce effetti al momento della comunicazione; in mancanza della quale è tamquam non esset. Non costituisce comunicazione della delibera di esclusione la restituzione della quota sociale, né la sua produzione nel corso del giudizio avverso il licenziamento”.
A seguito della comunicazione della delibera, secondo la Suprema Corte, al socio deve essere garantita la concreta possibilità di articolare tutti gli eventuali mezzi di tutela.
Pertanto l’assenza della comunicazione incide sulla decorrenza del termine per l’impugnazione.
Sulla base di questo iter argomentativi, gli ermellini, avuto riguardo ai fatti di causa, per come ricostruiti dalle parti e dai giudici di merito, hanno concluso per l´illegittimità della decisione espulsiva adottata dall´organo deliberante posta in essere sic et simpliciter, in maniera del tutto avulsa dalle precise indicazioni ed informazioni che avrebbero dovuto essere fornite al socio.
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