L´atto di dotazione non è manifestazione di capacità contributiva.
E´ quanto dichiarato dalla Corte di Cassazione civile, sez.5, con sentenza n.975 depositata il 17 Gennaio 2018, in una controversia, promossa dal disponente del Trust nei confronti dell´Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto l´impugnazione dell´avviso di rettifica e liquidazione dell´imposta suppletiva di registro, ipotecaria e catastale, relativamente all´atto di trasferimento di un fabbricato al trustee.
Il Trust è un istituto giuridico nato nel mondo anglosassone e riconosciuto in Italia a seguito della ratifica della Convenzione dell´Aja dell´1 luglio 1985, con il quale il titolare di uno o più beni o diritti, detto "disponente" o "settlor", li separa dal suo patrimonio trasmettendoli ad un altro soggetto, persona fisica o giuridica, denominato "amministratore del Trust" o "trustee", affinchè li amministri nell´interesse di un beneficiario o di un fine specifico.
Il disponente in pratica utilizza l´istituto per proteggere il suo patrimonio dalle sue vicende personali o dall´azione dei terzi.
Il fine ultimo potrebbe essere quello di protezione e sostegno dei beneficiari, quali ad esempio figli, nipoti, disabili, animali. Il trust ha una durata limitata in cento anni.
Con l´atto di dotazione del trust non si arricchisce alcun soggetto e taluni beni vengono affidati momentaneamente ad un amministratore o trustee – a titolo gratuito o oneroso -, affinchè questi li gestisca per la realizzazione dello scopo indicato dal disponente.
L´atto che costituisce il Trust è un atto unilaterale costituito da almeno due negozi: il primo di trasferimento dei beni ed il secondo dalle regole che il trustee deve seguire per la gestione degli stessi; la forma scritta è richiesta solo ad probationem.
E´ possibile istituire un trust auto-dichiarato in cui il disponente e l´amministratore del Trust siano la stessa persona: il settlor nomina se stesso come trustee.
Altro soggetto eventuale che può essere introdotto nel trust è il "protector" o "guardiano", figura espressamente prevista nella legge n.11/2016 sul "dopo di noi", che ha la funzione di vigilare sull´operato del trustee, nell´interesse dei beneficiari del trust, ed ha funzioni straordinarie tra cui, per esempio, sostituzione del trustee, spostamento della sede operativa. Questa figura è in ascesa, dato che sempre più spesso il trustee è svolto da società o da fondazioni bancarie o simili, ecc.
Premesso ciò, nel momento in cui il settlor (disponente) trasferisce i beni in trust, il trasferimento di beni o diritti non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust o al trustee.
Tuttavia, il trasferimento dei beni dal disponente al trust assume, ai fini delle imposte sui redditi (Circ.n. 48/E del 6/8/2007- Agenzia delle Entrate), una rilevanza differenziata in base alla natura del settlor (imprenditore o non imprenditore) e alla tipologia di bene trasferito.
Se il disponente è un imprenditore che trasferisce nel trust beni relativi all´impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali), questi ultimi, in quanto destinati a finalità estranee all´impresa, fuoriescono dalla disponibilità dell´imprenditore e sono soggetti a tassazione come componenti positivi di reddito,
ai fini delle imposte dirette, nonché assoggettati a I.V.A.
ai fini delle imposte dirette, nonché assoggettati a I.V.A.
Se il disponente è un soggetto non imprenditore e, quindi, a essere trasferiti in trust sono beni diversi da quelli relativi all´impresa, in assenza di corrispettivo, il trasferimento non genera materia imponibile ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al trust o al trustee.
Per quest´ultimo, in particolare, anche se imprenditore, non si determinano sopravvenienze attive, in quanto i beni trasferiti in trust non si confondono con il patrimonio dell´imprenditore (trustee), ma danno vita a un patrimonio separato.
Nella fattispecie che ci occupa la Suprema Corte ha ritenuto "errata l´affermazione dell´Agenzia delle Entrate per cui il passaggio di proprietà dei beni o diritti dal settlor al trustee, pur non avendo natura onerosa, deve ritenersi operazione di carattere patrimoniale, come tale comunque assoggettabile, sin da subito, ad imposta di registro nella misura proporzionale del 3%, ex art.9 della tariffa allegata al D.P.R.n.131 del 1986, sulla base delle aliquote stabilite per i singoli beni trasferiti.
Ciò vale anche per le imposte ipotecaria e catastale, giacchè l´atto soggetto a trascrizione, ma non produttivo di effetto traslativo definitivo, postula l´applicazione di dette imposte in misura fissa (art.1 D.Lgs.n.347/1990 e 4 dell´allegata tariffa, quanto all´ipotecaria; art.10,c.2, Del D.Lgs.cit., quanto alla catastale)".
Ha accolto, pertanto, le censure mosse dalle ricorrenti avverso la sentenza n.650/2009 della C.T.R. di Latina: "l´atto istitutivo del trust stabilisce chi sono i beneficiari e le quote a ciascuno di essi spettanti, disciplinando il momento di inizio della distribuzione dei beni, per cui sarebbe una forzatura anticipare imposizione fiscale al trasferimento verso il trustee, dovendo viceversa farsi riferimento al rapporto tra disponente e beneficiario, al momento cioè dell´attribuzione dei beni ai beneficiari, perché è in quel momento che il trasferimento dei beni medesimi, indice della capacità contributiva, diviene effettivo e definitivo".
Pertanto non può applicarsi all´atto di dotazione del trust la tassazione propria degli atti che hanno un effetto patrimoniale: per la stessa ragione anche le imposte ipotecaria e catastale devono essere applicate in misura fissa.
Si potrebbe obiettare che la Suprema Corte si è pronunciata su un caso sorto anteriormente all´entrata in vigore del D.L.262/06, convertito in legge 286/06, che reintroducendo nel nostro ordinamento l´imposta di successione e donazione, abolita con L.383/01, ne ha disposto l´estensione agli atti a titolo gratuito e ai vincoli di destinazione, cioè ai trust.
Tuttavia, la sentenza è rilevante nel contesto giurisprudenziale perché a prescindere dall´imposta applicabile (prima di registro, ora di donazione), conferma la svolta già iniziata dalla giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.21614/206, ove si è affermato che "la dotazione di un trust non è da intendere quale manifestazione di capacità contributiva", a fronte di precedente giurisprudenza della medesima la Corte che aveva ritenuto l´atto di dotazione del Trust come presupposto di imponibilità.
La Corte ha, infatti, evidenziato che il fatto che l´atto di dotazione " si può considerare non immediatamente produttivo di effetti propri, dal momento che sono tali solo quelli finali, costituenti il presupposto dell´imposta di registro; prima mancando l´elemento fondamentale dell´attribuzione definitiva dei beni al soggetto beneficiario caratterizza lo schema negoziale del trust".
Per cui l´intestazione dei beni al trustee è da ritenersi temporanea fino allo scioglimento del trust.
Avv. Carmela Patrizia Spadaro – Foro di Catania