Riferimenti normativi: Art.2 D.L.n.262/2006 - Art.2447 bis c.c.- Art.2645 ter c.c.
Focus: Il Trust è un atto dispositivo del proprio patrimonio con cui il titolare di uno o più beni o diritti li trasmette transitoriamente ad un altro soggetto affinché questi li amministri nell´interesse di un beneficiario o di un fine specifico. Ciò consente a chiunque di ricorrere a tale strumento giuridico per proteggere il patrimonio dalle vicende personali o dall´azione dei terzi e raggiungere la finalità di protezione e sostegno dei beneficiari, quali ad esempio figli, nipoti, animali ecc. Trattandosi di trasferimento temporaneo dei beni l'atto di dotazione in trust è sottoposto a tassazione?
Principi generali: L'istituto del trust è nato nel mondo anglosassone ed è stato recepito in Italia dal 1992, a seguito della ratifica della Convenzione dell´Aja dell´1 luglio 1985 ( artt. 2 e 11). L'atto di conferimento dei beni in trust viene concepito come atto unilaterale, mortis causa o inter vivos, funzionale e prodromico al successivo trasferimento a favore dei beneficiari. Il trasferimento dei beni al "trustee" (amministratore) ha natura transitoria al fine di realizzare lo scopo indicato dal disponente, perciò non esprime alcuna capacità contributiva da parte del disponente del trust (Cass. sent.n. 975/2018). Nel momento in cui il disponente (settlor ) trasferisce beni o diritti in trust il loro trasferimento non genera materia imponibile, ai fini delle imposte sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore, né in capo al trust o al trustee. Nè può applicarsi all'atto di dotazione del trust il regime delle imposte indirette sui trasferimenti in misura proporzionale, e ciò vale anche con riguardo alle imposte ipotecaria e catastale, ove la dotazione del trust abbia a oggetto beni immobili.
Altresì, anche in merito all'imposta di donazione l'imposta proporzionale non deve essere anticipata, né all'atto istitutivo né a quello di dotazione, ma piuttosto deve essere applicata nel momento in cui si realizza il trasferimento finale del bene al beneficiario (Corte di Cass. sent. n.22754/2019). L'imposta di donazione si applica, quindi, solo quando il trustee trasferisce ai beneficiari del trust i beni vincolati, ovvero quando si verifica l'incremento patrimoniale in favore dei beneficiari stessi. La Corte di Cassazione con la recente sentenza n.8719/21 del 30/03/2021 si è pronunciata in un caso in cui i beneficiari di un trust avevano rinunciato alla loro posizione beneficiaria, con l'effetto che la proprietà dei beni vincolati in trust era ritornata al disponente. L'Agenzia delle Entrate aveva liquidato, a carico del notaio rogante, le imposte ipotecarie e catastali dovute in misura proporzionale, come previsto dall'art.2, comma 49, del D.L.n.262/2006, sul valore di beni ritrasferiti ai disponenti, a causa della intervenuta cessazione dei Trust costituiti nel 2006. I beneficiari dei rispettivi Trust dichiaravano di rinunciare irrevocabilmente, ai sensi della legge regolatrice degli stessi, alla loro posizione giuridica di beneficiari derivante in forza dei trust medesimi, con il conseguente riconoscimento che unici beneficiari dei trust divenivano gli stessi disponenti. Ciò in conformità a quanto previsto negli stessi atti costitutivi dei trust ed alla legge regolatrice che prevede "nell'ipotesi di mancanza successiva dei beneficiari inizialmente nominati, il ritorno dei beni in capo al disponente"
L'atto impositivo veniva impugnato dal notaio ma il ricorso veniva respinto sia in primo che in secondo grado perché, per il giudice di appello, in seguito alla richiesta del disponente di cessare anticipatamente il trust e di ottenere dal trustee la restituzione dei beni costituiti in trust, si era verificato l'effetto traslativo in senso proprio dal trustee ai disponenti originari (altresì co-beneficiari), sebbene per l'effetto di una rinuncia dei beneficiari. Tra questi ultimi erano annoverati anche i disponenti che da un lato avevano rinunciato e dall'altro avevano accettato il trasferimento dell'immobile da parte del trustee. Il professionista, ricorreva, pertanto, ai giudici di legittimità eccependo, tra i vari motivi, che i beni appartengono di diritto ai disponenti i quali possono procedere, come nel caso di specie, a chiedere la cessazione anticipata del trust e la riconsegna dei beni originariamente affidati al trustee. Secondo un indirizzo giurisprudenziale, recentemente consolidatosi e prevalente, il trust è soggetto a tassazione in misura fissa sia per quanto attiene all'imposta di registro che alle imposte ipotecaria e catastale (Cass. sent. n. 975 del 17/01/2018; Cass., V sezione civile, Ordinanza n. 13323 e n. 13324 - 18 maggio 2021), poiché il trasferimento del bene dal "settlor" al "trustee" avviene a titolo gratuito e non determina effetti traslativi all'amministratore che è tenuto solo ad amministrarlo ed a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista del suo ritrasferimento ai beneficiari del "trust". La Cassazione, modificando il proprio orientamento, ha affermato che, in tal caso, viene meno la stessa fattispecie impositiva, perché con la retrocessione del patrimonio in trust mancano gli elementi costitutivi rappresentati sia dalla liberalità sia dal concreto arricchimento mediante effettivo trasferimento di beni e diritti, ai sensi dell'art.1 TU n.346/1990 ( Cass. 8082/2020). Di conseguenza, il ricorso del notaio è stato accolto in quanto non vi è più nessuna potenzialità di arricchimento gratuito da parte di un soggetto terzo e, quindi, non potrà manifestarsi la specifica capacità contributiva oggetto del tributo. Infatti, la retrocessione al disponente dei beni segregati è solo un effetto automatico della cessazione del trust irrilevante ai fini impositivi. Va osservato, in conclusione, che non costituisce autonomo presupposto di imposta successoria e donativa l'atto istitutivo del trust né la retrocessione del patrimonio in trust.