L'obbligo scolastico è sancito fino ai 16 anni di età e nel caso di alunni di
scuola elementare il legislatore ha previsto anche della sanzioni, perché come ha affermato la Corte Costituzionale non basta iscrivere un figlio a scuola per essere esonerati da responsabilità, occorre anche vigilare sulla sua condotta .
Difatti, chiunque, rivestito di autorità o incaricato della vigilanza sopra un minore, omette, senza giusto motivo, d'impartirgli o di fargli impartire l'istruzione elementare è punito con l'ammenda fino a 30 euro.
La multa è prevista esclusivamente per i primi cinque anni di scuola e l'intervento punitivo riguarda i genitori e non il ragazzo che ad esempio rifiuti di tornare tra i banchi scolastici.
L'istruzione scolastica, nel nostro sistema è obbligatoria per almeno 10 anni e riguarda la fascia compresa tra i 6 e i 16 anni.
Occorre cioè il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro i 18 anni.
Con una recente sentenza la n. 42503 la Corte di Cassazione, ha ribadito l'importanza dell'obbligo di istruzione elementare, respingendo il ricorso presentato dai genitori di una minore che era stata assente gran parte dell'anno senza giustificazioni valide.
La minore aveva comunque un buon rendimento ed era stata quindi promossa, ma, secondo la Corte ciò non basta.
Addirittura, secondo la testimonianza di una insegnante la minore era stata presente solo 4 giorni, nonostante il registro elettronico segnasse un numero maggiore di presenze, in ogni caso sempre nettamente inferiore alle assenze.
La famiglia, aveva cercato di giustificare la situazione indicando l'esistenza di problemi fisici della bambina e della famiglia, ma, senza fornire prove concrete.
La sentenza della Corte sottolinea che, l'articolo 731 del codice penale relativo all'obbligo di istruzione non riguarda il rendimento scolastico che può pure essere stato positivo. Ciò che rileva è il diritto costituzionalmente garantito a protezione dei minori ad una adeguata istruzione.
La legge vuol punire attraverso tale reato tale diritto che mira ad assicurare il libero sviluppo della sua personalità, sancito dagli articoli 2 e 30, comma 1, della Costituzione.
Ed ancora la Corte evidenzia come il reato di inosservanza dell'obbligo scolastico sia un reato permanente che si protrae per l'intero anno scolastico e si interrompe solo con la frequenza regolare delle lezioni.
La decisione dei giudici ribadisce l'importanza della frequenza scolastica costante e della responsabilità dei genitori che devono garantire l'adempimento di tale obbligo al fine di assicurare il diritto all'istruzione, ma, anche lo sviluppo come detto della personalità, poiché la frequenza scolastica assicura non solo l'acquisizione di conoscenze, ma anche un armonico sviluppo individuale e sociale dei giovani.
Oggi, con l'introduzione del nuovo articolo 570-ter del codice penale, il governo ha preso una posizione decisa contro l'evasione e l'elusione scolastica.
Queste violazioni, ora associate a sanzioni penali, possono vedere i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale rischiare fino a 2 anni di reclusione per evasione e 1 anno per elusione.
Si tratta di un argomento complesso che porta anche a svolgere le dovute differenziazioni, in quanto l'art. 570- ter fa riferimento all'obbligo scolastico , ci sono poi riferimenti all'obbligo di istruzione e a quello formativo.
Le implicazioni sono diverse.
L'attuazione pratica del decreto-legge presenta la necessità di ulteriori interventi, come ad esempio quello della creazione disorta di banca dati accurata per tracciare chi è tenuto all'obbligo scolastico e chi è effettivamente iscritto a scuola.
Occorre pertanto sottolineare che cosa diversa è il diritto dovere dei giovani cha hanno assolto l'obbligo scolastico di frequentare attività formative fino ai 18 anni ad esempio per l'acquisizione di competenze professionali o perché scelgono liberamente di proseguire con gli studi.
In tali casi potranno anche optare per lo svolgimento di percorsi di competenza della regione e della Provincia o percorsi di apprendistato che consistono in contratti di lavoro a contenuto formativo finalizzati a favorire l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro acquisendo una professionalità o un mestiere che facciano ottenere una qualifica professionale.