Di Redazione su Venerdì, 05 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Tribunale: contratti bancari nulli senza adesione espressa del Cliente

Una sentenza del tribunale di Pordenone ha precisato con chiarezza le patologie dei contratti bancari sotto il profilo del consenso espresso delle parti contraenti*
Sono nulli i contratti bancari sottoscritti solo dal cliente. Peraltro, le firme del correntista e del funzionario della banca possono essere apposte in due documenti, ma per la validità dell´accordo è comunque necessario che il contenuto degli atti separati dimostri in modo chiaro la volontà delle parti di concludere il contratto.
È quanto afferma il Tribunale di Pordenone nella sentenza 621 pubblicata il 18 agosto scorso. La causa è stata promossa dal cliente di una banca per ottenere la pronuncia di nullità delle pattuizioni relative a un contratto di conto corrente; a fondamento della richiesta, il cliente ha dedotto che i documenti in astratto riferibili al contratto erano privi della sottoscrizione di un funzionario della banca. La banca, invece, ha contestato le pretese del cliente e ne ha chiesto il rigetto.
Nell´accogliere la domanda, il giudice rileva, innanzitutto, che gli atti relativi al conto corrente, prodotti dall´istituto di credito, erano sottoscritti solo dal cliente. Sul punto, il tribunale ricorda che il requisito della forma scritta, richiesto dall´articolo 117 del Tu bancario, è soddisfatto solo se è provato che entrambe le parti hanno «manifestato per iscritto la loro volontà negoziale».
Tale requisito - aggiunge il tribunale - è soddisfatto anche quando le firme sono contenute in documenti diversi, ma solo se tra gli atti separati risulti «un collegamento inscindibile» che evidenzi «inequivocabilmente la formazione dell´accordo». In ogni caso, la prova della volontà delle parti, proprio perché deve risultare da atti scritti e firmati, non può esser data con testimoni (articolo 2725, comma 2 del Codice civile o per presunzioni (articolo 2729, comma 2 del Codice). Né, comunque, la mancanza di sottoscrizione di un rappresentante della banca è stata sanata dalla produzione, effettuata dalla stessa banca, dei documenti firmati dal cliente.
È vero, infatti, che la mancanza di sottoscrizione di una scrittura privata può essere superata con la produzione in giudizio del documento da parte del contraente che, pur non avendo firmato, comunque intende avvalersi dell´atto; tuttavia - prosegue il tribunale, citando la sentenza 5919/2016 della Cassazione - tale produzione perfeziona il contratto solo a partire dal momento della sua esibizione ("ex nunc") e non dalla data della sottoscrizione dell´altra parte.
Inoltre, il visto sulla firma del cliente non ha il valore di firma del contratto nell´intesse della banca: si tratta, infatti, di un´attività che ha lo scopo di confermare l´autenticità della sottoscrizione apposta in presenza del funzionario e non anche di manifestare la volontà di concludere il contratto in nome e per conto dell´istituto di credito. In base a queste premesse, il tribunale ha dichiarato la nullità dei contratti per mancanza di forma scritta; la banca è stata condannata a rendere 56mila euro soprattutto per avere applicato per oltre sei anni la commissione di massimo scoperto «sul picco massimo dell´utilizzato», trattandosi di somme non dovute «anche secondo consolidata specifica giurisprudenza».
* scritto da Antonino Porracciolo e pubblicato sul Sole 24 Ore del 4 gennaio 2018
http://www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com/art/civile/2018-01-03/nullo-contratto-bancario-se-manca-firma-165019.php?uuid=AEbAufaD&cmpid=nlql