Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 26 Settembre 2024
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Trattamento fiscale della cessione di opere d’arte

 Riferimenti normativi: Art.5 L.n. 111/2023 – art.55 T.U.I.R.

Focus: Per tassare il reddito scaturente dalla vendita delle opere d'arte, non essendo delineata una definizione del commerciante d'arte qualificabile ai fini impositivi, dottrina e giurisprudenza sono intervenute nel tempo per fornire criteri di valutazione. In materia si è espressa recentemente la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1603/2024.

Principi generali: La giurisprudenza, richiamando la dottrina, ha individuato tre tipologie di soggetti a cui consegue un diverso trattamento fiscale: il mercante di opere d'arte, lo speculatore occasionale ed il collezionista (Corte di Cassazione, Ordinanza n.6874/2023). Nell'Ordinanza n.1603/2024 la Corte di Cassazione ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "è da qualificarsi come mercante di opere d'arte colui che professionalmente e abitualmente ne esercita il commercio anche in maniera non organizzata imprenditorialmente, col fine ultimo di trarre un profitto dall'incremento del valore delle medesime opere; è speculatore occasionale chi acquista occasionalmente opere d'arte per rivenderle allo scopo di conseguire un utile; è mero collezionista, infine, chi acquista le opere per scopi culturali, con la finalità di incrementare la propria collezione e possedere l'opera, senza l'intento di rivenderla generando una plusvalenza, avendo interesse non tanto per il valore economico della res quanto per quello estetico-culturale (…)".

Anche se sono elementi significativi, atti a dimostrare la sistematicità e la professionalità dell'attività d'impresa, il numero delle transazioni effettuate, gli importi elevati, il quantitativo di soggetti con cui sono stati intrattenuti rapporti e la varietà della tipologia di beni alienati, i giudici hanno evidenziato che è il requisito dell'abitualità con cui viene esercitata la professione, richiamato all'art. 55 T.U.I.R., che contraddistingue il reddito d'impresa dalle altre tipologie di cessione di opere d'arte. Pertanto, l'attività del privato venditore di opere d'arte, se risponde al requisito dell'abitualità, può produrre reddito d'impresa, ex art. 55 e successivi del T.U.I.R. ed, in quanto tale, è soggetto ad I.V.A. in base all'art. 4 del D.P.R.n. 633/72. Se, invece, manca il requisito dell'abitualità il cedente potrà essere alternativamente qualificato come speculatore occasionale o come mero collezionista, da differenziare in base a criteri quali la finalità dell'acquisto e la durata temporale del possesso prima della rivendita. Soltanto nel primo caso, allorché venga ravvisato un intento speculativo, i proventi scaturenti dalla cessione delle opere saranno oggetto di imposizione ricompresi nella categoria dei redditi diversi ex art. 67, c. 1, lett. l), T.U.I.R. ("redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente o dalla assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere"). Mentre il collezionista non sarà soggetto ad alcuna imposizione né ad obblighi dichiarativi, fermo restando l'obbligo della tracciabilità della transazione in base all'importo della cessione. 

La legge n. 111/2023 all'art.5 ha delegato il Governo ad operare, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa legge (G.U.n.189/2023), una riforma della categoria fiscale dei redditi diversi, prevedendo "l'introduzione di una disciplina sulle plusvalenze conseguite, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, dai collezionisti di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione nonché, in generale, di opere dell'ingegno di carattere creativo appartenenti alle arti figurative, escludendo i casi in cui è assente l'intento speculativo, compresi quelli di plusvalenza relativa a beni acquisiti per successione o donazione, nonché esonerando i medesimi da ogni forma dichiarativa di carattere patrimoniale". La Legge delega individua nell'assenza di un intento speculativo il criterio su cui si dovrà fondare l'analisi delle operazioni da non assoggettare a tassazione, prevedendo, inoltre, la specifica esclusione relativa ai capital gains generati dalla cessione di beni acquisiti per successione o per donazione. Sul legislatore delegato graverà, quindi, l'onere di individuare i casi in cui manca tale intenzione lucrativa.