Di Rosalia Ruggieri su Giovedì, 26 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

TFR: quando spetta all’ex coniuge

 Inquadramento normativo: art. 12 bis legge n. 898 del 1970

TFR: è un elemento della retribuzione il cui pagamento viene differito ad un momento successivo rispetto a quello di prestazione dell'attività lavorativa, essendo corrisposto una volta cessato il rapporto di lavoro (sia per dimissioni volontarie che per licenziamento, anche se per giusta causa).

A meno che il lavoratore non abbia deciso di destinare parte della retribuzione mensile a un fondo di previdenza complementare, o di trovarlo direttamente in busta paga, o di effettuare la cessione del credito a terzi, il datore di lavoro effettua annualmente degli accantonamenti di una quota della retribuzione che vengono rivalutati al 31 dicembre di ciascun anno: tutto l'importo accantonato di anno in anno costituisce il TFR spettante al lavoratore una volta cessato il rapporto di lavoro.

TFR e divorzio: la legge sul divorzio riconosce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento e di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze, e in quanto sia titolare di assegno ai sensi dell'art. 5, ha diritto ad ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza.

Finalità: l'istituto è del tutto coerente con i nuovi approdi giurisprudenziali sull'assegno di divorzio (SU 18287/2018), nonché con le finalità di solidarietà e con il principio di autoresponsabilità dei coniugi; in virtù di tanto, qualora un coniuge si sia dedicato alla carriera e l'altro, rinunziando alle proprie ambizioni lavorative, abbia curato le esigenze della famiglia, si ritiene equo riconoscere al coniuge percettore dell'assegno divorzile anche il diritto di usufruire di quanto accantonato dall'ex coniuge lavorando durante il periodo matrimoniale.

 Presupposti: è necessario che:

- sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, passata in giudicato;

- il coniuge richiedente non deve essere passato a nuove nozze;

- il coniuge richiedente sia titolare di assegno divorzile stabilito dal Tribunale ai sensi dell'art. 5 legge divorzio.

In relazione a quest'ultimo presupposto, la giurisprudenza ha precisato che siffatto requisito non è integrato dalla mera debenza in astratto di un assegno di divorzio, e neppure dalla percezione, in concreto, di un assegno di mantenimento in base a convenzioni intercorse fra le parti, ma presuppone che, a seguito della proposizione del giudizio di divorzio, il giudice abbia giudizialmente liquidato l'assegno stesso; deve inoltre trattarsi di assegno versato con cadenza periodica e non in unica soluzione.

In aggiunta a quanto previsto dalla legge, la Cassazione ha più volte precisato che il diritto alla quota del TFR dell'altro coniuge sorge solo quando l'indennità sia maturata al momento o dopo la proposizione della domanda di divorzio, ma non anche quando sia maturata precedentemente ad essa (escludendo così di poter attribuire parte del TFR al coniuge separato).

Quanto spetta: al coniuge viene riconosciuto il 40% dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio; nella determinazione della durata del matrimonio, si tiene conto anche dell'eventuale periodo di separazione legale (a prescindere, quindi, dal requisito della convivenza), mentre nessuna rilevanza è riconosciuta agli anni di lavoro svoltisi dopo la pronuncia della sentenza di divorzio.

La giurisprudenza (Cass., ord. 24421/2013) ha precisato che dal computo delle relative somme vanno esclusi gli acconti sul TFR eventualmente percepiti dal coniuge obbligato durante la convivenza matrimoniale o la separazione personale.

TFR e separazione: il diritto ad una quota di TFR non è riconosciuto al coniuge separato, in quanto nessuna norma dettata in tema di separazione prevede la partecipazione di un coniuge all'indennità di fine rapporto percepita dall'altro e la giurisprudenza, intervenuta più volte in materia, ha escluso l'applicazione di un'interpretazione estensiva della norma contenuta nella legge sul divorzio.

 Pertanto, se il coniuge separato cessa di lavorare dopo la pronuncia di separazione ma prima dell'instaurazione del giudizio di divorzio, può disporre liberamente delle somme ricevute a titolo di indennità di fine rapporto e l'altro coniuge non può pretendere alcunché, anche se titolare di assegno di mantenimento; è fatta salva la possibilità di richiedere al giudice un aumento della somma da corrispondere a titolo di assegno di mantenimento, atteso che la riscossione dell'indennità di fine rapporto da parte di un coniuge comporta di fatto una modifica della situazione economica rispetto a quella esistente al momento in cui fu pronunciata la separazione.

La giurisprudenza ha anche escluso la possibilità per il coniuge di pretendere una quota delle eventuali anticipazioni sul TFR percepite dall'altro coniuge in costanza di separazione, essendo ormai dette somme entrate nell'esclusiva disponibilità dell'avente diritto.

Focus: il coniuge separato potrà pretendere una quota del TFR dell'altro coniuge soltanto se, al momento della maturazione dell'indennità di fine rapporto, egli abbia già depositato ricorso per divorzio dinanzi la cancelleria del tribunale competente.

Difatti, l' art. 12-bis - nella parte in cui stabilisce che il TFR spetta anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza - deve essere interpretato nel senso che tale diritto può sorgere anche prima della sentenza di divorzio, ma dopo la proposizione della relativa domanda, coerentemente con la possibilità, stante la natura costitutiva della sentenza sullo "status", di stabilire la retroattività degli effetti patrimoniali della sentenza a partire dalla data della domanda ( Cass. sent. n. 7239/2018).

Prescrizione: il diritto a ottenere una quota del T.F.R. spettante all'altro coniuge si prescrive nell'ordinario termine decennale che decorre da quando il diritto diviene attuale ed è azionabile, ovvero:

- dal passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora il TFR sia stato percepito dopo la proposizione della domanda di divorzio ed in pendenza del giudizio;
- dalla percezione del T.F.R. da parte del coniuge, qualora l'indennità di fine rapporto maturi e/o venga percepita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di divorzio.

Esclusione: il diritto dell'ex coniuge a una quota del Tfr dell'ex congiunto non compete con riguardo a quelle somme che siano erogate a titolo di incentivo all'esodo (istituto con finalità risarcitoria che – nell'ottica di una trattativa tra datore di lavoro e dipendente finalizzata ad agevolare lo scioglimento del rapporto di lavoro - sostituisce i mancati guadagno futuri), non essendo tali somme frutto di un accantonamento realizzatosi durante gli anni in cui il rapporto di lavoro è coinciso con il matrimonio (Trib. Milano, sent.n. 5680/ 2017).

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