Lo ha dichiarato il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 24 settembre 2015, n. 152, pubblicata nel sito istituzionale del Consiglio il 22 giugno 2016.
Ai sensi dell´art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), ha sottolineato il Consiglio, la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell´incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l´impugnazione tempestiva.
Nel caso in commento, la decisione veniva notificata all´incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L´impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio in questione, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
La decisione ha confermato, riguardo il profilo indicato, la giurisprudenza pregressa tanto del CNF che del Giudice di legittimità (in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D´Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014, Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981).
Sentenza allegata
Ai sensi dell´art. 50, comma 1° R.D.L. n. 1578/1933 (ratione temporis applicabile), ha sottolineato il Consiglio, la notificazione della decisione del C.O.A. è necessaria soltanto nei confronti dell´incolpato, e non anche nei confronti del suo eventuale difensore, la quale ultima, qualora fosse comunque eseguita, non rileva ai fini del computo del termine per l´impugnazione tempestiva.
Nel caso in commento, la decisione veniva notificata all´incolpato e, successivamente, anche al suo difensore. L´impugnazione veniva quindi proposta tardivamente rispetto alla prima notifica, sebbene entro 20 giorni dalla seconda notifica, fatta al difensore. In applicazione del principio in questione, il CNF ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività.
La decisione ha confermato, riguardo il profilo indicato, la giurisprudenza pregressa tanto del CNF che del Giudice di legittimità (in senso conforme, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Mariani Marini, rel. Pisano), sentenza del 24 novembre 2014, n. 159, Consiglio Nazionale Forense (pres. f.f. Perfetti, rel. Broccardo), sentenza del 30 settembre 2013, n. 166, Consiglio Nazionale Forense (pres. Alpa, rel. Mascherin), sentenza del 10 aprile 2013, n. 57, CNF sentenza del 20 luglio 2012, n. 94; CNF sentenza del 2 novembre 2010, n. 187; CNF sentenza del 16 marzo 2011, n. 34; CNF sentenza del 16 marzo 2010, n. 7; Corte di Cassazione (pres. Santacroce, rel. D´Alessandro), SS.UU, sentenza n. 10820 del 16 maggio 2014, Cassazione Civile, SSUU, sentenza del 09 luglio 1991, n. 7551. Per il medesimo principio, espresso con riferimento al ricorso di Legittimità, cfr. Cassazione Civile, sentenza del 15 febbraio 2005, n. 2981).
Sentenza allegata
Collegamenti