Lo ha affermato il Consiglio di Stato, Sezione VI, con sentenza 20/06/2016 n. 2716.
Parte appellata aveva eccepito, nel costituirsi in giudizio, che l´appello era irricevibile per tardività rispetto al periodo lungo annuale, in quanto era stato avviato alla notifica a mezzo posta, dall´Avvocatura dello Stato, il 6 luglio 2010, e quindi (considerato anche il periodo di sospensione feriale) nei termini, ma tale notifica non era andata a buon fine essendo risultata la società destinataria irreperibile all´indirizzo del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14.
L´Avvocatura aveva quindi rinotificato l´appello, in data 11 agosto 2010 (oltre il termine annuale), all´avv. Prisco Vincenzo al diverso accertato indirizzo dello stesso.
Secondo la società la (prima) notifica non si era perfezionata a causa dell´errore dell´Avvocatura dello Stato che aveva indicato sulla busta dell´atto notificato a mezzo posta solo il nome della società e non anche il nome del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, come dimostrato dalla cartolina di ritorno, in atti.
L´Avvocatura al contrario sosteneva che la relata di notifica era corretta e che il mancato perfezionamento della notifica doveva ritenersi eventualmente imputabile all´ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica.
La Sezione ha ritenuto che l´appello non potesse essere dichiarato tardivo, non potendo ritenersi imputabile all´Avvocatura dello Stato il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità del destinatario anche se la busta della notifica non riportava (anche) il nome dell´avvocato Prisco (ma precisava che la società il P. era elettivamente domiciliata nel suddetto indirizzo di Piazza Leonardo n. 14).
Peraltro, la L. 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le notificazioni degli atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, assegna all´ufficiale giudiziario il compito di scrivere la relazione di notificazione sull´originale e sulla copia dell´atto, facendo menzione dell´ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 3, comma 1) e prevede che l´ufficiale giudiziario "presenta all´ufficio postale la copia dell´atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest´ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l´aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca" (art. 3, comma 2).
Né si può sostenere che l´Avvocatura non potesse provvedere ad una nuova notifica, al diverso accertato indirizzo del procuratore, in Napoli, via Toledo, n. 156, in assenza di una previa concessione dell´errore scusabile, ben potendo invece le circostanze che hanno determinato il tardivo perfezionamento della notifica essere esaminate nel corso del giudizio di appello.
Anche la Cassazione civile ha di recente, in proposito, affermato che deve considerarsi tempestiva la notifica dell´atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l´impugnazione (Cassazione Civile, Sez. 2, 13 febbraio 2014. n. 3356).
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2010, proposto dal:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società il P. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Prisco, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
nei confronti di
Comune di Sorrento, n.c.;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, n. 2843 del 21 maggio 2009, resa tra le parti, concernente l´annullamento di nulla osta paesaggistico rilasciato su richiesta di sanatoria edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio della Società il P. S.a.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Dante D´Alessio e uditi per le parti l´avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l´avvocato Gabriele Pafundi, per delega dell´avvocato Vincenzo Prisco;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- La società Il P. ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania il decreto, in data 28 luglio 2008, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento, n. 114 del 10 giugno 2008, con il quale il Comune di Sorrento aveva concesso alla società appellante l´autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell´art. 32 della L. n. 47 del 1985, per le opere abusive realizzate alla via Campitiello, consistenti in una "casetta unifamiliare ad unico livello avente superficie di mq. 56,17 e volume di mc. 170,00".
2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, con sentenza n. 2843 del 21 maggio 2009 ha accolto il ricorso.
In particolare il T.A.R., dopo aver ritenuto infondato il motivo secondo il quale la Soprintendenza aveva operato una illegittima sovrapposizione di una valutazione di merito a quella compiuta dal Comune, ha ritenendo fondato il vizio procedimentale sollevato, nei termini indicati nella motivazione.
3.- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha appellato l´indicata sentenza ritenendola erronea.
Dopo aver evidenziato che correttamente il T.A.R. ha ritenuto la prescrizione imposta dal Comune al richiedente, sulla copertura dell´immobile, ambigua e illegittima, poiché "non lascia comprendere né quale sia lo stato dei luoghi, né quale sia stata la proposta progettuale presentata dal privato, né infine in che modo si possa realizzare la copertura a regola d´arte senza contravvenire alle prescrizioni del P.U.T.", il Ministero ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., la Soprintendenza non aveva il potere di sostituirsi al Comune, nell´esercizio di una funzione di controllo sulla legittimità delle autorizzazioni rilasciate, nel chiedere integrazioni del progetto esaminato.
In subordine il Ministero appellante ha sostenuto che il T.A.R. non avrebbe potuto accogliere il ricorso senza far salvi gli ulteriori provvedimenti dell´Amministrazione con la conseguente necessità che la società (resistente in appello) indichi una soluzione progettuale compatibile con la prescrizione comunale che possa essere accettata dalla Soprintendenza.
3.1.- All´appello si oppone la società il P. che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato.
4.- Prima di passare all´esame del merito dell´appello si deve esaminare l´eccezione di inammissibilità per tardività dell´appello che è stata sollevata dalla società il P..
La società resistente, infatti, ha rilevato che la notifica dell´appello è stata effettuata in data 11 agosto 2010, oltre il termine annuale dal deposito della sentenza del T.A.R. avvenuto il 21 maggio 2009.
4.1.- Al riguardo, si deve osservare che, come si rileva dagli atti, l´appello era stato avviato alla notifica a mezzo posta, dall´Avvocatura dello Stato, il 6 luglio 2010, e quindi (considerato anche il periodo di sospensione feriale) nei termini, ma tale notifica non era andata a buon fine essendo risultata la società il P. irreperibile all´indirizzo dell´avv. Prisco Vincenzo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14.
L´Avvocatura ha quindi rinotificato l´appello, in data 11 agosto 2010 (oltre il termine annuale), all´avv. Prisco Vincenzo al diverso accertato indirizzo dello stesso in Napoli via Toledo, n. 156.
4.2.- Secondo la società il P. la (prima) notifica non si è perfezionata a causa dell´errore dell´Avvocatura dello Stato che ha indicato sulla busta dell´atto notificato a mezzo posta solo il nome della società e non anche il nome del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, come è dimostrato dalla cartolina di ritorno, in atti.
L´Avvocatura al contrario sostiene che la relata di notifica era corretta e che il mancato perfezionamento della notifica doveva ritenersi eventualmente imputabile all´ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica.
4.3.- La Sezione ritiene che l´appello non possa essere dichiarato tardivo.
Risulta infatti dagli atti che la relata della prima notifica (in data 6 luglio 2010), apposta in calce all´atto di appello, correttamente prevedeva che l´atto doveva essere notificato alla società il P. presso l´indirizzo dell´avvocato Prisco Vincenzo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14.
Non può quindi ritenersi imputabile all´Avvocatura dello Stato il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità del destinatario anche se la busta della notifica non riportava (anche) il nome dell´avvocato Prisco (ma precisava che la società il P. era elettivamente domiciliata nel suddetto indirizzo di Piazza Leonardo n. 14).
4.4.- Peraltro, la L. 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le notificazioni degli atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, assegna all´ufficiale giudiziario il compito di scrivere la relazione di notificazione sull´originale e sulla copia dell´atto, facendo menzione dell´ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 3, comma 1) e prevede che l´ufficiale giudiziario "presenta all´ufficio postale la copia dell´atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest´ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l´aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca" (art. 3, comma 2).
4.5.- Né si può sostenere che l´Avvocatura non potesse provvedere ad una nuova notifica, al diverso accertato indirizzo del procuratore, in Napoli, via Toledo, n. 156, in assenza di una previa concessione dell´errore scusabile, ben potendo invece le circostanze che hanno determinato il tardivo perfezionamento della notifica essere esaminate nel corso del giudizio di appello.
4.6.- Anche la Cassazione civile ha di recente, in proposito, affermato che deve considerarsi tempestiva la notifica dell´atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l´impugnazione (Cassazione Civile, Sez. 2, 13 febbraio 2014. n. 3356).
5.- Passando all´esame del merito si deve osservare che, come ha sottolineato il Ministero appellante, il T.A.R. per la Campania non ha ritenuto illegittimo l´annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Sorrento, in favore della società resistente, per aver la Soprintendenza di Napoli operato una illegittima sovrapposizione di una valutazione di merito a quella compiuta dal Comune, né per le valutazioni fatte dalla stessa Soprintendenza in ordine alla contraddittorietà del nulla osta comunale, che aveva previsto la sostituzione della "copertura in lamiera con copertura piana non praticabile con materiale conformi al P.U.T. attesa l´impossibilità tecnico-costruttiva di apporvi le tegole, in modo tale da rendere l´intervento di completamento a regola d´arte" non lascia comprendere né quale sia lo stato dei luoghi, né quale sia stata la proposta progettuale presentata dal privato, né infine in che modo si possa realizzare la copertura a regola d´arte senza contravvenire alle prescrizioni del P.U.T. ", ma perché prima di sanzionare "con l´annullamento quella che in prima battuta appariva (ed appare anche al Collegio) costituire una contraddittorietà dell´atto, occorreva ammettersi il previo contraddittorio e/o l´interlocuzione fra le parti tutte sì da chiarire l´esatta portata delle valutazioni operate e delle determinazioni assunte in sede a livello locale".
6.- L´Amministrazione appellante ha sostenuto, in particolare, che tale conclusione non può essere condivisa perché la Soprintendenza, nell´esercizio di una funzione di controllo sulla legittimità delle autorizzazioni rilasciate, non aveva il potere di sostituirsi al Comune nel chiedere possibili integrazioni del progetto presentato allo stesso Comune per il migliore inserimento del manufatto abusivo nel contesto tutelato.
7.- La Sezione ritiene che l´appello non sia fondato.
Si deve in proposito ricordare che, come ha osservato il T.A.R., la condonabilità di un´opera, realizzata in epoca remota (prima del 1983), non poteva ritenersi del tutto preclusa a causa del suo inserimento in un contesto di pregio paesaggistico ma doveva essere "verificata in concreto, in un giudizio di compatibilità in cui ad assumere rilievo preminente è "l´esecuzione di opere di riqualificazione ritenute idonee a consentire e/o a migliorare l´inserimento dei manufatti abusivi nei contesti tutelati, ferma restando l´applicabilità della sanzione pecuniaria", così come affermato "nel protocollo di intesa, richiamato dalla parte ricorrente, sottoscritto il 25 luglio 2001 fra regione Campania e Soprintendenza per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria".
7.1.- Il T.A.R. ha, in proposito, ricordato che detto protocollo d´intesa, nel disciplinare il procedimento di sanatoria dispone che "ove sia stato prodotto il progetto di completamento e/o di riqualificazione l´eventuale provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento alla non conformità del medesimo progetto rispetto alle direttive e prescrizioni previste nell´allegato al presente protocollo ed alle ulteriori specificazioni contenute negli accordi di cui all´articolo 1, comma 3" (art. 3, comma 2) ". Inoltre l´allegato recante i "Criteri generali per la valutazione della compatibilità paesistica delle opere abusive" prevede, sempre per quel che qui interessa, che, "nei contesti ad elevato grado di panoramicità particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione delle soluzioni architettoniche adottate per le coperture, tanto per tipologia quanto per materiali e grado di finitura realizzato", e individua poi le prescrizioni che possono essere impartite per eliminare parti ed elementi incongrui e migliorare il contesto "attraverso l´impiego di essenze tipiche e ricorrenti nei casi di nuovi impianti vegetazionali o di integrazione di quelli preesistenti" e/o attraverso "sostituzione di intonaci, rivestimenti, tettoie, coperture, porticati, balconi... con materiali tradizionalmente impiegati nell´architettura locale e/o nella zona di intervento".
7.2.- In conseguenza seppure, come ha affermato il T.A.R. (e come aveva ritenuto la Soprintendenza), la prescrizione dettata dal Comune di Sorrento, di "sostituire la copertura in lamiera con copertura piana non praticabile con materiale conformi al P.U.T. attesa l´impossibilità tecnico-costruttiva di apporvi le tegole, in modo tale da rendere l´intervento di completamento a regola d´arte", risultava effettivamente ambigua e prestava il fianco a rilievi che potevano essere esercitati nell´esercizio del controllo di legittimità di cui era titolare l´amministrazione statale, non lasciando ben comprendere, come aveva osservato la Soprintendenza, "né quale sia lo stato dei luoghi, né quale sia stata la proposta progettuale presentata dal privato, né infine in che modo si possa realizzare la copertura a regola d´arte senza contravvenire alle prescrizioni del P.U.T.", rendendosi peraltro necessaria una mitigazione dell´impatto della visibilità dell´opera (anche) da monte, tuttavia, nella fattispecie, come ha affermato il T.A.R., non poteva ritenersi preclusa all´Amministrazione statale, anche in attuazione del citato Protocollo d´intesa con la Regione Campania, l´esercizio di una attività istruttoria tale da poter individuare, nel rispetto del P.U.T, le soluzioni più idonee per la possibile condonabilità dell´opera. Ciò previa interruzione del termine per l´esercizio della funzione di controllo e ferma restando ogni successiva conclusiva valutazione sulla possibile condonabilità dell´opera.
7.3.- Tale conclusione risulta peraltro coerente con l´evoluzione normativa dei poteri che sono assegnati agli organi ministeriali nell´esercizio delle funzioni di gestione del vincolo paesistico e dell´esame della compatibilità con i valori protetti delle opere per le quali è chiesta l´autorizzazione paesaggistica (ora esercitate mediante il rilascio di una parere preventivo vincolante per gli enti locali, ai sensi dell´art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio").
8.- Per le indicate ragioni, l´appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata.
Considerato che l´annullamento del decreto, in data 28 luglio 2008, impugnato nel giudizio di primo grado, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento del Comune di Sorrento n. 114 del 10 giugno 2008, è stato disposto per il suindicato vizio procedimentale, resta fermo comunque il necessario nuovo esercizio della funzione di controllo ministeriale nei sensi che si sono indicati.
9.- Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l´intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Dante D´Alessio, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Parte appellata aveva eccepito, nel costituirsi in giudizio, che l´appello era irricevibile per tardività rispetto al periodo lungo annuale, in quanto era stato avviato alla notifica a mezzo posta, dall´Avvocatura dello Stato, il 6 luglio 2010, e quindi (considerato anche il periodo di sospensione feriale) nei termini, ma tale notifica non era andata a buon fine essendo risultata la società destinataria irreperibile all´indirizzo del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14.
L´Avvocatura aveva quindi rinotificato l´appello, in data 11 agosto 2010 (oltre il termine annuale), all´avv. Prisco Vincenzo al diverso accertato indirizzo dello stesso.
Secondo la società la (prima) notifica non si era perfezionata a causa dell´errore dell´Avvocatura dello Stato che aveva indicato sulla busta dell´atto notificato a mezzo posta solo il nome della società e non anche il nome del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, come dimostrato dalla cartolina di ritorno, in atti.
L´Avvocatura al contrario sosteneva che la relata di notifica era corretta e che il mancato perfezionamento della notifica doveva ritenersi eventualmente imputabile all´ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica.
La Sezione ha ritenuto che l´appello non potesse essere dichiarato tardivo, non potendo ritenersi imputabile all´Avvocatura dello Stato il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità del destinatario anche se la busta della notifica non riportava (anche) il nome dell´avvocato Prisco (ma precisava che la società il P. era elettivamente domiciliata nel suddetto indirizzo di Piazza Leonardo n. 14).
Peraltro, la L. 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le notificazioni degli atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, assegna all´ufficiale giudiziario il compito di scrivere la relazione di notificazione sull´originale e sulla copia dell´atto, facendo menzione dell´ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 3, comma 1) e prevede che l´ufficiale giudiziario "presenta all´ufficio postale la copia dell´atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest´ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l´aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca" (art. 3, comma 2).
Né si può sostenere che l´Avvocatura non potesse provvedere ad una nuova notifica, al diverso accertato indirizzo del procuratore, in Napoli, via Toledo, n. 156, in assenza di una previa concessione dell´errore scusabile, ben potendo invece le circostanze che hanno determinato il tardivo perfezionamento della notifica essere esaminate nel corso del giudizio di appello.
Anche la Cassazione civile ha di recente, in proposito, affermato che deve considerarsi tempestiva la notifica dell´atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l´impugnazione (Cassazione Civile, Sez. 2, 13 febbraio 2014. n. 3356).
Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6307 del 2010, proposto dal:
Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Società il P. S.a.s., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall´avv. Vincenzo Prisco, con domicilio eletto presso Gian Marco Grez in Roma, Corso Vittorio Emanuele II, n. 18;
nei confronti di
Comune di Sorrento, n.c.;
per la riforma:
della sentenza del T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, n. 2843 del 21 maggio 2009, resa tra le parti, concernente l´annullamento di nulla osta paesaggistico rilasciato su richiesta di sanatoria edilizia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio della Società il P. S.a.s.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 28 aprile 2016 il Cons. Dante D´Alessio e uditi per le parti l´avvocato dello Stato Andrea Fedeli e l´avvocato Gabriele Pafundi, per delega dell´avvocato Vincenzo Prisco;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1.- La società Il P. ha impugnato davanti al T.A.R. per la Campania il decreto, in data 28 luglio 2008, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio e per il Patrimonio storico artistico ed etnoantropologico di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento, n. 114 del 10 giugno 2008, con il quale il Comune di Sorrento aveva concesso alla società appellante l´autorizzazione paesaggistica in sanatoria, ai sensi e per gli effetti dell´art. 32 della L. n. 47 del 1985, per le opere abusive realizzate alla via Campitiello, consistenti in una "casetta unifamiliare ad unico livello avente superficie di mq. 56,17 e volume di mc. 170,00".
2.- Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, Sezione VII, con sentenza n. 2843 del 21 maggio 2009 ha accolto il ricorso.
In particolare il T.A.R., dopo aver ritenuto infondato il motivo secondo il quale la Soprintendenza aveva operato una illegittima sovrapposizione di una valutazione di merito a quella compiuta dal Comune, ha ritenendo fondato il vizio procedimentale sollevato, nei termini indicati nella motivazione.
3.- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha appellato l´indicata sentenza ritenendola erronea.
Dopo aver evidenziato che correttamente il T.A.R. ha ritenuto la prescrizione imposta dal Comune al richiedente, sulla copertura dell´immobile, ambigua e illegittima, poiché "non lascia comprendere né quale sia lo stato dei luoghi, né quale sia stata la proposta progettuale presentata dal privato, né infine in che modo si possa realizzare la copertura a regola d´arte senza contravvenire alle prescrizioni del P.U.T.", il Ministero ha sostenuto che, contrariamente a quanto ritenuto dal T.A.R., la Soprintendenza non aveva il potere di sostituirsi al Comune, nell´esercizio di una funzione di controllo sulla legittimità delle autorizzazioni rilasciate, nel chiedere integrazioni del progetto esaminato.
In subordine il Ministero appellante ha sostenuto che il T.A.R. non avrebbe potuto accogliere il ricorso senza far salvi gli ulteriori provvedimenti dell´Amministrazione con la conseguente necessità che la società (resistente in appello) indichi una soluzione progettuale compatibile con la prescrizione comunale che possa essere accettata dalla Soprintendenza.
3.1.- All´appello si oppone la società il P. che ne ha chiesto il rigetto perché inammissibile e comunque infondato.
4.- Prima di passare all´esame del merito dell´appello si deve esaminare l´eccezione di inammissibilità per tardività dell´appello che è stata sollevata dalla società il P..
La società resistente, infatti, ha rilevato che la notifica dell´appello è stata effettuata in data 11 agosto 2010, oltre il termine annuale dal deposito della sentenza del T.A.R. avvenuto il 21 maggio 2009.
4.1.- Al riguardo, si deve osservare che, come si rileva dagli atti, l´appello era stato avviato alla notifica a mezzo posta, dall´Avvocatura dello Stato, il 6 luglio 2010, e quindi (considerato anche il periodo di sospensione feriale) nei termini, ma tale notifica non era andata a buon fine essendo risultata la società il P. irreperibile all´indirizzo dell´avv. Prisco Vincenzo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14.
L´Avvocatura ha quindi rinotificato l´appello, in data 11 agosto 2010 (oltre il termine annuale), all´avv. Prisco Vincenzo al diverso accertato indirizzo dello stesso in Napoli via Toledo, n. 156.
4.2.- Secondo la società il P. la (prima) notifica non si è perfezionata a causa dell´errore dell´Avvocatura dello Stato che ha indicato sulla busta dell´atto notificato a mezzo posta solo il nome della società e non anche il nome del procuratore costituito nel giudizio di primo grado, come è dimostrato dalla cartolina di ritorno, in atti.
L´Avvocatura al contrario sostiene che la relata di notifica era corretta e che il mancato perfezionamento della notifica doveva ritenersi eventualmente imputabile all´ufficiale giudiziario che ha provveduto alla notifica.
4.3.- La Sezione ritiene che l´appello non possa essere dichiarato tardivo.
Risulta infatti dagli atti che la relata della prima notifica (in data 6 luglio 2010), apposta in calce all´atto di appello, correttamente prevedeva che l´atto doveva essere notificato alla società il P. presso l´indirizzo dell´avvocato Prisco Vincenzo, procuratore costituito nel giudizio di primo grado, in Napoli, Piazza Leonardo n. 14.
Non può quindi ritenersi imputabile all´Avvocatura dello Stato il mancato perfezionamento della notifica per irreperibilità del destinatario anche se la busta della notifica non riportava (anche) il nome dell´avvocato Prisco (ma precisava che la società il P. era elettivamente domiciliata nel suddetto indirizzo di Piazza Leonardo n. 14).
4.4.- Peraltro, la L. 20 novembre 1982, n. 890, che disciplina le notificazioni degli atti a mezzo posta e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, assegna all´ufficiale giudiziario il compito di scrivere la relazione di notificazione sull´originale e sulla copia dell´atto, facendo menzione dell´ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento (art. 3, comma 1) e prevede che l´ufficiale giudiziario "presenta all´ufficio postale la copia dell´atto da notificare in busta chiusa, apponendo su quest´ultima le indicazioni del nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l´aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolarne la ricerca" (art. 3, comma 2).
4.5.- Né si può sostenere che l´Avvocatura non potesse provvedere ad una nuova notifica, al diverso accertato indirizzo del procuratore, in Napoli, via Toledo, n. 156, in assenza di una previa concessione dell´errore scusabile, ben potendo invece le circostanze che hanno determinato il tardivo perfezionamento della notifica essere esaminate nel corso del giudizio di appello.
4.6.- Anche la Cassazione civile ha di recente, in proposito, affermato che deve considerarsi tempestiva la notifica dell´atto di appello che, tentata in pendenza del termine per impugnare, non sia andata a buon fine per cause indipendenti dalla volontà del notificante, e sia stata da questi tempestivamente rinnovata, a nulla rilevando che la seconda notifica si sia perfezionata dopo lo spirare del termine per l´impugnazione (Cassazione Civile, Sez. 2, 13 febbraio 2014. n. 3356).
5.- Passando all´esame del merito si deve osservare che, come ha sottolineato il Ministero appellante, il T.A.R. per la Campania non ha ritenuto illegittimo l´annullamento del nulla osta paesaggistico rilasciato dal Comune di Sorrento, in favore della società resistente, per aver la Soprintendenza di Napoli operato una illegittima sovrapposizione di una valutazione di merito a quella compiuta dal Comune, né per le valutazioni fatte dalla stessa Soprintendenza in ordine alla contraddittorietà del nulla osta comunale, che aveva previsto la sostituzione della "copertura in lamiera con copertura piana non praticabile con materiale conformi al P.U.T. attesa l´impossibilità tecnico-costruttiva di apporvi le tegole, in modo tale da rendere l´intervento di completamento a regola d´arte" non lascia comprendere né quale sia lo stato dei luoghi, né quale sia stata la proposta progettuale presentata dal privato, né infine in che modo si possa realizzare la copertura a regola d´arte senza contravvenire alle prescrizioni del P.U.T. ", ma perché prima di sanzionare "con l´annullamento quella che in prima battuta appariva (ed appare anche al Collegio) costituire una contraddittorietà dell´atto, occorreva ammettersi il previo contraddittorio e/o l´interlocuzione fra le parti tutte sì da chiarire l´esatta portata delle valutazioni operate e delle determinazioni assunte in sede a livello locale".
6.- L´Amministrazione appellante ha sostenuto, in particolare, che tale conclusione non può essere condivisa perché la Soprintendenza, nell´esercizio di una funzione di controllo sulla legittimità delle autorizzazioni rilasciate, non aveva il potere di sostituirsi al Comune nel chiedere possibili integrazioni del progetto presentato allo stesso Comune per il migliore inserimento del manufatto abusivo nel contesto tutelato.
7.- La Sezione ritiene che l´appello non sia fondato.
Si deve in proposito ricordare che, come ha osservato il T.A.R., la condonabilità di un´opera, realizzata in epoca remota (prima del 1983), non poteva ritenersi del tutto preclusa a causa del suo inserimento in un contesto di pregio paesaggistico ma doveva essere "verificata in concreto, in un giudizio di compatibilità in cui ad assumere rilievo preminente è "l´esecuzione di opere di riqualificazione ritenute idonee a consentire e/o a migliorare l´inserimento dei manufatti abusivi nei contesti tutelati, ferma restando l´applicabilità della sanzione pecuniaria", così come affermato "nel protocollo di intesa, richiamato dalla parte ricorrente, sottoscritto il 25 luglio 2001 fra regione Campania e Soprintendenza per il coordinamento delle funzioni in materia di sanatoria".
7.1.- Il T.A.R. ha, in proposito, ricordato che detto protocollo d´intesa, nel disciplinare il procedimento di sanatoria dispone che "ove sia stato prodotto il progetto di completamento e/o di riqualificazione l´eventuale provvedimento di annullamento deve essere adeguatamente motivato con specifico riferimento alla non conformità del medesimo progetto rispetto alle direttive e prescrizioni previste nell´allegato al presente protocollo ed alle ulteriori specificazioni contenute negli accordi di cui all´articolo 1, comma 3" (art. 3, comma 2) ". Inoltre l´allegato recante i "Criteri generali per la valutazione della compatibilità paesistica delle opere abusive" prevede, sempre per quel che qui interessa, che, "nei contesti ad elevato grado di panoramicità particolare attenzione dovrà essere riservata alla valutazione delle soluzioni architettoniche adottate per le coperture, tanto per tipologia quanto per materiali e grado di finitura realizzato", e individua poi le prescrizioni che possono essere impartite per eliminare parti ed elementi incongrui e migliorare il contesto "attraverso l´impiego di essenze tipiche e ricorrenti nei casi di nuovi impianti vegetazionali o di integrazione di quelli preesistenti" e/o attraverso "sostituzione di intonaci, rivestimenti, tettoie, coperture, porticati, balconi... con materiali tradizionalmente impiegati nell´architettura locale e/o nella zona di intervento".
7.2.- In conseguenza seppure, come ha affermato il T.A.R. (e come aveva ritenuto la Soprintendenza), la prescrizione dettata dal Comune di Sorrento, di "sostituire la copertura in lamiera con copertura piana non praticabile con materiale conformi al P.U.T. attesa l´impossibilità tecnico-costruttiva di apporvi le tegole, in modo tale da rendere l´intervento di completamento a regola d´arte", risultava effettivamente ambigua e prestava il fianco a rilievi che potevano essere esercitati nell´esercizio del controllo di legittimità di cui era titolare l´amministrazione statale, non lasciando ben comprendere, come aveva osservato la Soprintendenza, "né quale sia lo stato dei luoghi, né quale sia stata la proposta progettuale presentata dal privato, né infine in che modo si possa realizzare la copertura a regola d´arte senza contravvenire alle prescrizioni del P.U.T.", rendendosi peraltro necessaria una mitigazione dell´impatto della visibilità dell´opera (anche) da monte, tuttavia, nella fattispecie, come ha affermato il T.A.R., non poteva ritenersi preclusa all´Amministrazione statale, anche in attuazione del citato Protocollo d´intesa con la Regione Campania, l´esercizio di una attività istruttoria tale da poter individuare, nel rispetto del P.U.T, le soluzioni più idonee per la possibile condonabilità dell´opera. Ciò previa interruzione del termine per l´esercizio della funzione di controllo e ferma restando ogni successiva conclusiva valutazione sulla possibile condonabilità dell´opera.
7.3.- Tale conclusione risulta peraltro coerente con l´evoluzione normativa dei poteri che sono assegnati agli organi ministeriali nell´esercizio delle funzioni di gestione del vincolo paesistico e dell´esame della compatibilità con i valori protetti delle opere per le quali è chiesta l´autorizzazione paesaggistica (ora esercitate mediante il rilascio di una parere preventivo vincolante per gli enti locali, ai sensi dell´art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio").
8.- Per le indicate ragioni, l´appello deve essere respinto e la sentenza appellata deve essere confermata.
Considerato che l´annullamento del decreto, in data 28 luglio 2008, impugnato nel giudizio di primo grado, con il quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici per il Paesaggio di Napoli e provincia ha annullato il provvedimento del Comune di Sorrento n. 114 del 10 giugno 2008, è stato disposto per il suindicato vizio procedimentale, resta fermo comunque il necessario nuovo esercizio della funzione di controllo ministeriale nei sensi che si sono indicati.
9.- Le spese del doppio grado di giudizio devono essere integralmente compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone la compensazione fra le parti delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2016 con l´intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere
Dante D´Alessio, Consigliere, Estensore
Andrea Pannone, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere