La natura vincolata delle sanzioni in materia edilizia esclude che l’irrogazione di esse debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (d.p.r. n. 380/2001, T.U. Edilizia).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2008, proposto da:
G.S., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Naccarato e Fabrizio Cecchetti, con domicilio eletto presso quest´ultimo in Firenze, via S. Spirito 29;
contro
Comune di Bagno a Ripoli in persona del Sindaco in carica, n.c.;
per l´annullamento
- dell´atto di diniego del condono edilizio prot. n. (...), adottato dal Responsabile del settore urbanistica e illeciti edilizi del Comune di Bagno a Ripoli il 10 settembre 2008, e notificato al ricorrente l´11 settembre 2008;- dell´ordine di demolizione nello stesso atto contenuto;- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso;
e per l´accertamento e la dichiarazione
della formazione del silenzio assenso sulla istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente al Comune di Bagno a Ripoli in data 16.01.2004;
nonché per la condanna
del Comune di Bagno a Ripoli al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente o, in subordine, alla restituzione delle somme pagate dal ricorrente in favore del Comune resistente a titolo di oneri di urbanizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 la dott.ssa Rosalia Messina e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. Cutera delegato da M. Naccarato;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor G.S. espone di avere realizzato, in qualità di comproprietario di un terreno sito in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, un edificio monopiano con destinazione abitativa, con riguardo al quale ha chiesto il condono, in data 16 gennaio 2004, ai sensi della L. n. 326 del 2003. Precisa di avere integrato l´istanza, in data 10 dicembre 2004, a seguito dell´entrata in vigore della L.R. Toscana n. 53 del 2004 e di avere pagato le oblazioni e gli oneri concessori come prescritto dalla normativa in vigore.
Il ricorrente aggiunge che il Comune di Bagno a Ripoli non ha svolto alcuna attività istruttoria e che la Procura della Repubblica di Firenze ha avviato un procedimento penale nei suoi confronti, Soltanto in data 19 marzo 2008 ha ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto al diniego del condono edilizio. In data 11 settembre 2008 gli è stato notificato il diniego impugnato, con contestuale ordine di demolire il manufatto di cui trattasi.
Il signor S. reagisce con il ricorso in epigrafe.
Il Comune di Bagno a Ripoli, cui pure il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Avverso le determinazioni impugnate il ricorrente ha dedotto le censure che adesso saranno esaminate.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la tardiva emanazione del provvedimento di diniego, intervenuto allorché il silenzio - assenso, secondo il ricorrente, si sarebbe perfezionato per decorso del termine biennale dal momento della presentazione dell´istanza, ai sensi dell´articolo 32, comma 37, della L. n. 326 del 2003.
Questo TAR ha già espresso, in relazione ad analoghe controversie, l´orientamento (per altro basato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004) secondo il quale nella disciplina regionale gli effetti del silenzio dell´amministrazione saranno quelli dell´inadempimento (cfr. TAR Toscana, III, n. 1002/2015). La predetta pronuncia della Costituzionale ha infatti dichiarato illegittimo il comma 37 dell´art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, come convertito nella L. n. 326 del 2003, nella parte in cui ivi non si prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti della mancata adozione di un provvedimento da parte del Comune, rispetto alla previsione del silenzio - assenso di cui alla norma statale.
La L.R. Toscana n. 53 del 20 ottobre 2004, che ha regolato la materia del condono (c.d. terzo condono), all´art. 5, comma quinto, ha previsto l´adozione del provvedimento conclusivo del procedimento iniziato a istanza di parte entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell´istanza stessa. In assenza di una qualificazione dell´inerzia del Comune in termini di silenzio - assenso, va esclusa la configurabilità del condono in via tacita.
In tale solco interpretativo si colloca la circolare esplicativa approvata dalla Giunta Regionale Toscana con Delib. n. 1158 del 15 novembre 2004, a mente della quale "il procedimento di sanatoria dovrà concludersi con un atto esplicito, di accoglimento della domanda e quindi di rilascio del titolo edilizio richiesto, o di diniego. Nel caso in cui il Comune risulti inadempiente dopo i due anni dalla presentazione della domanda, ferma restando la non perentorietà del termine stesso e quindi la possibilità di adottare il provvedimento finale anche dopo lo spirare del biennio, gli interessati potranno reagire all´inerzia del Comune nelle forme previste dall´ordinamento. "
La censura in esame deve quindi essere respinta, attesane l´infondatezza.
3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni che regolano la partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, in particolare gli articoli 7, 9, 10, 10-bis, 20, comma terzo, 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990, sostenendo che l´amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della formazione del provvedimento tacito di assenso ed esercitare correttamente il potere di autotutela, che risponde a precise regole procedurali e sostanziali.
L´infondatezza del primo motivo di ricorso, inteso a dimostrare la formazione del provvedimento tacito favorevole sull´istanza di condono, comporta l´infondatezza anche della doglianza in esame.
4. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente svolge alcune deduzioni riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato, rilevando la genericità di essa in quanto formulata con riferimento al contrasto dell´opera realizzata con l´articolo 2, comma primo, lettera a) e con l´articolo 2, comma secondo, lettera a), della L.R. n. 53 del 2004. Siffatto modo di motivare il provvedimento impedisce di comprendere in che cosa si concretizzi l´asserito contrasto con le predette disposizioni di legge, richiamate nello stesso modo generico anche nel precedente preavviso di diniego.
Sebbene la motivazione si limiti a richiamare alcune disposizioni di legge senza indicare gli elementi di fatto che rendono riconducibile la fattispecie concreta a quelle disposizioni, tuttavia essa indica una normativa di non difficile interpretazione:
1) l´articolo 2, comma primo, lettera a) della L.R. n. 53 del 2014, a mente del quale "Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5: a) le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell´ articolo 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell´ articolo 4 , comma 1, lettera a) della L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso, anche se non conformi agli strumenti urbanistici"; si ritiene opportuno riportare, per completezza, anche la lettera b) di detto comma primo, in quanto allo stesso fa rinvio l´altra disposizione richiamata dal provvedimento impugnato (si veda subito appresso, al punto 2): "le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell´ articolo 4 , comma 1, lettere b), e), f), g), g-bis) e comma 2 della r. 52/1999 realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici";
2) l´articolo 2, comma secondo, lettera a) della medesima l.r., che recita: "Le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettera a), realizzati con variazioni essenziali o, comunque, in difformità dalla concessione edilizia e quelli di cui al comma 1, lettera b), riconducibili nell´ambito della ristrutturazione edilizia, non sono suscettibili di sanatoria se abbiano comportato:
a) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità abitativa, e comunque un aumento complessivamente superiore, nel caso di edifici con più unità abitative, a 200 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate a uso abitativo".
Il signor S. era consapevole di avere realizzato senza titolo un edificio di 112,57 mc, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell´art. 4 l. n. 15/1968, "in assenza di titolo abilitativo edilizio e in difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Tipologia 1) ".
Che la volumetria realizzata sia superiore ai 100 mc indicati dalla disciplina applicata dal Comune di Bagno a Ripoli è fatto indiscusso e ben noto al ricorrente, che lo ha dichiarato al momento di chiedere il condono.
La doglianza in esame va pertanto respinta.
5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell´articolo 32 della L. n. 47 del 1985 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficienza della motivazione, nonché violazione dell´articolo 24 della Costituzione.
Parte ricorrente contesta la scelta del Comune di Bagno a Ripoli di omettere, in violazione del predetto articolo 32, la richiesta di parere all´autorità preposta alla tutela del vincolo.
È evidente che, non essendo comunque il manufatto condonabile a causa della volumetria realizzata, interpellare l´autorità preposta alla tutela del vincolo su ulteriori ragioni impeditive della sanatoria sarebbe stato superfluo.
La doglianza in esame va dunque respinta.
6. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione del medesimo articolo 32 sotto un ulteriore e differente profilo, lamentando la mancata considerazione, da parte dell´amministrazione, dei profili penalistici della vicenda, i quali restano sottratti al legislatore regionale per rimanere disciplinati dalla normativa statale: anche per tale ragione, secondo parte ricorrente, il Comune sarebbe tenuto ad acquisire i pareri prescritti dalla legge statale, anche laddove ritenga che l´istanza di condono debba essere respinta sulla base della disciplina regionale, e ciò per garantire che gli effetti estintivi dei reati relativi alla violazione dei vincoli, previsti dal comma primo dell´articolo 32 della L. n. 47 del 1985 possano comunque esplicarsi.
Il Collegio non ritiene meritevole di adesione la censura in esame, poiché l´estinzione del reato è collegata dalla normativa invocata al rilascio del titolo abilitativo. Nel caso in cui l´amministrazione non ritenga che si possa giungere a tale rilascio è superfluo, anche sotto il profilo degli effetti estintivi del reato, il parere dell´autorità preposta alla tutela del vincolo.
7. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e dello sviamento di potere, sottolineando la diversità degli interessi sottesi ai vincoli di cui è sottoposta una determinata zona; da un lato l´ente locale è competente alla cura dell´interesse al corretto sviluppo urbanistico del territorio comunale, mentre l´autorità preposta alla tutela del vincolo e competente in via esclusiva alla cura dell´interesse pubblico sotteso alla apposizione del vincolo.
Il primo tipo di interesse, secondo parte ricorrente, è destinato a perdere intensità con il decorso del tempo, sicché non sarebbe possibile negare il condono una volta decorsi 24 mesi dall´istanza; la richiesta del parere dell´autorità preposta alla tutela del vincolo, data la sua obbligatorietà, impedirebbe il rilascio del titolo abilitativo. In altri termini, nel caso di specie il Comune non potrebbe più esprimersi negativamente sull´istanza di condono edilizio per ragioni inerenti alla tutela degli interessi legati al governo del territorio, mentre il procedimento potrebbe avere una conclusione sfavorevole sulla base di ragioni riguardanti la difformità dell´opera dalla disciplina vincolistica.
L´operato del Comune di Bagno a Ripoli, che ha denegato il condono per ragioni di presunto contrasto con la disciplina dettata dalla L.R. n. 53 del 2004 e di non conformità agli strumenti urbanistici comunali nonostante si fosse formato, secondo parte ricorrente, il silenzio - assenso, sarebbe illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente sostiene la formazione del silenzio - assenso sull´istanza di condono di cui trattasi, per decorso di due anni dalla presentazione di essa, implicano l´infondatezza anche della censura in esame.
8. Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l´illegittimità derivata dell´ordine di demolizione, del quale sostiene anche l´illegittimità in via autonoma per violazione delle garanzie partecipative, lamentando che l´amministrazione ha omesso di comunicare nella nota del 19 marzo 2008 la propria intenzione di ingiungere la rimozione del manufatto in questione.
Non può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità derivata nell´ordinanza di demolizione, atteso che le doglianze esaminate sono state tutte respinte.
Quanto alla lamentata mancata inclusione dell´intenzione di ingiungere la demolizione nella comunicazione partecipativa, il Collegio ritiene sufficiente richiamare, in contrario, il principio giurisprudenziale secondo il quale la natura vincolata delle sanzioni in materia edilizia esclude che l´irrogazione di esse debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., tra molte, Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 734; Idem, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880)
In conclusione, il ricorso va respinto sia nella parte impugnatoria, sia con riguardo all´articolata domanda risarcitoria, avente per oggetto il risarcimento dei danni morali ed esistenziali, il pregiudizio derivante dall´impossibilità di avvalersi del parere in sede penale per la definizione del giudizio sul reato relativo ai vincoli, nonché, in via subordinata, la restituzione delle somme versate a titolo di oneri.
Per tutte le ragioni esposte nella trattazione delle domande impugnatorie, nessun danno ingiusto può essere lamentato dal ricorrente.
Pertanto, anche la domanda risarcitoria in esame va respinta.
Nulla va disposto quanto a spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Bagno a Ripoli.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande proposte con il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2140 del 2008, proposto da:
G.S., rappresentato e difeso dagli avv. Massimiliano Naccarato e Fabrizio Cecchetti, con domicilio eletto presso quest´ultimo in Firenze, via S. Spirito 29;
contro
Comune di Bagno a Ripoli in persona del Sindaco in carica, n.c.;
per l´annullamento
- dell´atto di diniego del condono edilizio prot. n. (...), adottato dal Responsabile del settore urbanistica e illeciti edilizi del Comune di Bagno a Ripoli il 10 settembre 2008, e notificato al ricorrente l´11 settembre 2008;- dell´ordine di demolizione nello stesso atto contenuto;- di ogni altro atto preordinato, consequenziale e connesso;
e per l´accertamento e la dichiarazione
della formazione del silenzio assenso sulla istanza di condono edilizio presentata dal ricorrente al Comune di Bagno a Ripoli in data 16.01.2004;
nonché per la condanna
del Comune di Bagno a Ripoli al risarcimento dei danni patiti dal ricorrente o, in subordine, alla restituzione delle somme pagate dal ricorrente in favore del Comune resistente a titolo di oneri di urbanizzazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 27 ottobre 2015 la dott.ssa Rosalia Messina e udito per la parte ricorrente il difensore avv. M. Cutera delegato da M. Naccarato;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
1. Il signor G.S. espone di avere realizzato, in qualità di comproprietario di un terreno sito in territorio del Comune di Bagno a Ripoli, un edificio monopiano con destinazione abitativa, con riguardo al quale ha chiesto il condono, in data 16 gennaio 2004, ai sensi della L. n. 326 del 2003. Precisa di avere integrato l´istanza, in data 10 dicembre 2004, a seguito dell´entrata in vigore della L.R. Toscana n. 53 del 2004 e di avere pagato le oblazioni e gli oneri concessori come prescritto dalla normativa in vigore.
Il ricorrente aggiunge che il Comune di Bagno a Ripoli non ha svolto alcuna attività istruttoria e che la Procura della Repubblica di Firenze ha avviato un procedimento penale nei suoi confronti, Soltanto in data 19 marzo 2008 ha ricevuto una comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto al diniego del condono edilizio. In data 11 settembre 2008 gli è stato notificato il diniego impugnato, con contestuale ordine di demolire il manufatto di cui trattasi.
Il signor S. reagisce con il ricorso in epigrafe.
Il Comune di Bagno a Ripoli, cui pure il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito in giudizio.
Alla pubblica udienza del 27 ottobre 2015 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Avverso le determinazioni impugnate il ricorrente ha dedotto le censure che adesso saranno esaminate.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la tardiva emanazione del provvedimento di diniego, intervenuto allorché il silenzio - assenso, secondo il ricorrente, si sarebbe perfezionato per decorso del termine biennale dal momento della presentazione dell´istanza, ai sensi dell´articolo 32, comma 37, della L. n. 326 del 2003.
Questo TAR ha già espresso, in relazione ad analoghe controversie, l´orientamento (per altro basato sulla sentenza della Corte costituzionale n. 196/2004) secondo il quale nella disciplina regionale gli effetti del silenzio dell´amministrazione saranno quelli dell´inadempimento (cfr. TAR Toscana, III, n. 1002/2015). La predetta pronuncia della Costituzionale ha infatti dichiarato illegittimo il comma 37 dell´art. 32 del D.L. n. 269 del 2003, come convertito nella L. n. 326 del 2003, nella parte in cui ivi non si prevede che la legge regionale di cui al comma 26 possa disciplinare diversamente gli effetti della mancata adozione di un provvedimento da parte del Comune, rispetto alla previsione del silenzio - assenso di cui alla norma statale.
La L.R. Toscana n. 53 del 20 ottobre 2004, che ha regolato la materia del condono (c.d. terzo condono), all´art. 5, comma quinto, ha previsto l´adozione del provvedimento conclusivo del procedimento iniziato a istanza di parte entro il termine di due anni dalla data di presentazione dell´istanza stessa. In assenza di una qualificazione dell´inerzia del Comune in termini di silenzio - assenso, va esclusa la configurabilità del condono in via tacita.
In tale solco interpretativo si colloca la circolare esplicativa approvata dalla Giunta Regionale Toscana con Delib. n. 1158 del 15 novembre 2004, a mente della quale "il procedimento di sanatoria dovrà concludersi con un atto esplicito, di accoglimento della domanda e quindi di rilascio del titolo edilizio richiesto, o di diniego. Nel caso in cui il Comune risulti inadempiente dopo i due anni dalla presentazione della domanda, ferma restando la non perentorietà del termine stesso e quindi la possibilità di adottare il provvedimento finale anche dopo lo spirare del biennio, gli interessati potranno reagire all´inerzia del Comune nelle forme previste dall´ordinamento. "
La censura in esame deve quindi essere respinta, attesane l´infondatezza.
3. Con il secondo motivo di ricorso parte ricorrente lamenta la violazione delle disposizioni che regolano la partecipazione del privato alla formazione del provvedimento amministrativo conclusivo del procedimento, in particolare gli articoli 7, 9, 10, 10-bis, 20, comma terzo, 21-quinquies e 21-nonies della L. n. 241 del 1990, sostenendo che l´amministrazione avrebbe dovuto tenere conto della formazione del provvedimento tacito di assenso ed esercitare correttamente il potere di autotutela, che risponde a precise regole procedurali e sostanziali.
L´infondatezza del primo motivo di ricorso, inteso a dimostrare la formazione del provvedimento tacito favorevole sull´istanza di condono, comporta l´infondatezza anche della doglianza in esame.
4. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente svolge alcune deduzioni riguardanti la motivazione del provvedimento impugnato, rilevando la genericità di essa in quanto formulata con riferimento al contrasto dell´opera realizzata con l´articolo 2, comma primo, lettera a) e con l´articolo 2, comma secondo, lettera a), della L.R. n. 53 del 2004. Siffatto modo di motivare il provvedimento impedisce di comprendere in che cosa si concretizzi l´asserito contrasto con le predette disposizioni di legge, richiamate nello stesso modo generico anche nel precedente preavviso di diniego.
Sebbene la motivazione si limiti a richiamare alcune disposizioni di legge senza indicare gli elementi di fatto che rendono riconducibile la fattispecie concreta a quelle disposizioni, tuttavia essa indica una normativa di non difficile interpretazione:
1) l´articolo 2, comma primo, lettera a) della L.R. n. 53 del 2014, a mente del quale "Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti indicati al comma 2, fatte salve le esclusioni indicate ai commi 4 e 5: a) le opere e gli interventi sottoposti a concessione edilizia ai sensi dell´ articolo 3 e quelli sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell´ articolo 4 , comma 1, lettera a) della L.R. 14 ottobre 1999, n. 52 realizzati con variazioni essenziali dal titolo abilitativo o, comunque, in difformità rispetto ad esso, anche se non conformi agli strumenti urbanistici"; si ritiene opportuno riportare, per completezza, anche la lettera b) di detto comma primo, in quanto allo stesso fa rinvio l´altra disposizione richiamata dal provvedimento impugnato (si veda subito appresso, al punto 2): "le opere e gli interventi sottoposti a denuncia di inizio attività ai sensi dell´ articolo 4 , comma 1, lettere b), e), f), g), g-bis) e comma 2 della r. 52/1999 realizzati in assenza o in difformità dal titolo abilitativo, anche se non conformi agli strumenti urbanistici";
2) l´articolo 2, comma secondo, lettera a) della medesima l.r., che recita: "Le opere e gli interventi di cui al comma 1, lettera a), realizzati con variazioni essenziali o, comunque, in difformità dalla concessione edilizia e quelli di cui al comma 1, lettera b), riconducibili nell´ambito della ristrutturazione edilizia, non sono suscettibili di sanatoria se abbiano comportato:
a) un aumento superiore a 100 metri cubi della volumetria di ogni singola unità abitativa, e comunque un aumento complessivamente superiore, nel caso di edifici con più unità abitative, a 200 metri cubi, con riferimento a costruzioni destinate a uso abitativo".
Il signor S. era consapevole di avere realizzato senza titolo un edificio di 112,57 mc, come si evince dalla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell´art. 4 l. n. 15/1968, "in assenza di titolo abilitativo edilizio e in difformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (Tipologia 1) ".
Che la volumetria realizzata sia superiore ai 100 mc indicati dalla disciplina applicata dal Comune di Bagno a Ripoli è fatto indiscusso e ben noto al ricorrente, che lo ha dichiarato al momento di chiedere il condono.
La doglianza in esame va pertanto respinta.
5. Con il quarto motivo di ricorso si deduce violazione dell´articolo 32 della L. n. 47 del 1985 nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e per insufficienza della motivazione, nonché violazione dell´articolo 24 della Costituzione.
Parte ricorrente contesta la scelta del Comune di Bagno a Ripoli di omettere, in violazione del predetto articolo 32, la richiesta di parere all´autorità preposta alla tutela del vincolo.
È evidente che, non essendo comunque il manufatto condonabile a causa della volumetria realizzata, interpellare l´autorità preposta alla tutela del vincolo su ulteriori ragioni impeditive della sanatoria sarebbe stato superfluo.
La doglianza in esame va dunque respinta.
6. Con il quinto motivo di ricorso parte ricorrente deduce la violazione del medesimo articolo 32 sotto un ulteriore e differente profilo, lamentando la mancata considerazione, da parte dell´amministrazione, dei profili penalistici della vicenda, i quali restano sottratti al legislatore regionale per rimanere disciplinati dalla normativa statale: anche per tale ragione, secondo parte ricorrente, il Comune sarebbe tenuto ad acquisire i pareri prescritti dalla legge statale, anche laddove ritenga che l´istanza di condono debba essere respinta sulla base della disciplina regionale, e ciò per garantire che gli effetti estintivi dei reati relativi alla violazione dei vincoli, previsti dal comma primo dell´articolo 32 della L. n. 47 del 1985 possano comunque esplicarsi.
Il Collegio non ritiene meritevole di adesione la censura in esame, poiché l´estinzione del reato è collegata dalla normativa invocata al rilascio del titolo abilitativo. Nel caso in cui l´amministrazione non ritenga che si possa giungere a tale rilascio è superfluo, anche sotto il profilo degli effetti estintivi del reato, il parere dell´autorità preposta alla tutela del vincolo.
7. Con il sesto motivo di ricorso parte ricorrente deduce eccesso di potere sotto il profilo della irragionevolezza e dello sviamento di potere, sottolineando la diversità degli interessi sottesi ai vincoli di cui è sottoposta una determinata zona; da un lato l´ente locale è competente alla cura dell´interesse al corretto sviluppo urbanistico del territorio comunale, mentre l´autorità preposta alla tutela del vincolo e competente in via esclusiva alla cura dell´interesse pubblico sotteso alla apposizione del vincolo.
Il primo tipo di interesse, secondo parte ricorrente, è destinato a perdere intensità con il decorso del tempo, sicché non sarebbe possibile negare il condono una volta decorsi 24 mesi dall´istanza; la richiesta del parere dell´autorità preposta alla tutela del vincolo, data la sua obbligatorietà, impedirebbe il rilascio del titolo abilitativo. In altri termini, nel caso di specie il Comune non potrebbe più esprimersi negativamente sull´istanza di condono edilizio per ragioni inerenti alla tutela degli interessi legati al governo del territorio, mentre il procedimento potrebbe avere una conclusione sfavorevole sulla base di ragioni riguardanti la difformità dell´opera dalla disciplina vincolistica.
L´operato del Comune di Bagno a Ripoli, che ha denegato il condono per ragioni di presunto contrasto con la disciplina dettata dalla L.R. n. 53 del 2004 e di non conformità agli strumenti urbanistici comunali nonostante si fosse formato, secondo parte ricorrente, il silenzio - assenso, sarebbe illegittima anche per eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento.
Le considerazioni svolte a proposito del primo motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente sostiene la formazione del silenzio - assenso sull´istanza di condono di cui trattasi, per decorso di due anni dalla presentazione di essa, implicano l´infondatezza anche della censura in esame.
8. Con il settimo motivo di ricorso parte ricorrente deduce l´illegittimità derivata dell´ordine di demolizione, del quale sostiene anche l´illegittimità in via autonoma per violazione delle garanzie partecipative, lamentando che l´amministrazione ha omesso di comunicare nella nota del 19 marzo 2008 la propria intenzione di ingiungere la rimozione del manufatto in questione.
Non può ravvisarsi alcun profilo di illegittimità derivata nell´ordinanza di demolizione, atteso che le doglianze esaminate sono state tutte respinte.
Quanto alla lamentata mancata inclusione dell´intenzione di ingiungere la demolizione nella comunicazione partecipativa, il Collegio ritiene sufficiente richiamare, in contrario, il principio giurisprudenziale secondo il quale la natura vincolata delle sanzioni in materia edilizia esclude che l´irrogazione di esse debba essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento (cfr., tra molte, Cons. Stato, IV, 17 febbraio 2014, n. 734; Idem, VI, 23 ottobre 2015, n. 4880)
In conclusione, il ricorso va respinto sia nella parte impugnatoria, sia con riguardo all´articolata domanda risarcitoria, avente per oggetto il risarcimento dei danni morali ed esistenziali, il pregiudizio derivante dall´impossibilità di avvalersi del parere in sede penale per la definizione del giudizio sul reato relativo ai vincoli, nonché, in via subordinata, la restituzione delle somme versate a titolo di oneri.
Per tutte le ragioni esposte nella trattazione delle domande impugnatorie, nessun danno ingiusto può essere lamentato dal ricorrente.
Pertanto, anche la domanda risarcitoria in esame va respinta.
Nulla va disposto quanto a spese, attesa la mancata costituzione in giudizio del Comune di Bagno a Ripoli.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge tutte le domande proposte con il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Rosaria Trizzino, Presidente
Rosalia Messina, Consigliere, Estensore
Riccardo Giani, Consigliere