Di Redazione su Venerdì, 06 Novembre 2015
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Sicilia Palermo Sez. I, 05/11/2015, n. 2814 (Accesso)

L’interesse all’accesso ai documenti della P.A. va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l’accesso e quindi la legittimazione all’accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante (L. n. 241/1990).

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2015, proposto da:

A.G.G., rappresentato e difeso dall´avv. prof. Gaetano Armao, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Noto n. 12;

contro

-la Fondazione Teatro Massino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall´avv. Salvatore Petrucci, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via M.se di Villabianca n. 209;

nei confronti di

M.D.L., non costituito in giudizio;

per l´annullamento

del silenzio - rifiuto formatosi sulla richiesta di accesso agli atti relativi alla selezione per il ruolo di direttore d´orchestra per la produzione de "Il piccolo Mozart".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti l´atto di costituzione in giudizio della Fondazione Teatro Massimo e la memoria dalla stessa prodotta;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il Presidente dott. Nicolò Monteleone;

Uditi nella camera di consiglio del 23 ottobre 2015 i difensori delle parti, come specificato nel verbale;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il ricorrente ha partecipato, con istanza del 2 aprile 2015, alla selezione per il ruolo di direttore d´orchestra per la produzione de "Il piccolo Mozart" - indetta il 31 marzo 2015 dalla Fondazione Teatro Massimo di Palermo - e, dopo avere appreso (attraverso l´affissione in bacheca in data 8 aprile 2015) che, a seguito dell´esame dei curricula pervenuti, era stato prescelto il professore M.D.L., ha presentato il 29 aprile 2015 apposita richiesta (reiterata il 5 giugno 2015) di accesso agli atti della selezione (in particolare, agli atti recanti i criteri di selezione nonché i punteggi attribuiti ai singoli partecipanti).

Con il ricorso in esame, il ricorrente ha impugnato il silenzio - rifiuto formatosi sulla predetta istanza, deducendo:

-violazione e falsa applicazione degli artt. 23 e ss. della L. n. 241 del 1990, del D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 e dell´art. 41 della Carte Europea dei diritti fondamentali (diritto alla buona amministrazione).

La Fondazione Teatro Massimo, costituitasi in giudizio, con memoria depositata il 4 agosto 2015, ha eccepito l´inammissibilità del ricorso, contestandone, nel merito, la fondatezza e chiedendone il rigetto; vinte le spese.

Non si è costituito l´intimato prof. M.D.L..

Alla camera di consiglio del 23 ottobre 2015, su conforme richiesta dei difensori delle parti, il ricorso è stato posto in decisione.

In via preliminare, vanno disattese le eccezioni di inammissibilità del ricorso, sollevate dalla resistente Fondazione Teatro Massimo.

Quanto alla prima, va osservato che, se è vero che le due istanze di accesso sono state firmate dall´odierno difensore del ricorrente, è pur vero che nelle stesse si afferma espressamente che "a tal uopo" l´interessato "ha conferito incarico con separato atto", per cui non sembra potersi dubitare della riferibilità al ricorrente medesimo delle istanze.

In ordine all´ulteriore eccezione, secondo cui l´istanza sarebbe carente di motivazione, è sufficiente replicare che nella predetta istanza del 29 aprile 2015 il ricorrente aveva chiaramente dichiarato di avere partecipato alla selezione di cui trattasi, sicchè, essendo stato pretermesso, appare evidente il suo personale interesse a visionare gli specifici atti attinenti alla scelta operata in favore di altro partecipante.

In materia deve trovare applicazione il pacifico indirizzo giurisprudenziale, recentente richiamato da questa Sezione (v. sentenza n. 1184 del 20 maggio 2015), secondo cui, "ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l´esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l´accesso, non necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, non potendo identificarsi con il generico ed indistinto interesse di ogni cittadino al buon andamento della attività amministrativa, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l´ostensione. Tale nesso di strumentalità deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell´interesse giuridicamente rilevante, e non strumento di prova diretta della lesione di tale interesse. In sostanza, l´interesse all´accesso ai documenti va valutato in astratto, senza che possa essere operata, con riferimento al caso specifico, alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza o ammissibilità della domanda giudiziale che gli interessati potrebbero eventualmente proporre sulla base dei documenti acquisiti mediante l´accesso e quindi la legittimazione all´accesso non può essere valutata alla stessa stregua di una legittimazione alla pretesa sostanziale sottostante" (cfr., fra le tante, Cons. Stato, Sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55).

Sotto tale profilo, è indubbio che il ricorrente vanti un interesse qualificato ed una certa legittimazione ad accedere alla documentazione richiesta, considerata altresì la propria posizione differenziata e la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, anche meramente potenziale, in conformità al disposto dell´art. 24, comma 7, della L. n. 241 del 1990, dove è chiarito che deve comunque essere garantito l´accesso ai documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

A nulla può, quindi, rilevare la circostanza, posta in risalto nella memoria della resistente Fondazione, che nella specie l´affidamento della direzione d´orchestra concerne una "scelta discrezionale", in quanto, essendo incontestata la natura selettiva del procedimento seguito (attraverso l´esame dei curricula presentati), appare evidente come non si sia inteso esercitare una scelta meramente discrezionale, sottratta ad ogni sindacato (per la sussistenza del diritto d´accesso in tema di procedimento selettivo, v. T.A.R. Lazio, sez. I, 5 dicembre 2014, n. 12316).

Per le suesposte considerazioni, il ricorso merita accoglimento e, per l´effetto, ai sensi dell´art. 25, comma 6, della L. n. 241 del 1990, va ordinato alla resistente Fondazione Teatro Massimo di consentire al ricorrente l´accesso alla documentazione per cui è causa nel termine di trenta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

Le spese di lite seguono, come di regola, la soccombenza, secondo la liquidazione effettuata nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) accoglie e, per l´effetto, ordina alla Fondazione Teatro Massimo di consentire al ricorrente l´accesso, mediante visione ed estrazione di copia, ai documenti indicati nelle istanze del 29 aprile 2015 e del 5 giugno 2015, entro e non oltre giorni trenta decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero dalla notificazione a cura di parte se anteriore, della presente sentenza.

Condanna la Fondazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida - in favore del favore del ricorrente - nel complessivo importo di Euro 800,00 (Euro ottocento/00), oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all´oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2015, con l´intervento dei magistrati:

Nicolo´ Monteleone, Presidente, Estensore

Caterina Criscenti, Consigliere

Luca Lamberti, Referendario