La qualificata violazione di "scarichi nel suolo" (artt. 103 e 104, d.lg. n. 152 del 2006) - di cui all´accertamento che ha constatato anche l´esistenza di una vasca di accumulo, non regolarmente svuotata (e non sostituita con sistemi di depurazioni conformi) - e la mancanza di una specifica previsione in tali norme che conferisca per la specie l´ordinario potere al Sindaco di emanare atti tipici per risolvere la situazione emergenziale, denota una situazione fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva da parte del Comune, risultando comunque esclusa la possibilità di fare uso, per garantire la rimozione del rifiuto fangoso e la conformità del sistema di depurazione, del potere extra ordinem sindacale, proprio delle ordinanze contingibili ed urgenti ex artt. 50 e 54, T.U.E.L., potere ripristinatorio ontologicamente differente che muove da una situazione di pericolo per la salute pubblica.