Di Redazione su Sabato, 16 Gennaio 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Tar: piccioni di città, illegittima ordinanza abbattimento in prima battuta

Con Sentenza 30 dicembre 2015 n. 607, il T.A.R. dell´Umbria ha annullato l´ordinanza sindacale con cui era stato consentito l´abbattimento di piccioni, ritenendo che, ai fini della legittimità di un´ordinanza di tale contenuto, fosse necessario dimostrare un precedente ma inutile ricorso ad una soluzione ecologica.
Il T.A.R. è stato investito della questione dietro ricorso di un´associazione animalista, con cui era stato impugnata l´ordinanza che aveva appunto autorizzato l´abbattimento, tramite arma da fuoco, dei piccioni di città, stante che essi costituiscano specie non appartenente alla fauna selvatica e considerato il danno da essi arrecato sotto il profilo della tutela igienico-sanitaria e di quella dei beni culturali.
Con pronuncia resa in forma semplificata, il T.A.R. ha ritenuto condivisibili le censure mosse nei confronti dell´atto impugnato (violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992 e dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000, difetto di motivazione e travisamento).
Premettendo che i colombi di città fanno parte della fauna selvatica in quanto vivono “in stato di libertà naturale” (cfr. parere ISPRA 15 giugno 2000; TAR Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; TAR Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274) e risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla legge n. 157 del 1992, il T.A.R. perugino ha ritenuto quindi sussistente la violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992 nella parte in cui non era stata approntata la specifica procedura in essa prevista secondo cui, in prima battuta, era necessario il ricorso a “metodi ecologici” di contenimento del fenomeno, e che, soltanto una volta falliti questi tentativi, era allora possibile, in seconda battuta, l’adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di guardie venatorie all’uopo preposte (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 5 aprile 2012, n. 241; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; T.A.R. Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274; T.A.R. Veneto, sez. II, 19 ottobre 2007, n. 3357).




N. 00607/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00834/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 834 del 2015, proposto da:
Associazione Vittime della Caccia, rappresentata e difesa dall´avv. Massimo
Rizzato, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Emma Contarini in
Perugia, Via del Sole n. 8;
contro
Comune di Città di Castello, non costituito;
nei confronti di
Federazione Italiana della Caccia, non costituita;
per l´annullamento
dell´ordinanza n. 163 del 04.09.15 con la quale il Comune di Città di Castello
consente l´abbattimento di piccioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 il dott. Massimo
Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell´art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
a) con il provvedimento in epigrafe indicato il Sindaco del Comune di Città di
Castello, ritenuto che i piccioni di città costituiscano specie non appartenente alla
fauna selvatica e considerato il danno che i medesimi arrecano sotto il profilo della
tutela igienico-sanitaria e di quella dei beni culturali, ne ha autorizzato
l’abbattimento mediante arma da fuoco nei luoghi ove è consentita l’attività
venatoria;
b) tale ordinanza veniva impugnata, in sintesi, per violazione dell’art. 19 della legge
n. 157 del 1992, violazione dell’art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (in
quanto difetterebbero i presupposti di necessità ed urgenza) nonché per difetto di
motivazione e travisamento dei fatti;
c) alla camera di consiglio del 2 dicembre 2015, avvisate le parti circa la possibilità
di adottare sentenza in forma semplificata, la causa veniva infine trattenuta in
decisione.
Considerato sul piano del rito che sussistono i presupposti richiesti dall’art. 60,
comma 1, c.p.a., atteso che la notifica del gravame è avvenuta, nei confronti
dell’amministrazione comunale intimata, in data 5 novembre;
Considerato poi nel merito che:
a) i colombi di città, secondo il pressoché pacifico orientamento degli organi
tecnici dello Stato nonché della giurisprudenza, fanno parte della fauna selvatica in
quanto vivono “in stato di libertà naturale” (cfr. parere ISPRA 15 giugno 2000
nonché TAR Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; TAR Veneto, sez. II, 24
ottobre 2008, n. 3274), risultando come tali soggetti al sistema di tutele di cui alla
legge n. 157 del 1992;
b) emerge dunque la violazione dell’art. 19 della legge n. 157 del 1992 nella parte in
cui non è stata approntata la specifica procedura in essa prevista secondo cui: in
prima battuta, è necessario il ricorso a “metodi ecologici” di contenimento del
fenomeno; soltanto una volta falliti questi tentativi è allora possibile, in seconda
battuta, l’adozione di piani di abbattimento da realizzare, in ogni caso, per mano di
guardie venatorie all’uopo preposte (cfr. T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. II,
5 aprile 2012, n. 241; T.A.R. Toscana, sez. II, 2 dicembre 2009, n. 2584; T.A.R.
Veneto, sez. II, 24 ottobre 2008, n. 3274; T.A.R. Veneto, sez. II, 19 ottobre 2007,
n. 3357).
Considerato, inoltre, che qualora tali interventi, pur concretamente e seriamente
avviati, si rivelino de futuroinfruttuosi sul piano dell’efficienza o comunque
dell’efficacia, è in ogni caso fatto salvo il ricorso alle misure di cui all’art. 50 del
TUEL: e ciò per garantire il maggior equilibrio possibile, nell’ottica del buon
andamento dell’azione amministrativa, tra principio di legalità e obblighi di
risultato.
Ritenuto pertanto, assorbita ogni altra censura, di accogliere il presente ricorso,
con ogni conseguenza in ordine all’annullamento dell’ordinanza sindacale in
epigrafe indicata e con compensazione, in ogni caso, delle spese di lite, data la
peculiarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Umbria (Sezione Prima),
definitivamente pronunciando sul ricorso n. 834 del 2015, lo accoglie e per l’effetto
annulla l’ordinanza comunale in epigrafe indicata.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2015 con
l´intervento dei magistrati:
Stefano Fantini, Presidente FF
Massimo Santini, Primo Referendario, Estensore
Paolo Amovilli, Primo Referendario


L´ESTENSORE IL PRESIDENTE





DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/12/2015
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)