Il potere del Sindaco di emanare ordinanze contingibili e urgenti presuppone la necessità di provvedere con immediatezza in ordine a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, cui sia impossibile far fronte con gli strumenti ordinari apprestati dall´ordinamento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10161 del 2013, proposto da:
S.p.a. T. - R.E.N., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe de Vergottini, Filomena Passeggio, Cesare Caturani, con domicilio eletto presso lo studio legale de Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
S.p.a. T.R.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentanta e difesa dagli avv. ti Giancarlo Bruno, Giuliana Moroni, Giuseppe de Vergottini e Cesare Caturani, elettivamente domiciliata presso il medesimo studio di cui sopra;
contro
Comune di Ospitaletto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall´avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11;
per l´annullamento
dell´ordinanza sindacale n. 42 in data 1 agosto 2013 del Sindaco del Comune di Ospitaletto, notificata in data 13 agosto 2013, avente ad oggetto l´Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell´art. 54 co. 2, T.U.E.L. per la tutela della salute dei cittadini contro le emissioni elettromagnetiche propaganti dagli elettrodotti in Lovernato, con cui il Sindaco del Comune di Ospitaletto ordinava alle Società ricorrenti di garantire l´interruzione delle emissioni in narrativa;
nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto comunque connesso, anche non cognito, includendo la deliberazione del Consiglio comunale del 22 luglio 2013 n. 30 R.V. nella parte in cui reca indirizzo al Sindaco di adottare tutte le iniziative possibili, non escluso l´esercizio del potere contingibile e urgente" al fine di "intervenire per rimuovere il pericolo di danno alla salute pubblica da contaminazione elettromagnetica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio del Comune di Ospitaletto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso indicato in epigrafe, le Società istanti - premesso che la vicenda oggetto di giudizio si colloca nell´ambito più generale della realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano - opera inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche per il Paese (Del.CIPE 21 dicembre 2001) - ed, in particolare della eliminazione delle interferenze con la suddetta infrastruttura, precisavano che il collegamento "Raccordo alla Tangenziale Sud di Brescia" interferiva con gli esistenti impianti di proprietà di T. S.p.A., regolarmente autorizzati, rendendosi necessaria la programmazione da parte di T. stessa dei necessari interventi di spostamento degli impianti medesimi, con la conseguente localizzazione delle linee fuori dall´abitato.
Nell´ambito di tale ricollocazione, il Comune resistente chiedeva le informazioni relative ed era avviata un´istruttoria in ordine agli accertamenti sulle fasce di rispetto ex art. 4 co. 1, L. n. 36 del 2001; tuttavia, senza attendere le misurazioni evidenziate dall´ARPA, sopraggiungeva l´ordinanza contingibile ed urgente gravata nel presente giudizio, con cui si intimava al gestore ed al proprietario degli elettrodotti di interrompere le emissioni provenienti dall´elettrodotto negli insediamenti residenziali e nel parco pubblico di Lovernato, ove necessario attraverso la rimozione dei tralicci ed il ripristino del precedente tracciato, sul presupposto che una parte del parco giochi per fanciulli ricadrebbe nella fascia di rispetto dell´elettrodotto, con asserito danno almeno probabile per la salute, risultando quindi precluso, precisano le ricorrenti, l´esercizio dell´elettrodotto a 380 Kv al massimo carico.
L´ordinanza impugnata fa riferimento all´art. 54 co. 2 (rectius 4) del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed esplicita l´intenzione del Sindaco di agire quale rappresentante della comunità locale in applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL.
Lamentavano, dunque, le ricorrenti:
1 - la violazione degli artt. 1, 7, 8 e 10, L. n. 241 del 1990 e dell´art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità, in quanto il provvedimento, caratterizzato dall´eccezionalità, sarebbe stato assunto senza comunicazione di avvio procedimentale, senza idonea motivazione e senza tenere in considerazione la gravità delle conseguenze ed il ruolo istituzionale del Gruppo T.;
2 - violazione degli artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267 del 2000, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, vizio di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell´art. 3, co. 1, lett. C, L. n. 36 del 2001, nonché degli artt. 3 e 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003; falsa applicazione dell´art. 4, co. 1, lett. H), L. n. 36 del 2001, nonché dell´art. 6, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e mancato bilanciamento degli interessi, essendo stata l´ordinanza assunta in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza; nella specie il superamento del parametro dell´obiettivo di qualità di 3 microtesla, il cui rispetto non sarebbe garantito in alcune zone del parco pubblico nel caso di gestione al massimo della corrente dell´elettrodotto, non avrebbe una funzione di tutela sanitaria della popolazione e neppure di prevenzione, essendo previsto unicamente quale obiettivo di progressiva minimizzazione dell´esposizione ai campi elettromagnetici dall´art. 3, co. 1, lett. d., n. 2, D.Lgs. n. 36 cit.;
3 - violazione delle suindicate norme anche sotto altro profilo in quanto l´ordinanza è priva dell´indicazione di alcun termine dei suoi effetti;
4 - violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell´azione amministrativa.
Si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione del gravame e ribadendo la legittimità del proprio operato, sul rillievo, tra gli altri, che l´obiettivo di qualità non potrebbe non essere rispettato in prossimità di un parco giochi per bambini Rileva, ulteriormente una serie di violazioni procedimentali nell´ottenimento delle autorizzazioni dell´impianto.
Con ordinanza n. 4808 del 2013, il Tribunale, esclusa l´urgenza di tutela delle esigenze di carattere sanitario sul piano della precauzione, disponeva istruttoria e l´acquisizione di dettagliate relazioni dalle Amministrazioni coinvolte. Sospendeva, nelle more, l´efficacia dell´ordinanza contingibile. Successivamente era assegnato un nuovo termine per gli incombenti istruttori, nonché per acquisire la relazione, corredata dalla relativa documentazione, da parte dell´Amministrazione che aveva svolto l´istruttoria relativa agli elettrodotti con specifico riferimento alle soluzioni adottate per il passaggio degli impianti nel progetto approvato, anche con riferimento alla valutazioni eventualmente svolte sui profili di tutela ambientale e di rispetto dei culturali, nonché di livello di induzione magnetica.
A seguito del deposito delle relazioni e delle ulteriori memorie, la causa era trattenuta in decisione all´udienza del 10 giugno 2015.
Motivi della decisione
I - Osserva il Collegio che già in sede cautelare, si era rilevato che l´esatto ambito del presente giudizio, deve essere delimitato con riguardo all´ordinanza sindacale contingibile e urgente emessa a tutela della salute pubblica, con particolare riguardo all´interferenza con alcuni punti del parco di Lovernato destinati ai giochi per bambini; con la conseguenza che - differentemente da quanto contro dedotto nelle difese dell´Amministrazione - deve prescindersi dalla valutazione in ordine alla correttezza dell´iter procedimentale seguito per l´approvazione della soluzione progettuale (in particolare quanto alla necessità di sottoporre a valutazione di impatto ambientale - come tuttavia emerge dal parere n. 1595 del 2014 emesso dalla Commissione tecnica di Verifica dell´impatto ambientale - VIA e VAS).
Dalla documentazione in atti, peraltro, è emerso che non è ipotizzabile il ripristino della preesistente rete (nota MISE prot. (...)) e che, tuttavia, gli impianti in questione sono necessari ai fini del dispacciamento dell´energia sul territorio nazionale, mentre risultano ancora al vaglio dell´Amministrazione soluzioni progettuali migliorative (cfr. relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti depositata in data 8 ottobre 2014).
Di contro emerge, con evidenza, che è del tutto assente il presupposto a base dell´assunzione del provvedimento d´urgenza impugnato, ovvero la situazione di pericolo sanitario a carico dei cittadini; infatti a conforto di tale affermazione si rileva che :
lo sconfinamento dal valore di qualità non è mai stato riscontrato;
in ogni caso l´obiettivo di qualità di 3 microtesla ha solo una funzione di minimizzazione dell´esposizione, operando dunque su un piano di rilevanza ambientale e /o paesaggistico e non sanitario (in tal senso cfr. Cons. Stato n. 6057 del 2014, cui si rinvia per il dettaglio in riferimento, tra l´altro, alla dubbia esistenza di un serio e attuale pericolo per la salute collettiva addirittura nel caso dle superamento dei valori soglia di attenzione).
II - Orbene, svolte siffatte considerazioni, vale precisare che l´art. 50, D.Lgs. n. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili. A sua volta l´art. 54 del TUEL prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti con atto motivato provvedimenti anche contingibili rispetto dei principi generali dell´ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Dunque, l´adozione dei provvedimenti predetti è legata ai presupposti dell´urgenza, ovvero dell´indifferibilità dell´atto, della contingibilità, ossia della straordinarietà ed imprevedibilità dell´evento, e della temporaneità: tutti questi presupposti non risultano rispettati nel caso che occupa (v., ancora, cit. decisione Cons. Stato, n. 6057 del 2014) .
Infatti, l´intervento è il risultato di un lungo iter autorizzativo in cui hanno trovato bilanciamento diversificati interessi pubblici, frutto del coinvolgimento istruttorio dei vari soggetti preposti; in ogni caso, la soluzione adottata - ed inibita con il provvedimento sindacale - non risulta incidente sui parametri posti a tutela della salute pubblica. Né soluzione diversa potrebbe mai essere assunta con efficacia in via d´urgenza, stante la complessità degli aspetti sopra evidenziati.
Infine, il provvedimento appare carente del carattere della temporaneità.
Peraltro, non può trascurarsi che la giurisprudenza ha precisato che quando viene adottata un´ordinanza "contingibile ed urgente" , per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (Cass., 30 luglio 2014, n. 33779).
Tali rilievi, con assorbimento di quelli non esaminati, sono idonei all´accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267 del 2000, di cui ai motivi secondo e terzo di impugnazione.
La particolarità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie ed annulla per l´effetto gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l´intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10161 del 2013, proposto da:
S.p.a. T. - R.E.N., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe de Vergottini, Filomena Passeggio, Cesare Caturani, con domicilio eletto presso lo studio legale de Vergottini in Roma, via Antonio Bertoloni, 44;
S.p.a. T.R.I., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentanta e difesa dagli avv. ti Giancarlo Bruno, Giuliana Moroni, Giuseppe de Vergottini e Cesare Caturani, elettivamente domiciliata presso il medesimo studio di cui sopra;
contro
Comune di Ospitaletto, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall´avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Roma, corso Rinascimento, 11;
per l´annullamento
dell´ordinanza sindacale n. 42 in data 1 agosto 2013 del Sindaco del Comune di Ospitaletto, notificata in data 13 agosto 2013, avente ad oggetto l´Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell´art. 54 co. 2, T.U.E.L. per la tutela della salute dei cittadini contro le emissioni elettromagnetiche propaganti dagli elettrodotti in Lovernato, con cui il Sindaco del Comune di Ospitaletto ordinava alle Società ricorrenti di garantire l´interruzione delle emissioni in narrativa;
nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto comunque connesso, anche non cognito, includendo la deliberazione del Consiglio comunale del 22 luglio 2013 n. 30 R.V. nella parte in cui reca indirizzo al Sindaco di adottare tutte le iniziative possibili, non escluso l´esercizio del potere contingibile e urgente" al fine di "intervenire per rimuovere il pericolo di danno alla salute pubblica da contaminazione elettromagnetica;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio del Comune di Ospitaletto;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 10 giugno 2015 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo
Con il ricorso indicato in epigrafe, le Società istanti - premesso che la vicenda oggetto di giudizio si colloca nell´ambito più generale della realizzazione del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano - opera inserita nel primo programma delle infrastrutture strategiche per il Paese (Del.CIPE 21 dicembre 2001) - ed, in particolare della eliminazione delle interferenze con la suddetta infrastruttura, precisavano che il collegamento "Raccordo alla Tangenziale Sud di Brescia" interferiva con gli esistenti impianti di proprietà di T. S.p.A., regolarmente autorizzati, rendendosi necessaria la programmazione da parte di T. stessa dei necessari interventi di spostamento degli impianti medesimi, con la conseguente localizzazione delle linee fuori dall´abitato.
Nell´ambito di tale ricollocazione, il Comune resistente chiedeva le informazioni relative ed era avviata un´istruttoria in ordine agli accertamenti sulle fasce di rispetto ex art. 4 co. 1, L. n. 36 del 2001; tuttavia, senza attendere le misurazioni evidenziate dall´ARPA, sopraggiungeva l´ordinanza contingibile ed urgente gravata nel presente giudizio, con cui si intimava al gestore ed al proprietario degli elettrodotti di interrompere le emissioni provenienti dall´elettrodotto negli insediamenti residenziali e nel parco pubblico di Lovernato, ove necessario attraverso la rimozione dei tralicci ed il ripristino del precedente tracciato, sul presupposto che una parte del parco giochi per fanciulli ricadrebbe nella fascia di rispetto dell´elettrodotto, con asserito danno almeno probabile per la salute, risultando quindi precluso, precisano le ricorrenti, l´esercizio dell´elettrodotto a 380 Kv al massimo carico.
L´ordinanza impugnata fa riferimento all´art. 54 co. 2 (rectius 4) del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed esplicita l´intenzione del Sindaco di agire quale rappresentante della comunità locale in applicazione degli artt. 50 e 54 TUEL.
Lamentavano, dunque, le ricorrenti:
1 - la violazione degli artt. 1, 7, 8 e 10, L. n. 241 del 1990 e dell´art. 97 Cost., nonché dei principi di buon andamento ed imparzialità, in quanto il provvedimento, caratterizzato dall´eccezionalità, sarebbe stato assunto senza comunicazione di avvio procedimentale, senza idonea motivazione e senza tenere in considerazione la gravità delle conseguenze ed il ruolo istituzionale del Gruppo T.;
2 - violazione degli artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267 del 2000, carenza dei presupposti in fatto ed in diritto, vizio di motivazione, difetto di istruttoria, violazione dell´art. 3, co. 1, lett. C, L. n. 36 del 2001, nonché degli artt. 3 e 4, D.P.C.M. 8 luglio 2003; falsa applicazione dell´art. 4, co. 1, lett. H), L. n. 36 del 2001, nonché dell´art. 6, D.P.C.M. 8 luglio 2003 e mancato bilanciamento degli interessi, essendo stata l´ordinanza assunta in assenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza; nella specie il superamento del parametro dell´obiettivo di qualità di 3 microtesla, il cui rispetto non sarebbe garantito in alcune zone del parco pubblico nel caso di gestione al massimo della corrente dell´elettrodotto, non avrebbe una funzione di tutela sanitaria della popolazione e neppure di prevenzione, essendo previsto unicamente quale obiettivo di progressiva minimizzazione dell´esposizione ai campi elettromagnetici dall´art. 3, co. 1, lett. d., n. 2, D.Lgs. n. 36 cit.;
3 - violazione delle suindicate norme anche sotto altro profilo in quanto l´ordinanza è priva dell´indicazione di alcun termine dei suoi effetti;
4 - violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza dell´azione amministrativa.
Si costituiva il Comune, chiedendo la reiezione del gravame e ribadendo la legittimità del proprio operato, sul rillievo, tra gli altri, che l´obiettivo di qualità non potrebbe non essere rispettato in prossimità di un parco giochi per bambini Rileva, ulteriormente una serie di violazioni procedimentali nell´ottenimento delle autorizzazioni dell´impianto.
Con ordinanza n. 4808 del 2013, il Tribunale, esclusa l´urgenza di tutela delle esigenze di carattere sanitario sul piano della precauzione, disponeva istruttoria e l´acquisizione di dettagliate relazioni dalle Amministrazioni coinvolte. Sospendeva, nelle more, l´efficacia dell´ordinanza contingibile. Successivamente era assegnato un nuovo termine per gli incombenti istruttori, nonché per acquisire la relazione, corredata dalla relativa documentazione, da parte dell´Amministrazione che aveva svolto l´istruttoria relativa agli elettrodotti con specifico riferimento alle soluzioni adottate per il passaggio degli impianti nel progetto approvato, anche con riferimento alla valutazioni eventualmente svolte sui profili di tutela ambientale e di rispetto dei culturali, nonché di livello di induzione magnetica.
A seguito del deposito delle relazioni e delle ulteriori memorie, la causa era trattenuta in decisione all´udienza del 10 giugno 2015.
Motivi della decisione
I - Osserva il Collegio che già in sede cautelare, si era rilevato che l´esatto ambito del presente giudizio, deve essere delimitato con riguardo all´ordinanza sindacale contingibile e urgente emessa a tutela della salute pubblica, con particolare riguardo all´interferenza con alcuni punti del parco di Lovernato destinati ai giochi per bambini; con la conseguenza che - differentemente da quanto contro dedotto nelle difese dell´Amministrazione - deve prescindersi dalla valutazione in ordine alla correttezza dell´iter procedimentale seguito per l´approvazione della soluzione progettuale (in particolare quanto alla necessità di sottoporre a valutazione di impatto ambientale - come tuttavia emerge dal parere n. 1595 del 2014 emesso dalla Commissione tecnica di Verifica dell´impatto ambientale - VIA e VAS).
Dalla documentazione in atti, peraltro, è emerso che non è ipotizzabile il ripristino della preesistente rete (nota MISE prot. (...)) e che, tuttavia, gli impianti in questione sono necessari ai fini del dispacciamento dell´energia sul territorio nazionale, mentre risultano ancora al vaglio dell´Amministrazione soluzioni progettuali migliorative (cfr. relazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti depositata in data 8 ottobre 2014).
Di contro emerge, con evidenza, che è del tutto assente il presupposto a base dell´assunzione del provvedimento d´urgenza impugnato, ovvero la situazione di pericolo sanitario a carico dei cittadini; infatti a conforto di tale affermazione si rileva che :
lo sconfinamento dal valore di qualità non è mai stato riscontrato;
in ogni caso l´obiettivo di qualità di 3 microtesla ha solo una funzione di minimizzazione dell´esposizione, operando dunque su un piano di rilevanza ambientale e /o paesaggistico e non sanitario (in tal senso cfr. Cons. Stato n. 6057 del 2014, cui si rinvia per il dettaglio in riferimento, tra l´altro, alla dubbia esistenza di un serio e attuale pericolo per la salute collettiva addirittura nel caso dle superamento dei valori soglia di attenzione).
II - Orbene, svolte siffatte considerazioni, vale precisare che l´art. 50, D.Lgs. n. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) riconosce al Sindaco la legittimazione ad emanare ordinanze contingibili ed urgenti, nei particolari casi in cui, in ambito locale, possano verificarsi pericoli imminenti non altrimenti evitabili. A sua volta l´art. 54 del TUEL prevede che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, adotti con atto motivato provvedimenti anche contingibili rispetto dei principi generali dell´ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minaccino l´incolumità pubblica e la sicurezza urbana.
Dunque, l´adozione dei provvedimenti predetti è legata ai presupposti dell´urgenza, ovvero dell´indifferibilità dell´atto, della contingibilità, ossia della straordinarietà ed imprevedibilità dell´evento, e della temporaneità: tutti questi presupposti non risultano rispettati nel caso che occupa (v., ancora, cit. decisione Cons. Stato, n. 6057 del 2014) .
Infatti, l´intervento è il risultato di un lungo iter autorizzativo in cui hanno trovato bilanciamento diversificati interessi pubblici, frutto del coinvolgimento istruttorio dei vari soggetti preposti; in ogni caso, la soluzione adottata - ed inibita con il provvedimento sindacale - non risulta incidente sui parametri posti a tutela della salute pubblica. Né soluzione diversa potrebbe mai essere assunta con efficacia in via d´urgenza, stante la complessità degli aspetti sopra evidenziati.
Infine, il provvedimento appare carente del carattere della temporaneità.
Peraltro, non può trascurarsi che la giurisprudenza ha precisato che quando viene adottata un´ordinanza "contingibile ed urgente" , per fronteggiare emergenze verificatesi in ambito locale di natura sanitaria, igienica o ambientale, è richiesto sotto il profilo della legittimità formale, una motivazione illustrativa della concreta sussistenza dei presupposti previsti dalla legge (Cass., 30 luglio 2014, n. 33779).
Tali rilievi, con assorbimento di quelli non esaminati, sono idonei all´accoglimento del ricorso per violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54, D.Lgs. n. 267 del 2000, di cui ai motivi secondo e terzo di impugnazione.
La particolarità della questione giustifica, tuttavia, la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie ed annulla per l´effetto gli atti impugnati.
Compensa le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2015 con l´intervento dei magistrati:
Domenico Lundini, Presidente
Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore
Maria Ada Russo, Consigliere