Prima dell’approvazione del progetto preliminare nessun obbligo di informazione grava sull’amministrazione che deve procedere ad un esproprio per pubblica utilità (D.P.R. n. 327/2001, T.U. Espropriazione per p.u.).
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G.E. Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Piva, Antonio Andreoli, con domicilio eletto presso il primo in Parma, viale Toschi, 4;
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Cristini, Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda e Francesca Priori, con domicilio eletto presso l´avvocatura provinciale di Parma in Parma, Strada Repubblica 1;
per l´annullamento
delle deliberazioni del Comune di Parma n. 828/40 del 02/07/2009, n. 107/17 del 04/09/2008, n. 50/9 del 09/05/2008, n. 33/7 del 28/02/2007;
degli allegati tecnici alle impugnate deliberazioni;della determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. DD/2010-740 del 23/03/2010 (avente ad oggetto Realizzazione di intersezione a rotatoria tra le strade Via Montanara - Via Aleotti - Via Bramante - Via Polizzi - determinazione indennità provvisoria di esproprio spettante all´Impresa G.E. spa);
con motivi aggiunti
Per l´annullamento
Del decreto di esproprio del 7.7.2010 emesso dalla Direzione Centrale del Territorio del Comune di Parma;
dell´avviso di esecuzione del medesimo del 9.7.2010 a firma del R.U.P. del Comune di Parma;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La società ricorrente ha subito l´espropriazione di due lotti di terreno di una più vasta proprietà per la realizzazione di una rotatoria.
Il Comune di Parma aveva avvisato in data 20.5.2008 dell´avvio del procedimento espropriativo e successivamente dell´approvazione del progetto con connessa dichiarazione di pubblica utilità; nel 2009 veniva notificata copia dell´estratto dei beni da espropriare e la società presentava delle osservazioni sulla procedura in essere, lamentando la mancanza di contraddittorio procedimentale e sottolineando come il nuovo progetto viario avrebbe causato un grave pregiudizio per le proprietà interessate comportando un deprezzamento delle abitazioni insistenti sui terreni limitrofi a quelli espropriati.
Il Comune respingeva le osservazioni determinando l´indennità provvisoria di espropriazione.
Nell´unico motivo di ricorso si censura la violazione dell´art. 7 L. n. 241 del 1990 dal momento che il mancato avviso dell´avvio del procedimento volto all´espropriazione ha impedito un´utile partecipazione al procedimento con impossibilità di far valere tempestivamente i propri interessi.
Detta violazione si sarebbe ripetuta anche rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità.
Il Comune di Parma si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso, dopo aver sottolineato di aver tempestivamente comunicato alla società l´avvio di ogni fase della procedura espropriativa.
Alla camera di consiglio del 20.7.2010 veniva respinta l´istanza cautelare con ordinanza poi confermata da analogo provvedimento del Consiglio di Stato.
Veniva depositato in data 26.10.2010 ricorso per motivi aggiunti che estendeva la censura proposta con il ricorso principale anche al decreto di esproprio.
Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall´esame dell´eccezione preliminare.
Come già affermato in sede cautelare il Comune ha assolto tutti gli oneri partecipativi del privato previsti dagli artt. 16 e sgg. D.P.R. n. 327 del 2001.
Il primo avviso inviato alla G.E. Spa riguarda l´approvazione in Consiglio Comunale della Delib. n. 33 del 2007 che riguardava il progetto preliminare e contestuale adozione della variante urbanistica per realizzare la rotatoria; il secondo, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, dava conto dell´apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell´art. 9 L.R. n. 37 del 2002.
Ulteriore avviso perveniva in data 6.10.2008 per dare conto dell´avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 D.P.R. n. 327 del 2001 ed infine con nota del 29.7.2009 veniva comunicata l´approvazione del progetto definitivo con facoltà di presentare osservazioni, peraltro presentate dalla ricorrente.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione degli obblighi procedimentali finalizzati a garantire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, ma al contrario in un procedimento complesso ed articolato come quello espropriativo, non è mai mancata una puntuale informazione sulle singole fasi.
Non va dimenticato, come precisato dalla difesa del Comune, che prima dell´approvazione del progetto preliminare nessun obbligo di informazione grava sull´amministrazione che deve procedere ad un esproprio.
L´infondatezza della censura relativamente agli atti prodromici si estende anche al decreto di esproprio impugnato con motivi aggiunti, ma senza la segnalazione di vizi specifici dell´atto.
Il ricorso va, quindi, respinto e la G.E. Spa va condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia Romagna sezione staccata di Parma definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
G.E. Spa, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Piva, Antonio Andreoli, con domicilio eletto presso il primo in Parma, viale Toschi, 4;
contro
Comune di Parma, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Marina Cristini, Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda e Francesca Priori, con domicilio eletto presso l´avvocatura provinciale di Parma in Parma, Strada Repubblica 1;
per l´annullamento
delle deliberazioni del Comune di Parma n. 828/40 del 02/07/2009, n. 107/17 del 04/09/2008, n. 50/9 del 09/05/2008, n. 33/7 del 28/02/2007;
degli allegati tecnici alle impugnate deliberazioni;della determinazione dirigenziale del Comune di Parma n. DD/2010-740 del 23/03/2010 (avente ad oggetto Realizzazione di intersezione a rotatoria tra le strade Via Montanara - Via Aleotti - Via Bramante - Via Polizzi - determinazione indennità provvisoria di esproprio spettante all´Impresa G.E. spa);
con motivi aggiunti
Per l´annullamento
Del decreto di esproprio del 7.7.2010 emesso dalla Direzione Centrale del Territorio del Comune di Parma;
dell´avviso di esecuzione del medesimo del 9.7.2010 a firma del R.U.P. del Comune di Parma;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l´atto di costituzione in giudizio del Comune di Parma;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell´udienza pubblica del giorno 15 ottobre 2015 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
La società ricorrente ha subito l´espropriazione di due lotti di terreno di una più vasta proprietà per la realizzazione di una rotatoria.
Il Comune di Parma aveva avvisato in data 20.5.2008 dell´avvio del procedimento espropriativo e successivamente dell´approvazione del progetto con connessa dichiarazione di pubblica utilità; nel 2009 veniva notificata copia dell´estratto dei beni da espropriare e la società presentava delle osservazioni sulla procedura in essere, lamentando la mancanza di contraddittorio procedimentale e sottolineando come il nuovo progetto viario avrebbe causato un grave pregiudizio per le proprietà interessate comportando un deprezzamento delle abitazioni insistenti sui terreni limitrofi a quelli espropriati.
Il Comune respingeva le osservazioni determinando l´indennità provvisoria di espropriazione.
Nell´unico motivo di ricorso si censura la violazione dell´art. 7 L. n. 241 del 1990 dal momento che il mancato avviso dell´avvio del procedimento volto all´espropriazione ha impedito un´utile partecipazione al procedimento con impossibilità di far valere tempestivamente i propri interessi.
Detta violazione si sarebbe ripetuta anche rispetto alla dichiarazione di pubblica utilità.
Il Comune di Parma si costituiva in giudizio eccependo preliminarmente la tardività del ricorso e chiedendo il rigetto dello stesso, dopo aver sottolineato di aver tempestivamente comunicato alla società l´avvio di ogni fase della procedura espropriativa.
Alla camera di consiglio del 20.7.2010 veniva respinta l´istanza cautelare con ordinanza poi confermata da analogo provvedimento del Consiglio di Stato.
Veniva depositato in data 26.10.2010 ricorso per motivi aggiunti che estendeva la censura proposta con il ricorso principale anche al decreto di esproprio.
Il ricorso è infondato e ciò consente di prescindere dall´esame dell´eccezione preliminare.
Come già affermato in sede cautelare il Comune ha assolto tutti gli oneri partecipativi del privato previsti dagli artt. 16 e sgg. D.P.R. n. 327 del 2001.
Il primo avviso inviato alla G.E. Spa riguarda l´approvazione in Consiglio Comunale della Delib. n. 33 del 2007 che riguardava il progetto preliminare e contestuale adozione della variante urbanistica per realizzare la rotatoria; il secondo, come riconosciuto dalla stessa ricorrente, dava conto dell´apposizione del vincolo espropriativo ai sensi dell´art. 9 L.R. n. 37 del 2002.
Ulteriore avviso perveniva in data 6.10.2008 per dare conto dell´avvio del procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità ex art. 16 D.P.R. n. 327 del 2001 ed infine con nota del 29.7.2009 veniva comunicata l´approvazione del progetto definitivo con facoltà di presentare osservazioni, peraltro presentate dalla ricorrente.
Non vi è stata, quindi, alcuna violazione degli obblighi procedimentali finalizzati a garantire la partecipazione del privato al procedimento amministrativo, ma al contrario in un procedimento complesso ed articolato come quello espropriativo, non è mai mancata una puntuale informazione sulle singole fasi.
Non va dimenticato, come precisato dalla difesa del Comune, che prima dell´approvazione del progetto preliminare nessun obbligo di informazione grava sull´amministrazione che deve procedere ad un esproprio.
L´infondatezza della censura relativamente agli atti prodromici si estende anche al decreto di esproprio impugnato con motivi aggiunti, ma senza la segnalazione di vizi specifici dell´atto.
Il ricorso va, quindi, respinto e la G.E. Spa va condannata al pagamento delle spese di giudizio nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia Romagna sezione staccata di Parma definitivamente pronunciando sul ricorso principale e su quello per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 15 ottobre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente FF
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
Marco Poppi, Primo Referendario