Il provvedimento di demolizione delle opere abusive, così come quello di diniego di condono edilizio, in quanto tipici atti di gestione, rientrano nella competenza del Dirigente comunale ex art. 107 D.Lgs. n. 267/2000, ovvero, nei Comuni sprovvisti di detta qualifica, dei responsabili degli uffici e dei servizi e non del Sindaco, trattandosi di esercizio di tipico potere gestionale.