Con decisione depositata il 21 dicembre 2015, il Tar di Napoli ha stabilito che, a proposito della quantificazione della revisione dei prezzi dei contratti pubblici, ex art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, il meccanismo legale di aggiornamento del canone degli appalti pubblici di servizi e delle pubbliche forniture prevede che la revisione venga operata a seguito di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione dei beni e servizi sulla base dei dati rilevati e pubblicati semestralmente dall´I.S.T.A.T. sull´andamento dei prezzi dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni appaltanti. A fronte, tuttavia, della mancata pubblicazione da parte dell´Istituto nazionale di statistica di tali dati, la revisione prezzi deve essere calcolata utilizzando l´indice (medio del paniere) di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.) mensilmente pubblicato dal medesimo I.S.T.A.T., trattandosi del parametro generale al quale al momento si deve fare riferimento, potendo l´appaltatore solo in casi eccezionali affermare il suo diritto ad un maggior compenso revisionale fondato su criteri differenti, ma sempre tale da non superare i valori ottenibili con i predetti parametri.