Di Redazione su Venerdì, 01 Gennaio 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Calabria Catanzaro Sez. II, 11/12/2015, n. 1921 (Oneri urbanizzazione)

Con una propria decisione, in accoglimento del ricorso, il Tar della Calabria ha ritenuto che qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire, oppure intervenga la decadenza del titolo edilizio, viene meno la giustificazione causale della corresponsione di somme a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. La relativa cartella di pagamento è, quindi, annullabile dal giudice amministrativo.




REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 1975 del 2015, proposto da:

M.F.M., rappresentata e difesa dall´avv. Paola Mazza, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B;

contro

Comune di San Fili, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall´avv. Linda Cribari, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Catanzaro, Via De Gasperi, 76/B; Equitalia Sud Spa Cosenza;

per l´annullamento

della cartella di pagamento n.(...), notificata il 2 luglio 2013, con la quale Equitalia Sud s.p.a., quale agente della riscossione del Comune di San Fili, intimava alla sig.ra M.F.M. il pagamento della somma di Euro 4.755,40 per oneri di urbanizzazione presuntivamente non riscossi nell´anno 2008; del precedente avviso di pagamento del 13 luglio 2011 - prot.n.3058, con cui si intimava il pagamento di detta somma; di ogni altro atto antecedente o successivo anche sconosciuto al ricorrente e lesivo della propria posizione (ricorso in riassunzione).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio di Comune di San Fili;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 la dott.ssa Giuseppina Alessandra Sidoti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell´art. 60 cod. proc. amm.;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. La sig.ra M.F.M. ha proposto ricorso in riassunzione - a seguito di sentenza n.1411 del 5 settembre 2015 del Tribunale di Cosenza che ha dichiarato il difetto di giurisdizione - in opposizione a cartella di pagamento per l´annullamento, previa sospensione, della cartella e degli atti di cui in epigrafe.

Ha dedotto i seguenti motivi:

I. la ricorrente avrebbe provveduto al pagamento delle somme richieste, come si evincerebbe dai bollettini prodotti e dalla stessa concessione edilizia; l´estinzione non verrebbe meno per la circostanza che le somme sarebbero state pagate a un funzionario del Comune che ha rilasciato i bollettini e che non ha versato le somme al Comune; tanto in quanto il pagamento - avvenuto nelle mani del funzionario pubblico preposto al rilascio dei permessi a costruire, che ha poi patteggiato per il reato di peculato -, sarebbe, comunque, dimostrato dalle ricevute prodotte, ancorchè poi rivelatesi false; peraltro, secondo quanto riferito dall´Amministrazione comunale nel precedente giudizio civile, il Tribunale di Cosenza ha, su ricorso del medesimo Ente, con ordinanza del 04.01.2013, disposto il sequestro conservativo sui beni del funzionario in questione, con la conseguenza che il Comune non potrebbe agire per il recupero delle dette somme anche nei confronti dell´utente;

II. le somme di cui in cartella, comunque, non sarebbero dovute per non avere la ricorrente utilizzato la concessione cui si ricollegano gli oneri.

Ha, quindi, chiesto la declaratoria della illegittimità della cartella e conseguente l´annullamento; ha, altresì, chiesto l´ammissione della prova per testi.

2. Il Comune intimato si è costituito, controdeducendo al ricorso e chiedendone il rigetto.

3. Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2015, fissata per la trattazione dell´istanza cautelare, il ricorso, sussistendone i presupposti e previo avviso alle parti, è stato mandato in decisione ai sensi dell´art.60 del cod. proc. amm..

4. Il ricorso è fondato per l´accoglimento del terzo motivo, con cui parte ricorrente ritiene non dovuta la somma in questione per non avere utilizzato la concessione relativa.

4.1. Reputa il Collegio che non sussistono ragioni per discostarsi dal principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, qualora il privato rinunci o non utilizzi il permesso di costruire ovvero anche quando sia intervenuta la decadenza del titolo edilizio, venga meno la giustificazione causale della corresponsione di somme a titolo di contributo per oneri di urbanizzazione e costo di costruzione. Il contributo concessorio è, infatti, strettamente connesso all´attività di trasformazione del territorio e quindi, ove tale circostanza non si verifichi, il relativo pagamento risulta privo della causa dell´originaria obbligazione di dare, cosicché l´importo versato va restituito (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 2.2.1988 n. 105; id. 12.6.1995 n. 894 e 23.6.2003 n. 3714; TAR Lombardia, Milano, Sez. II, 24.3.2010 n. 728; TAR Lazio, Roma, Sez. I-bis, 12.3.2008 n. 2294; TAR Abruzzo 15.12.2006 n. 890; TAR Parma 7.4.1998 n. 149; da ultimo TAR Marche, sez. I, sent. 6.2.15 n. 114 e TAR Puglia Bari, sez. III, 17.3.2015 n.420).

4.2. Al riguardo prive di pregio sono le affermazioni del Comune secondo cui "l´odierna ricorrente non ha mai comunicato alla amministrazione de qua la propria intenzione di rinunciare al titolo edilizio di che trattasi, né ha presentato alcuna istanza di sgravio"; né ha rilievo che, solo con missiva del 27.10.2015, la sig.ra Mazza ha chiesto il detto rimborso.

Il Comune, peraltro, non risulta che, in riscontro a detta richiesta, abbia contestato l´utilizzo del titolo, bensì che abbia solo rilevato che, a seguito di controlli effettuati, non risultavano versate le dette somme all´Amministrazione.

4.3. La fondatezza di tale motivo, con assorbimento degli ulteriori, comporta l´accoglimento della domanda avanzata, con accertamento e declaratoria che la sig.ra M.F.M. non è debitrice della somma contestata nei confronti del Comune di San Fili e il conseguente annullamento della cartella impugnata.

4.4. L´accoglimento della domanda di annullamento per mancata utilizzazione del permesso di costruire, in tale specifico caso, però, non comporta la restituzione della somma da parte del Comune (a cui, peraltro, si fa cenno solo in seno al II motivo), atteso che il pagamento, dalla documentazione agli atti, non risulta sia stato effettuato al Comune, bensì a soggetto, non legittimato dall´Amministrazione a riceverlo, che poi non abbia effettuato il versamento alla stessa; in tal caso, resta salva l´applicazione delle regole civilistiche stabilite per la ripetizione nei confronti di colui che ha ricevuto il pagamento indebito, ovviamente nella sussistenza di tutti i presupposti di legge.

5. Le spese del giudizio, tuttavia, in considerazione della peculiarità della fattispecie, possono essere, in via d´eccezione, compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Salvatore Schillaci, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Giuseppina Alessandra Sidoti, Referendario, Estensore