Di Redazione su Venerdì, 03 Giugno 2016
Categoria: Giurisprudenza TAR

Tar Calabria, a Consulta questione compensi Avvocatura Stato

Il Tar della Calabria, Sede di Reggio Calabria, con ordinanza 16 giugno 2016 n. 706, ha rimesso alla Corte Costituzionale la riforma dei compensi dell´avvocatura di Stato, precisando alcuni parametri di rimessione.
In particolare, ritenendo che non è manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 77, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell´art. 9 commi 3, 4 e 6, d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall´art. 1, comma 1, l. 11 agosto 2014, n. 114 (rubricato "Riforma degli onorari dell´Avvocatura generale dello Stato e delle avvocature degli enti pubblici"), il quale ha dettato una nuova disciplina per i compensi professionali corrisposti agli avvocati dipendenti delle amministrazioni pubbliche, ivi incluso il personale dell´Avvocatura dello Stato.
Con una approfondita ed articolata ordinanza anche il Tar Reggio Calabria, riprendendo in parte le rimessioni già disposte da altri Tribunali amministrativi, ha rinviato alla Consulta la disciplina di riforma dei compensi degli avvocati pubblici, di cui all´art. 9, d.l. 24 giugno 2014, n. 90.
Su di un primo versante, il Tar ha ripreso il profilo concernente la carenza dei presupposti per la decretazione d´urgenza, anche sulla scorta della giurisprudenza costituzionale richiamata in motivazione.
Su di un secondo versante, in tema di violazione dell´art. 3 Cost. l´ordinanza ha individuato una serie di ulteriori parametri di valutazione. In particolare, diversamente opinando in termini espressi rispetto a quanto argomentato dal Tar Lecce (sez. I, 20 gennaio 2016, n. 170), il Tar Reggio Calabria ha evidenziato l´illogicità della diversa disciplina imposta, in specie, a scapito dell´Avvocatura di Stato. Aveva invece il Tar Lecce giudicato infondati i dubbi di costituzionalità sollevati ex artt. 3, 4, 23, 36, 42 e 117 Cost., per avere la norma in discussione operato una riduzione dei compensi spettanti agli Avvocati dello Stato nei casi di transazione, compensazione ed anche vittoria della Pubblica amministrazione, con ciò determinando l´effetto, da un lato, di non remunerare l´attività dei professionisti con una "remunerazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto" e, dall´altro, di creare un "indebito ed ingiustificato arricchimento dello Stato" senza un "motivo inderogabile di interesse generale" alla base di tale scelta e quindi in palese violazione dell´art. 1 del Primo Protocollo della CEDU (e quindi dell´art. 117 Cost.) e dell´art. 23 Cost.. A tale conclusione il Tar Lecce era pervenuto sul rilievo che la riforma dei compensi spettanti agli avvocati dello Stato è stata operata dal legislatore nell´ottica del contenimento della spesa pubblica finalizzato anche al pareggio di bilancio, principio affermato a livello comunitario, recepito nell´art. 81 Cost.e per la cui realizzazione la Corte costituzionale ha già in passato dichiarato la legittimità di disposizioni analoghe (quali quelle di contenimento delle retribuzioni per tutti i pubblici dipendenti o quelle che negli ultimi anni hanno previsto il blocco degli adeguamenti retributivi e della contrattazione), emanate dal legislatore per ridurre la spesa pubblica, nell´ambito delle sue discrezionali scelte di politica economica tese al bilanciamento di tutti gli interessi costituzionalmente rilevanti.
Fonte: Giustizia Amministrativa
Ordinanza allegata