Di Redazione su Mercoledì, 16 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 15/09/2015, n. 815 (Procedimento di esproprio)

La mancata impugnativa del decreto di esproprio non determina una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il ricorso avente ad oggetto il distinto e autonomo provvedimento di occupazione d´urgenza, in relazione al quale potrebbero residuare profili risarcitori, ove ne ricorrano eventualmente i presupposti.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso n. 426/2008 il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura espropriativa ed in particolare il provvedimento di approvazione del progetto definitivo e di dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per la realizzazione della infrastruttura stradale di collegamento tra la via (omissis) e la strada comunale via (omissis) concernente le aree di proprietà.
2. Con il presente ricorso, invece, ha impugnato il provvedimento in epigrafe indicato concernente l´occupazione d´urgenza delle medesime aree, deducendone l´illegittimità derivata dalla illegittimità dell´atto presupposto che dichiara la pubblica utilità (impugnata con separato ricorso come sopra indicato), nonché una illegittimità propria ed autonoma sostenendo l´inapplicabilità al caso in esame dell´articolo 22 bis del d.p.r. n. 327/2008 non sussistendo le ragioni di urgenza e non essendo la strada "sovra comunale", oggetto della procedura espropriativa, assimilabile alle infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale.
Si sono costituiti in giudizio la T.A.V. s.p.a. , il consorzio Cavet ed il comune di San Lazzaro, ritualmente intimati che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
L´istanza cautelare è stata respinta con ordinanza 579/2008.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese e la causa è stata trattenuta in decisione all´odierna udienza.
2. Vanno preliminarmente respinte tutte le eccezioni di rito.
Infatti, la mancata impugnativa del decreto di esproprio non determina una sopravvenuta carenza di interesse a coltivare il presente ricorso che ha ad oggetto il distinto e autonomo provvedimento di occupazione d´urgenza in relazione al quale potrebbero residuare profili risarcitori, ove ne ricorrano eventualmente i presupposti.
3. Né può dedursi alcuna acquiescenza a coltivare la presente impugnativa, avente ad oggetto l´occupazione d´urgenza, derivante dalla circostanza dell´accettazione delle indennità, potendo residuare profili autonomi risarcitori.
4. Né sussiste l´inammissibilità del presente ricorso derivante dalla circostanza che il precedente ricorso avverso l´atto presupposto, ossia la dichiarazione di pubblica utilità, era già stato introitato per la decisione anteriormente alla notifica del presente ricorso, poiché quest´ultimo ben può valere come ricorso autonomo, come del resto indicato nell´epigrafe dell´atto introduttivo.
5. Né sussiste la tardività della presente impugnativa per intervenuta decorrenza del termine di 60 giorni calcolato con riferimento alla pubblicazione all´albo pretorio del provvedimento impugnato, in quanto nel caso in esame i termini di impugnativa decorrono dalla comunicazione (o dalla piena conoscenza) poiché il ricorrente è testualmente nominato quale destinatario del provvedimento di occupazione.
6. Né sussiste l´inammissibilità del ricorso per mancata notificazione a tutte le amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi poiché il ricorso è stato notificato all´Amministrazione che ha emanato il provvedimento nonché alle parti contro interessate.
7. Né sussistono gli estremi di una sospensione necessaria del giudizio ben potendo essere la causa definita in questa sede.
8. Nel merito il ricorso è infondato.
Tutti i motivi d´illegittimità derivata dalla illegittimità degli atti presupposti sono tardivi per le stesse ragioni ampiamente esposte nella sentenza di questo T.A.R. n. 3227/2008 che ha definito il giudizio sub. R. G. 426/2008 in quanto le censure "riguardano tutte il progetto approvato e pertanto sarebbero pertinenti se riferite alla delibera 140" del 26 settembre 2007 che, invece, non è stata ritualmente e tempestivamente impugnata con detto ricorso.
9. Va, infine, respinto il motivo autonomo di censura in quanto, come del resto precisato nello stesso provvedimento n. 173 del 21 febbraio 2008, di autorizzazione all´occupazione d´urgenza, ben può trovare applicazione l´articolo 22 bis del D.P.R. 327/2001 anche alle opere complementari alla cosiddetta Alta Velocità, tra le quali rientra la strada di collegamento in questione, rilevando che, comunque, le ragioni di urgenza costituiscono valutazioni caratterizzate da un´ampia discrezionalità amministrativa non sindacabile in questa sede giurisdizionale se non in presenza di vizi manifesti che non emergono nel caso in esame.
10. In conclusione, per tali ragioni, il ricorso va dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato per le ragioni sovraesposte.
11. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come dispositivo.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile ed in parte lo respinge come precisato in motivazione.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa che si liquidano in euro 4000 (quattromila), oltre accessori di legge a favore del comune di San Lazzaro, in euro 4000 (quattromila), oltre accessori di legge a favore del consorzio Cavet, ed in euro 4000 (quattromila), oltre accessori di legge a favore della società T.A.V. s.p.a..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2015 con l´intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 SET. 2015.