Di Redazione su Mercoledì, 14 Ottobre 2015
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. II, 13/10/2015, n. 886 (Edilizia e Urbanistica)

La controversia promossa dal privato per negare che il fondo sia gravato da una servitù di pubblico transito affermata da un provvedimento della p.a. (avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva) appartiene al g.o. trattandosi di questione avente ad oggetto l´accertamento dell´esistenza e dell´estensione di diritti soggettivi, sia di privati che dell´amministrazione

FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, nella sua qualità di amministratore di alcuni condomini di via ... omissis ... in Bologna ha adito il Tar contestando la deliberazione del commissario strade del comune di Bologna del 26 giugno 2008 con cui è stato deliberato di non accogliere l´istanza del 24 aprile 2008 tendente alla declassificazione, dall´elenco delle strade piazze comunali, della laterale della via ... omissis ... prospiciente i civici dai numeri ... omissis ... al ... omissis ... nonché la conseguente deliberazione della giunta comunale dell´11 novembre 2008 P.G. 259565.
Sostiene il ricorrente che detta strada privata pertinenziale sarebbe stata attribuita ai fabbricati condominiale e sarebbe stata ceduta negli atti di vendita dei singoli alloggi come parte condominiale e ciò sarebbe stato confermato dall´A.C.E.R., azienda case Emilia-Romagna, e in un primo tempo anche dal comune stesso nel 1985.
In pratica i ricorrenti sostengono che detto tratto stradale abbia natura privata e che le deliberazioni impugnate sarebbero state adottate in carenza di potere e, quindi "nel difetto assoluto di attribuzione" e, pertanto, inidonee ad affievolire l´originaria consistenza del diritto di proprietà (pag. 10 del ricorso introduttivo).
Con successivi motivi aggiunti, a seguito della produzione in giudizio del verbale della commissione strade del 26 giugno 2008 sono state dedotte ulteriori censure notificando motivi aggiunti di ricorso.
Si è costituito in giudizio il comune intimato che ha contestato nel merito le censure dedotte sostenendo l´esistenza di un uso pubblico su tutto il tratto di strada laterale in contestazione ribadendo, così, il carattere pubblico della strada.
Le parti hanno sviluppato le rispettive difese in ulteriori scritti difensivi.
2. All´odierna udienza, è stato dato avviso ai difensori delle parti costituite, ai sensi dell´articolo 73, terzo comma, del c.p.a. del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo
3. Va rilevato d´ufficio il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario.
Come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza la controversia promossa dal privato per negare che il fondo sia gravato da una servitù di pubblico transito affermata da un provvedimento della pubblica amministrazione (avente efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva) appartiene al giudice ordinario trattandosi di questione avente ad oggetto l´accertamento dell´esistenza e dell´estensione di diritti soggettivi, sia di privati che dell´amministrazione.
3.1. In questa ipotesi, infatti, si contesta in radice il potere dell´amministrazione comunale di "classificazione" delle strade di uso pubblico, ritenendo insussistenti i presupposti fattuali, affinché il segmento stradale in contestazione possa essere classificato quale strada ad uso pubblico (Cass., Sez. Un., 17 marzo 2010, n. 6406; Cass., Sez. un., 7 novembre 1994, n. 9206).
3.2. Tale orientamento della Cassazione Sezioni Unite è condiviso dalla giurisprudenza amministrativa, nonché da questo collegio, anche nell´ipotesi in cui il giudizio è formalmente introdotto impugnando la deliberazione comunale di classificazione della strada, che ha natura meramente dichiarativa della pretesa della p.a. (Cons. Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4952), perché, comunque, si tratta di una questione attinente all´estensione ed all´esistenza del diritto dominicale su di essa (Cons. Stato, sez. IV, 31 marzo 2015, n. 1681).
4. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, essendo competente sulla controversia in esame il Giudice Ordinario.
5. Naturalmente il giudizio potrà essere riassunto in applicazione della regola della translatio judicii di cui all´articolo 11 del c.p.a..
6. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l´Emilia Romagna (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di causa in favore del comune di Bologna che si liquidano in complessivi euro 4.000 (quattromila), oltre oneri accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l´intervento dei magistrati:
Giancarlo Mozzarelli, Presidente
Ugo Di Benedetto, Consigliere, Estensore
Umberto Giovannini, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13 OTT. 2015.