Di Redazione su Mercoledì, 30 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 29/09/2015, n. 836 (Silenzio inadempimento)

Il ricorso avverso il silenzio inadempimento presuppone l´esistenza della giurisdizione del giudice amministrativo, ed è precluso allorché il rapporto giuridico sottostante all´inerzia involga posizioni di diritto soggettivo, donde, in quest´ultima eventualità, la necessaria declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione con conseguente indicazione del giudice ritenuto competente e facoltà di riassumere il giudizio in applicazione della regola della " translatio judicii " di cui all´art. 11 del c.p.a. (nella fattispecie, avendo la ricorrente agito in giudizio, in qualità di tutore di una paziente, in carico al centro di salute mentale di Bologna, contestando il trasferimento ad una residenza denominata "L´Arcipelago", che qualificava come struttura assistenziale, e ritenendo che la paziente avesse diritto ad un´assistenza migliore e più qualificata presso una struttura sanitaria, non vi era dubbio ad avviso del Collegio che nel caso concreto la pretesa azionata concernesse la sussistenza o meno di un diritto soggettivo alla tutela della salute che, peraltro, la stessa ricorrente, con il secondo motivo di ricorso, qualificava come "diritto fondamentale dell´individuo").