Di Redazione su Martedì, 29 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 28/09/2015, n. 830 (Rimborso spese legali)

L´art. 18 del d.l. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, va interpretato nel senso che il rimborso delle spese legali sostenute dal pubblico dipendente è dovuto solo allorquando il lavoratore risulti destinatario dell´accusa nell´atto di agire nell´interesse dell´Amministrazione di appartenenza, in tal modo esprimendone la volontà, da qui la necessità di intendere la connessione dei fatti con l´espletamento del servizio o con l´assolvimento di obblighi istituzionali, nel senso che tali atti e fatti siano riconducibili all´attività funzionale del dipendente stesso in un rapporto di stretta dipendenza con l´adempimento dei propri obblighi, dovendo trattarsi di attività che necessariamente si ricolleghino all´esercizio diligente de lla pubblica funzione, essendo la " ratio " dell´istituto quella di tenere indenne il dipendente dalle spese legali sostenute per fare accertare la liceità delle azioni compiute nell´interesse della P.A., in quanto strumentali allo svolgimento del servizio e all´assolvimento dei doveri istituzionali (nella fattispecie, ad avviso del Collegio, risultava evidente che la condotta che aveva dato luogo alla contestazione - ossia consegnare l´auto al coniuge durante il proprio orario di servizio - era stata posta in essere nell´esclusivo interesse del ricorrente e per le sue esigenze familiari, e non era funzionalmente collegata al servizio, che ne era stato soltanto mera occasione. Pertanto, ad avviso del Collegio, il diritto al rimborso non sussisteva, per mancanza di strumentalità tra comportamento e servizio, a prescindere dalla ricorrenza dell´ulteriore requisito della esclusione di responsabilità in sede penale, il quale effettivamente sussisteva avuto riguardo alla formula assolutoria - insussistenza del fatto - che non consentiva all´Amministrazione di dare rilievo alla parte motiva rivalutando di fatto gli estremi della responsabilità ).