Di Redazione su Giovedì, 24 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza TAR

T.A.R. Bologna, (Emilia-Romagna), sez. I, 23/09/2015, n. 825

L´art. 12, cc. 7 e 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 stabilisce espressamente la compatibilità degli impianti energetici da fonti rinnovabili, senza distinzioni, con la destinazione agricola e la esclusiva competenza delle linee guida statali e regionali all´indicazione di siti non idonei, in quanto meritevoli di cure particolari, connesse alle tradizioni agroalimentari locali, alla biodiversità, al patrimonio culturale e al paesaggio rurale, cioè di aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili, se interessate da produzioni agroalimentari di qualità e pregio, donde l´assoluta incompetenza delle Province e dei Comuni a introdurre nei propri strumenti pianificatori vincoli e restrizioni non previsti in sede statale o regionale (nella fattispecie, le impugnate disposizioni del Regolamento Urbano Edilizio e del Piano Strutturale Comunale venivano dichiarate illegittime sia per violazione dell´art. 12, cc. 7 e 10, del d.lgs. 387 del 2003 che per incompetenza; da qui, il loro annullamento).