Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 04 Marzo 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Tamponamento a catena: come è ripartita la responsabilità tra i conducenti?

Inquadramento normativo: Art. 149, comma 1, D.Lgs., n. 285/1992, Art. 2054, comma 2, c.c.

La distanza di sicurezza e il tamponamento: Durante la marcia i veicoli devono mantenere la distanza di sicurezza rispetto al veicolo che precede. E ciò affinché sia garantito l'arresto tempestivo finalizzato a evitare collisioni. Ne consegue che nell'ipotesi in cui si verifichi un tamponamento, è posta a carico del conducente che segue una presunzione "de facto" d'inosservanza della distanza di sicurezza.

Il tamponamento e la ripartizione delle responsabilità: Con riguardo ai casi di tamponamento a catena tra veicoli in movimento, trova applicazione la presunzione di pari colpa (Cass. n. 4304/ 2021). Si tratta della cosiddetta presunzione "iuris tantum" di colpa in eguale misura di entrambi i conducenti di ciascuna coppia di veicoli (tamponante e tamponato). Tale presunzione si fonda sull'inosservanza della distanza di sicurezza rispetto al veicolo antistante, ove non venga fornita la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. n. 19197/2018, richiamata da Cass. civ., n. 3764/2021). La presunzione di pari responsabilità di colpa nella causazione di un sinistro stradale in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche:

Se, invece, il tamponamento si verifica tra veicoli facenti parte di una colonna in sosta, unico responsabile degli effetti delle collisioni è il conducente che le abbia determinate, tamponando da tergo l'ultimo dei veicoli della colonna stessa (Cass., nn. 4021/2013, 15788/2018, richiamate da Cass., n. 4304/2021).

La prova per liberarsi dalla responsabilità presunta: La responsabilità nella causazione del sinistro, in caso di tamponamento tra veicoli in movimento, per quanto su detto, non è una responsabilità oggettiva, bensì presunta. Questo sta a significare che per liberarsi da questa responsabilità, il conducente deve fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ossia:

La presunzione di colpa nel senso appena specificato ha funzione meramente sussidiaria e opera soltanto quando è impossibile determinare la concreta misura delle rispettive responsabilità, in modo che, ove risulti accertata l'esclusiva colpa di uno di essi, l'altro conducente è esonerato dalla presunzione e non è tenuto a provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. Civ., n.18631/2015, richiamata da Tribunale Grosseto, sentenza 26 ottobre 2020). Nel caso in cui sia accertata la responsabilità di uno dei conducenti, il giudice, comunque, non può astenersi dal verificare il comportamento dell'altro conducente per stabilire se quest'ultimo abbia a sua volta violato o meno le norme sulla circolazione stradale e i normali precetti di prudenza, potendo l'eventuale inosservanza di dette norme comportare l'affermazione di una colpa concorrente (Cass. civ., nn. 8409/2011; 21130/2013, richiamata da Tribunale Civitavecchia, sentenza 14 ottobre 2020).