Con Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, con oggetto "Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all´assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti", l´I.N.P.S. ha diramato le indicazioni e le istruzioni particolarmente attese da tutti i soggetti coinvolti nei tirocini.
Il Decreto Direttoriale in questione prevede infatti un incentivo per l´assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani. Tale incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
La Circolare è particolarmente complessa e si rimanda pertanto alla sua integrale lettura.
Ci si limita in questa premessa a ricordare:
-che l´incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori (art. 1);
-che l´incentivo spetta per l´assunzione di giovani che, all´inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati (art. 2);
-che il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro (art. 2).
Questi, infine, i rapporti incentivati (art. 3):
-l´incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l´incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L´agevolazione, come espressamente previsto dall´art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell´orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:
-contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
-contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
-contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l´incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
In allegato Circolare
Il Decreto Direttoriale in questione prevede infatti un incentivo per l´assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani. Tale incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
La Circolare è particolarmente complessa e si rimanda pertanto alla sua integrale lettura.
Ci si limita in questa premessa a ricordare:
-che l´incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori (art. 1);
-che l´incentivo spetta per l´assunzione di giovani che, all´inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati (art. 2);
-che il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro (art. 2).
Questi, infine, i rapporti incentivati (art. 3):
-l´incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l´incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L´agevolazione, come espressamente previsto dall´art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell´orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:
-contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
-contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
-contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l´incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
In allegato Circolare
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