Di Redazione su Venerdì, 27 Maggio 2016
Categoria: Istituzioni

Bonus occupazione: ecco i benefici per chi assume tirocinanti, qui la Circolare Inps

Con Circolare n. 89 del 24 maggio 2016, con oggetto "Decreto Direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 16 del 3 febbraio 2016, come rettificato dal decreto direttoriale n. 79, adottato in data 8 aprile 2016. Incentivo all´assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani. Indicazioni operative. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti", l´I.N.P.S. ha diramato le indicazioni e le istruzioni particolarmente attese da tutti i soggetti coinvolti nei tirocini.
Il Decreto Direttoriale in questione prevede infatti un incentivo per l´assunzione dei giovani che abbiano svolto o che stiano svolgendo un tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani. Tale incentivo è riconoscibile per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° marzo 2016 al 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016, nei limiti delle risorse specificamente stanziate.
La Circolare è particolarmente complessa e si rimanda pertanto alla sua integrale lettura.
Ci si limita in questa premessa a ricordare:
-che l´incentivo può essere riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che siano imprenditori (art. 1);
-che l´incentivo spetta per l´assunzione di giovani che, all´inizio del percorso di tirocinio extracurriculare finanziato nell´ambito del Programma Garanzia Giovani, siano in possesso del requisito di NEET (Not [engaged in] Education, Employment or Training), ossia non siano inseriti in un percorso di studi e non siano occupati (art. 2);
-che il Super bonus è riconosciuto a tutti i datori di lavoro che assumono un lavoratore che abbia svolto o stia svolgendo un tirocinio extracurriculare, a prescindere dal fatto che il tirocinio sia stato o meno realizzato presso il medesimo datore di lavoro (art. 2).
Questi, infine, i rapporti incentivati (art. 3):
-l´incentivo spetta per le assunzioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione -, nonché per i rapporti di apprendistato professionalizzante; inoltre, l´incentivo è riconoscibile per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.
L´agevolazione, come espressamente previsto dall´art. 2 del decreto direttoriale 16/II/2016, può essere riconosciuta per le assunzioni effettuate tra il primo marzo 2016 ed il 31 dicembre 2016 riguardanti lavoratori che abbiano avviato e/o concluso un tirocinio extracurriculare entro il 31 gennaio 2016.
Il Super Bonus spetta anche in caso di rapporto a tempo parziale, purché sia concordato un orario di lavoro pari o superiore al 60% dell´orario normale.
Il beneficio non spetta, invece, per le seguenti tipologie contrattuali:
-contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
-contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca;
-contratto di lavoro domestico, intermittente e accessorio.
In favore dello stesso lavoratore l´incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto: una volta concesso, non è possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro. Si precisa, al riguardo, che non è possibile riconoscere il Super Bonus per assunzioni che si riferiscano allo stesso giovane per la cui assunzione si sia già fruito del bonus ordinario.
In allegato Circolare