Di Redazione su Sabato, 31 Marzo 2018
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

CdS: risarcimento "pieno" dei danni causati da P.A. a cittadini e imprese

Sentenza storica del Consiglio di Stato in tema di risarcimento del danno subito da un´impresa a seguito di provvedimenti illegittimi della Pubblica Amministrazione. Essi infatti devono essere risarciti in modo pieno, in termini sia di danno emergente che di lucro cessante.
 



Una impresa turistica aveva effettuato un ingente finanziamento in Puglia ma la sua attività era stata paralizzata da due diversi provvedimenti della Sovrintendenza ai Beni Culturali per una pretesa esistenza di vincoli. La società privata a causa delle decisioni della PA aveva subito danni per il ritardato avvio dell´attività economica relativa a due anni di attività turistico balneare.
Chiedeva al giudice amministrativo il pieno riconoscimento dei danni subiti depositando per l´appunto i bilanci di due anni oggetto del ritardo.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1457 del 6 marzo del 2018 ha accolto la richiesta dando così ragione all´impresa privata. Con la citata sentenza il supremo giudice amministrativo ha stabilito in sostanza il principio secondo cui la pubblica amministrazione che sbaglia è tenuta a risarcire il danno subito dal privato secondo i criteri civilistici stabiliti dalla Corte di Cassazione (n. 500/1999).
Nel caso di specie una impresa privata ha avuto riconosciuto i danni subiti per intero la cui quantificazione è stata provata con la produzione dei due bilanci degli anni precedenti. Il Consiglio di Stato ha quindi applicato i principi elaborati in sede civilistica riconoscendo all´impresa, danneggiata per colpa della PA, gli utili che a regime avrebbe dovuto percepire. La novità storica sta proprio in ciò: mentre prima il giudice amministrativo (Consiglio di Stato 1271/2011) pur riconoscendo il danno, si limitava sempre a riconoscerlo con un indennizzo forfettario, in forza dell´applicazione del principio "dell´interesse pubblico prevalente", adesso - superando tale limite - ha riconosciuto il pieno e totale risarcimento del danno subito sia in termini di danno emergente che di lucro cessante.
 


Inoltre, ai fini di una compiuta valutazione dell´entità del danno dal punto di vista economico finanziario a seguito del mancato avvio dell´attività causato dall´illegittimo provvedimento amministrativo, i giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto opportuno ragionare su cosa (non) sarebbe accaduto qualora la PA non avesse ostacolato per due anni l´inizio dell´attività turistico balneare, applicando il principio del "più probabile che non". Da qui la Sezione del Consiglio di Stato è arrivata a quantificare il danno subito sulla scorta dei bilanci prodotti dalla società interessata con il riconoscimento di due anni di utili perduti detratte le imposte.
Si allega la sentenza.