Di Redazione su Venerdì, 17 Novembre 2017
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Stop a foto figli sui "social" senza consenso dei due genitori: l´ordinanza

Su questo argomento di particolare attualità si è pronunciato il Tribunale di Mantova che con la recente Ordinanza del 19 settembre 2017 ha precisato come la pubblicazione di foto di minori sui "social" da parte di un solo genitore, nel caso in esame la madre, senza il consenso dell´altro genitore, che piuttosto si oppone a tale condotta, configuri un comportamento censurabile in relazione al quale il Giudice può ordinare al genitore, che ha messo "on line" le foto del figlio, di cancellarle immediatamente, oltre che, condannarlo a risarcire i danni al figlio e all´altro genitore che abbia agito in sua tutela.
Infatti, il Tribunale Mantovano afferma che tale comportamento, dal quale scaturisce da subito un danno all´immagine del minore, può esporre quest´ultimo ad un grave pregiudizio derivante già dalla semplice diffusione dell´immagine tra una platea indistinta di persone, pregiudizio che si intensifica di fronte alla possibilità di "taggare" tali immagini mettendole così a disposizione di una gruppo ancora più ampio e potenzialmente pericoloso di soggetti.
Tra l´altro la condotta può assumere una maggiore gravità se rapportata all´attuale fenomeno di utilizzo di tale materiale a fine pedopornografico a seguito dell´applicazione di procedimenti di fotomontaggio sulle immagini reperite "on line".
I Giudici di primo grado con tale ordinanza rafforzano, dunque, l´orientamento legale esistente in ordine alla tutela all´immagine del minore, il quale, ha diritto a tutelare la propria privacy non solo nei confronti di terzi soggetti ma anche nei confronti del genitore che pubblichi su internet le sue foto pur sapendo di potergli arrecare un pregiudizio, ciò, in relazione al fatto che il diritto all´immagine e alla riservatezza si acquisiscono sin dalla nascita e non con il raggiungimento della maggiore età.
Solo il consenso di entrambi i genitori potrebbe consentire una pubblicazione sui social delle immagini del bambino e sempre che tale pubblicazione non rappresenti un comportamento pregiudizievole nei confronti del figlio.
Nel caso in esame già nella fase di regolazione dei rapporti tra i coniugi la madre si era obbligata o non postare foto dei figli minori, ed addirittura a rimuovere quelle già pubblicate, avendo il suo comportamento scaturito le ire dell´ex convivente. Tale doglianza, reiterata dal padre, di fronte all´inottemperanza della donna rispetto a quanto stabilito a tal proposito in sede giudiziale, ha portato Il Tribunale ad accogliere senza indugio la richiesta di immediata inibitoria formulata dall´uomo.
L´immagine viene infatti tutelata dal codice della Privacy , costituendo un «dato personale» la cui diffusione integra una «interferenza nella vita privata», ossia una condotta penalmente rilevante.
I diritti del fanciullo trovano anche un´ulteriore tutela nalla Convenzione di New York del 1989 la quale prevede che : «Nessun fanciullo sarà oggetto di interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza e neppure di affronti illegali al suo onore e alla sua reputazione".
In definitiva, a detta della pronuncia del tribunale di Mantova, in caso di pubblicazione delle foto sui "social" il pregiudizio è " in re ipsa" per cui il Tribunale può disporre l´ordine di inibitoria e di rimozione al genitore che arreca il pregiudizio oltre che condannarlo a risarcire i danni al figlio e all´altro genitore che abbia agito per la salvaguardia del figlio stesso.
Si allega ordinanza.



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