La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile il ricorso, in relazione al quale era stata sollevata questione di legittimità costituzionale dal Tribunale dei minori di Bologna, riguardo il caso di una coppia formata da due donne, Eleonora Beck e Liz Joffe, che avevano contratto matrimonio negli Usa e che successivamente si erano trasferite proprio nel capoluogo emiliano chiedendo al Tribunale di quella città il riconoscimento della sentenza americana con cui il giudice aveva disposto l’adozione della figlia biologica di una delle due nei confronti dell’altra. Entrambe le figlie erano nate da fecondazione eterologa.
Lo ha reso noto stamane l´ufficio stampa della Corte Costituzionale in un proprio comunicato qui allegato.
In particolare, il Tribunale bolognese si era determinato a sollevare questione di legittimità costituzionale” - così recita l´ordinanza di rimessione - degli articoli 35 e 36 della legge 184/1983 (sulle adozioni internazionali) nella parte in cui “non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all´interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia“.
L´Avvocatura dello Stato, nel costituirsi in giudizio, aveva insistito nell´assunto per cui l´accoglimento dell´istanza di adozione di coppie omosessuali da parte dei Tribunali risponde in definitiva alla tutela stessa dei minori coinvolti, e che a tali esiti si era pervenuti mediante l´applicazione alla fattispecie delle disposizioni regolanti l´adozione in casi particolari.
La Corte Costituzionale ha invece rilevato che "Il Tribunale di Bologna ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri", facendo derivare da qui l´inammissibilità del ricorso.
Lo ha reso noto stamane l´ufficio stampa della Corte Costituzionale in un proprio comunicato qui allegato.
In particolare, il Tribunale bolognese si era determinato a sollevare questione di legittimità costituzionale” - così recita l´ordinanza di rimessione - degli articoli 35 e 36 della legge 184/1983 (sulle adozioni internazionali) nella parte in cui “non consentono al giudice di valutare, nel caso concreto, se risponda all´interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore, a prescindere dal fatto che il matrimonio stesso abbia prodotto effetti in Italia“.
L´Avvocatura dello Stato, nel costituirsi in giudizio, aveva insistito nell´assunto per cui l´accoglimento dell´istanza di adozione di coppie omosessuali da parte dei Tribunali risponde in definitiva alla tutela stessa dei minori coinvolti, e che a tali esiti si era pervenuti mediante l´applicazione alla fattispecie delle disposizioni regolanti l´adozione in casi particolari.
La Corte Costituzionale ha invece rilevato che "Il Tribunale di Bologna ha erroneamente trattato la decisione straniera come un’ipotesi di adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero (cosiddetta adozione internazionale), mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera, pronunciata tra stranieri", facendo derivare da qui l´inammissibilità del ricorso.
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