Di Patience Montefusco su Lunedì, 04 Aprile 2022
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Le SS.UU. si esprimono sullo stato di adottabilità del minore e sulla vittimizzazione secondaria

La sentenza Cass.-Civ.-S.U.-17.11.2021-n.-35110 ha affrontato i profili problematici in materia di "adottabilità del minore" e "vittimizzazione secondaria".

La vicenda della pronuncia in esame riguarda episodi di maltrattamenti in famiglia e atti di violenza messi in atto da un cittadino moldavo A.E.S.A., nei confronti di sua moglie M.C., dei figli di lei nati da precedente matrimonio e dell'unica figlia in comune, S.
Il Tribunale dei minorenni di Roma ha sospeso la responsabilità genitoriale di entrambi sulla minore S. e sugli altri tre figli della donna.
Dopo l'avvio della procedura di dichiarazione dello stato di abbandono della minore S., la bambina è stata affidata alle cure di altra famiglia e dichiarata adottabile.


 Una volta confermato tale provvedimento in appello, i genitori della minore S. hanno proposto ricorso per Cassazione e il giudizio è stato rimesso alle Sezioni Unite.

Il primo aspetto trattato in sede di ricorso ha riguardato la sussistenza o meno della giurisdizione italiana, poiché la minore S. aveva cittadinanza straniera, pur essendo nata e residente in Italia.
In base alle norme del diritto internazionale privato (artt. 38-42 L. n. 218 del 1995) è stata riconosciuta la giurisdizione italiana.


 Le SS.UU. hanno ritenuto che il procedimento di adozione a carico della minore, insieme alla sospensione della responsabilità genitoriale della donna, si traduca in una forma di "vittimizzazione secondaria".

Pertanto, la Corte di Cassazione a S.U. ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione e pronunciato il seguente principio di diritto: "il ricorso alla dichiarazione di adottabilità di un figlio minore , ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 15, è consentito solo in presenza di fatti gravi, indicativi, in modo certo, dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma dell'art. 8 della stessa legge, che devono essere specificatamente dimostrati in concreto, e dei quali il giudice di merito deve dare conto nella decisione, senza possibilità di dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure formulati da esperti della materia, non basati si precisi elementi fattuali"; "in forza della normativa espressa dall'art. 7 della Carta di Nizza, art. 8 della CEDU e art. 18 della Convenzione di Istanbul, e delle pronunce della Corte EDU in materia, una pronuncia di stato di abbandono di un minore, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 8, non può essere in alcun caso fondata sullo stato di sudditanza e di assoggettamento fisico e psicologico in cui versi uno dei genitori, per effetto delle reiterate e gravi violenze subite dall'altro".