I Supremi Giudici di Cassazione con la recente ordinanza n. 1887 del 2019 hanno precisato come al fine di dichiarare l'adottabilità del minore sia necessario valutare l'attualità e la concretezza dello stato di abbandono che ne forma il presupposto.
Nella medesima prospettiva il Giudice deve comunque procedere all'ascolto dello stesso quando ritenga ciò necessario e non pregiudizievole per il minore, sostanziandosi proprio nell'ascolto il concreto riconoscimento del diritto del minore a "partecipare attivamente" nei giudizi che lo riguardano in prima persona sia in primo grado che anche in sede di gravame, secondo una visione nuova del minore come portatore diretto di bisogni ed esigenze dalle quali l'organo giudicante non può prescindere.
Il diritto del minore di crescere nell'ambito della propria famiglia d'origine, considerata l'ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, è tutelato dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, ragione questa per cui il giudice di merito deve, prioritariamente, tentare un intervento di sostegno diretto a rimuovere situazioni di difficoltà o disagio familiare e, solo quando, a seguito del fallimento del tentativo, risulti impossibile prevedere il recupero delle capacità genitoriali entro tempi compatibili con la necessità del minore di vivere in uno stabile contesto familiare, è legittima la dichiarazione dello stato di adottabilità (Cass. 22589/2017; Cass. 6137/2015)
Nel caso "de quo" i Supremi Giudici chiamati a dirimere la delicatissima questione fanno un ulteriore passo in avanti sottolineando, in linea con i costanti arresti giurisprudenziali in materia, come non possa configurarsi alcuno stato di abbandono dal quale possa scaturire la conseguente adottabilità dei minori nei casi in cui, come quello di specie, la situazione di assoluto disagio dei minori, evidenziata dai giudici d'Appello, va riferita ad un contesto passato e non alla situazione attuale.
Nel caso sottoposto all'attenzione dei Giudici di Piazza Cavour risulta, tra l'altro, molto chiaro l'intento della madre di recuperare il rapporto genitoriale, cosa tra l'altro documentata da una relazione dei servizi sociali testimoniante l' interesse della donna alla ricostruzione del rapporto materiale ed affettivo con la prole.
Proprio da tale circostanza i Giudici di Piazza Cavour giungono alla considerazione che in Corte d'Appello è stato trascurato tale dato fondamentale relativo proprio alla mancata attualità della condotta di abbandono contestata.
In tale prospettiva gli Ermellini evidenziano come sia necessario svolgere una dettagliata analisi della situazione attuale dalla quale emerga l'eventuale persistenza della condotta e non la mera preesistenza della stessa, procedendo, ove necessario, anche all'audizione dei minori al fine di ben valutare le loro esigenze.
Si allega ordinanza.
Avv. Alessandra Garozzo