Con sentenza n. 31668/2016, resa in esito all´udienza del 23/06/2016 e depositata il 21 luglio 2016, le Sezioni unite Penali della Corte di cassazione hanno affermato il principio di diritto, secondo cui integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale (nella specie davanti al Giudice di pace) del querelante previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l´eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela.
Si allega Sentenza
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