Nessun assegno deve essere riconosciuto all´ex moglie solo in virtù dello squilibrio economico tra gli ex coniugi.
Tale principio è stato affermato dalla Suprema Corte, in tema diritto all´assegno divorzile, con la recente ordinanza n. 30257 del 2017 che, in conformità agli ultimi arresti giurisprudenziali, precisa come nessun rilievo possa essere attribuito al divario economico tra i coniugi, per l´attribuzione dell´assegno divorzile.
L´assegno divorzile assume infatti nella giurisprudenza recente una ben precisa connotazione assistenzialistica; non è cioè concesso per consentire all´ex di mantenere il tenore di vita goduto nel corso del matrimonio, ma per consentirle una vita parimenti dignitosa.
In tal senso né i Giudici territoriali né i Giudici di Piazza Cavour, chiamati a dirimere la "vexata quaestio", accolgono le doglianze dell´ ex moglie che rivendica il diritto all´assegno divorzile, revocato in Appello.
Nello caso de quo, infatti, i coniugi erano separati da molti anni, la donna non aveva mai chiesto nulla a seguito della separazione a titolo di mantenimento, ed aveva continuato a condurre una vita del tutto dignitosa, libera ed autonoma, anche a seguito della detta rottura del vincolo matrimoniale, né in alcun modo la stessa aveva fornito prova del contrario.
In questo contesto nessun rilievo è stato attribuito dai Giudici territoriali e dai Supremi Giudici di Cassazione al lamentato divario reddituale tra i coniugi.
Infatti, il processo bifasico cui i Supremi Giudici fanno riferimento in ordine all´attribuzione del dell´ assegno divorzile, nel caso di specie, si arresta alla prima fase ossia all´individuazione dell´"an", non essendovi "ab origine" i presupposti per il riconoscimento del detto assegno.
La Corte di Cassazione alla luce di quanto detto rigetta il ricorso dell´ex moglie confermando la revoca dell´assegno divorzile.
Si allega ordinanza.
Alessandra Garozzo
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