Di Alessandra Garozzo su Lunedì, 05 Agosto 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Spetta l’indennizzo anche senza istanza di accelerazione

Il Giudice delle leggi ha sentenziato con sentenza n. 169/2019 sull'indennizzo previsto dalla Legge Pinto nel processo penale. La dichiarazione di incostituzionalità riguarda il fatto che la domanda per l'indennizzo medesimo fosse agganciata al prodromo dell'istanza di accelerazione. Osserva la Consulta che la predetta istanza non ha in sé alcun carattere tale da catalizzare il procedimento e che lo stesso può svolgersi anche oltre un termine congruo senza che ciò implichi delle responsabilità. Nel caso di specie v'erano state quattro ordinanze nelle quali una Corte d'Appello aveva negato l'indennizzo in quanto non era stata proposta l'istanza di accelerazione entro i termini. 

 Era stata poi la Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ad aver sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 comma 2 quinquiens lett. e) della L. n. 89/2001 (nota come Legge Pinto) nella parte in cui prevedeva per l'indennizzo la presentazione dell'istanza di accelerazione qualora fosse stato superato il termine previsto all'art. 2 bis della legge medesima: la norma difatti chiaramente disconosceva l'indennizzo se l'istanza non fosse stata presentata entro trenta giorni dallo "scadere" del termine ragionevole. Rilevava la Suprema Corte che la disposizione censurata si poneva in contrasto con l'art. 117 comma 1 Cost. e in relazione agli artt. 6 par. 1, 13 e 46 par. 1 CEDU; opinava inoltre che l'istanza non avesse alcuna funzionalità in termini di accelerazione e si presentasse invece come una semplice manifestazione di volontà.

L'Avvocatura di Stato invece eccepiva la non manifesta fondatezza della questione per il fatto che l'istanza di accelerazione non fosse un onere spropositato e che non vi fosse alcun obbligo per il legislatore nazionale di allinearsi alle interpretazioni della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La Corte Costituzionale senza preamboli dichiara l'incostituzionalità della disposizione sopra censurata in relazione all'art. 117 comma 1 Cost. e agli artt. 6 par. 1 e 13 CEDU: la suddetta disposizione ha contenuto analogo all'art. 54 comma 2 D.L. n. 112/2008 conv. inL. n 133/2008 già dichiarato incostituzionale da una pronuncia precedente (sent. 34/2019) poiché nel processo amministrativo la domanda di indennizzo ex Legge Pinto era sottesa alla proposizione dell'istanza di prelievo. Richiamandosi alle osservazioni di detta pronuncia e alla giurisprudenza della Corte EDU, la Consulta asserisce che la legittimità di meccanismi di accelerazione dei procedimenti deve essere collegata alla loro effettività non potendosi ammettere quelli che hanno solo l'aspetto formale di dichiarazione dei propri intendimenti. La presentazione difatti dell'istanza può avere un riverbero solo sull'ammontare dell'indennizzo ma non già sulla possibilità di presentare la relativa domanda.