Di Alessandra Garozzo su Lunedì, 25 Febbraio 2019
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Spetta al figlio che non vuole frequentare il genitore l’assegno di mantenimento?

A questo delicato interrogativo hanno dato una risposta di recente i Supremi Giudici di Cassazione con l'ordinanza n. 2735 del 2019, con la quale hanno evidenziato come il rifiuto del figlio di frequentare il genitore non esoneri quest'ultimo dal versamento dell'assegno di mantenimento e da quel generico obbligo di assistenza che comunque incombe sui genitori.

Nel caso"de quo", dove il padre, deluso dal rifiuto della figlia di instaurare un rapporto con lui, chiede la revisione dell'assegno di mantenimento disposto in primo grado, ed i Giudici territoriali sanciscono una riduzione dello stesso, l'uomo aveva proposto ricorso in base alla considerazione che non fosse stata tenuta nel giusto conto la volontà della figlia di non frequentarlo. 

I Giudici di Piazza Cavour chiamati a dirimere la "vexata quaestio"non hanno, però, accolto le doglianze dell'uomo ritenendo del tutto irrilevante il rifiuto della figlia di non frequentare il padre, non esonerando ciò il padre dai doveri incombenti nei confronti della prole( mentre, in ordine invece al "quantum" dell'assegno già i giudici di "seconde cure" avevano provveduto alla riduzione del detto assegno in ragione dell'entità del reddito delle parti, prescindendo dal tenore di vita familiare in corso di convivenza) .

Gli Ermellini in tale valutazione hanno tenuto in considerazione il principio di proporzionalità, sancito all'articolo 337 ter del codice civile, secondo il quale il Giudice tiene conto nella determinazione dell'assegno di determinati parametri tra cui le esigenze del figlio, il tempo di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche dei genitori. 

Ciò detto ne deriva il principio per cui il rifiuto della prole di frequentare il genitore non è di per sé valevole a giustificare le inadempienze dello stesso, che sarà comunque tenuto a versare l'assegno di mantenimento al figlio anche se quest'ultimo abbia deciso di non frequentarlo, seppure, tale circostanza assieme ad altri parametri sarà valutata obiettivamente in sede di determinazione del quantum dell'assegno di mantenimento (art. 337-ter, co. 4, c.c. e, in precedenza, art. 155, co. 4, c.c.).

Si allega Ordinanza.

Avv.Alessandra Garozzo