Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 27 Luglio 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - diritto di famiglia e minorile

Spese straordinarie per i figli: quali sono e quando vanno concordate

Inquadramento normativo: art. 337-ter c.c.; Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare del Consiglio Nazionale Forense, 14 luglio 2018.

Doveri dei genitori: Ai sensi dell'art. 337-ter c.c., il giudice fissa la misura e il modo con cui ciascuno dei genitori deve contribuire al mantenimento dei figli, considerando, tra l'altro, le sue attuali esigenze, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori, le risorse economiche di quest'ultimi nonché la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Generalmente si includono nell'assegno periodico di mantenimento solo le spese ordinarie e non anche quelle straordinarie, poiché in tal caso si rischierebbe di recare pregiudizio alla prole, in quanto le spese straordinarie, per loro natura, necessitano di interventi economici straordinari.

Le spese straordinarie sono ripartite tra i coniugi nella misura del 50% del loro ammontare (in rari casi la giurisprudenza ha disposto l'addebito degli oneri complessivi ad uno solo dei coniugi)

Spese ordinarie e straordinarie: sono ordinarie, le spese destinate a soddisfare i bisogni e le normali esigenze di vita quotidiana della prole; esse rientrano nell'assegno erogato per il mantenimento.

Sono ritenute, invece, straordinarie le spese caratterizzate da occasionalità, gravosità o voluttuarietà che restano fuori dall'importo erogato a titolo di mantenimento: si tratta di tutti quegli esborsi necessari a far fronte ad eventi imprevedibili o addirittura eccezionali, ad esigenze non rientranti nelle normali consuetudini di vita dei figli o comunque non ricorrenti, non quantificabili e determinabili in anticipo, ovvero di apprezzabile importo rispetto al tenore di vita della famiglia e alle capacità economiche dei genitori.

Ad eccezione delle spese mediche indifferibili ed urgenti, tutte le altre spese straordinarie, per essere rimborsate al genitore che le ha anticipate, devono essere preventivamente concertate tra i coniugi, al fine di evitare i conflitti nascenti di fronte alle richieste di rimborso sostenute da uno dei due per gli esborsi non decisi concordemente, ma in maniera unilaterale.

 Protocolli dei Tribunali e linee guida del CNF: i genitori spesso entrano in conflitto in relazione all'individuazione delle spese che rientrano nel mantenimento ordinario dei figli e di quelle straordinarie extra assegno. Le definizioni fornite dalla giurisprudenza non risolvono tutti i casi pratici e spesso accade che la spesa straordinaria sostenuta dal genitore collocatario sia ritenuta dall'altro coniuge semplice spesa ordinaria rientrante nell'assegno di mantenimento; ancor più frequentemente si contesta che la spesa straordinaria non era stata concordata.

Per trovare una soluzione preventiva a queste controversie e per facilitare l'individuazione delle categorie di spesa, molti uffici giudiziari, in collaborazione con i consigli dell'ordine degli avvocati e delle associazioni specialistiche, hanno inserito nei protocolli sui procedimenti di famiglia l'elenco delle spese che si devono considerare straordinarie, dando anche indicazioni se sono soggette o meno al preventivo consenso.

Anche il CNF ha approvato delle linee guida – elaborate con la Commissione famiglia e le associazioni di settore – per la "regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare".

Di seguito è riportata la tripartizione compiuta dal CNF, con indicazione delle modalità per ottenere il rimborso.

Spese ordinarie: sono quelle relative a:

vita quotidiana: vitto; abbigliamento; contributo per spese dell'abitazione, utenze incluse; ricarica cellulare; spese per la cura degli animali domestici dei figli (salvo che questi siano stati donati successivamente alla separazione o al divorzio); baby sitter, se già esistenti nell'organizzazione familiare;

istruzione: spese per tasse scolastiche (ad eccezione di quelle universitarie); materiale scolastico di cancelleria; mensa; uscite didattiche, organizzate dalla scuola in ambito giornaliero; prescuola e doposcuola, se già presenti nell'organizzazione familiare prima della separazione o conseguenti al nuovo assetto determinato dalla cessazione della convivenza, a condizione che si tratti di spesa sostenibile;

salute: medicinali da banco (compresi antibiotici, antipiretici, medicinali per la cura di patologie ordinarie e stagionali);

trasporti: spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro); carburante;

extra: trattamenti estetici (parrucchiere ed estetista), attività ricreative abituali(cinema, feste, attività conviviali).

Spese straordinarie senza consenso: sono quelle riguardanti:

istruzione: libri scolastici;

salute: spese sanitarie urgenti; acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco; spese per interventi chirurgici indifferibili (sia presso strutture pubbliche che private); spese ortodontiche, oculistiche, e sanitarie effettuate presso il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato; spese protesiche;

trasporto: spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori.

 Spese straordinarie con consenso: vi rientrano:

istruzione: iscrizioni e rette di scuole private; iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative per fuori sede di università pubbliche e private; ripetizioni; frequenza del conservatorio o di scuole formative; master e specializzazioni post universitari; frequentazione del conservatorio o di scuole formative; spese per la preparazione agli esami di abilitazione o alla preparazioni di concorsi (acquisto libri, dispense ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola; servizio baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza; viaggi studio e d'istruzione, soggiorni all'estero per motivo di studio; corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;

salute: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi clinici, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia.

sport: attività sportive comprensive dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica

attività ludiche o parascolastiche: corsi di attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private.

Chiudono l'elenco le spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

Focus: tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate.

Rimborso: è dovuto pro quota – al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse – entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta.

In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (tramite sms, email, fax, PEC, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta; in difetto di riscontro, il silenzio si intenderà come consenso alla spesa.

Assegni familiari: sono attribuiti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, al genitore collocatario in via prevalente dei figli, anche se materialmente erogati dal datore di lavoro dell'altro genitore, salvo diverso accordo.

Detrazione: le spese straordinarie sono detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle spese stesse. Anche gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato relativamente a spese scolastiche e/o sanitarie alla prole, andranno a beneficio di entrambi i genitori nella medesima proporzionale quota di riparto delle spese straordinarie.

Messaggi correlati