Di Redazione su Martedì, 26 Aprile 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Specializzazioni Avvocati, T.A.R. Lazio annulla regolamento: accolto ricorso Avvocatura

E´ quanto deciso dal T.A.R. Lazio, Sezione I, con Sentenza 14 aprile 2016, n. 4424, decidendo il ricorso del 2015, proposto dall´Organismo unitario dell´avvocatura italiana contro
Il Ministero della giustizia per l´annullamento del decreto ministeriale 12 agosto 2015, n. 144, "Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell´articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247", pubblicato su G.U. n. 214 del 15 settembre 2015.
Premesso che la legge n. 247 del 31 dicembre 2012 aveva dettato la nuova disciplina dell´ordinamento della professione forense, prevedendo, all´art. 9, la possibilità per gli avvocati di
conseguire il titolo di avvocato specialista, e che il 12 agosto 2015, il Ministero della giustizia aveva adottato il decreto ministeriale contenente il “Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell´articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”, l´Organismo unitario dell´avvocatura italiana (Oua) e l´avvocato Mirella (Maria) Casiello avevano impugnato il suddetto decreto ministeriale, articolando sette motivi di doglianza.
Con il primo, sostenendo l´illegittimità costituzionale dell´art. 1, comma 3, della legge n. 247/2012, con riferimento all´art. 117 comma 3 e all´art. 6 della Costituzione, con gli altri sei
motivi censurando singole previsioni regolamentari, ed in particolare sostenendo l´illegittimità: a) della previsione di un colloquio presso il Consiglio nazionale forense al fine di conseguire il titolo per comprovata esperienza professionale, b) della previsione che limita il numero massimo di specializzazioni conseguibili, c) dell´individuazione dei settori di specializzazione, d)
dei requisiti per l´ottenimento ed il mantenimento del titolo, contestati pure sotto il profilo della disparità di trattamento tra le varie categorie di aspiranti specialisti, e)
della disposizione transitoria ed f) della clausola finale di invarianza finanziaria.
Il T.A.R., con la sentenza in commento, ha respinto la prima censura, ritenendo che la disciplina dettata dalla legge e poi dal regolamento in materia di professione di avvocato attengano a livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili che, come tali, devono essere garantiti in maniera identica su tutto il territorio nazionale.
Respinta anche la seconda censura, il T.A.R. ha invece ritenuto meritevole di positiva delibazione la terza, con cui i ricorrenti avevano censurato l´art. 3 del regolamento, contente la suddivisione dei settori di specializzazione, la quale, a loro giudizio, sarebbe stata intrinsecamente irragionevole ed arbitraria, oltre che illogicamente omissiva di discipline giuridiche oggetto di codificazione (diritto dei consumatori) o di discipline oggetto di giurisdizioni dedicate (Corte dei conti), ciò che paleserebbe l´assenza di parametri oggettivi di riferimento per l´individuazione degli stessi.
Secondo il Collegio, né dalla mera lettura dell´elenco, né dalla relazione illustrativa del Ministero è dato cogliere quale sia il principio logico che ha presieduto alla scelta delle diciotto
materie. Ed infatti non risulta rispettato né un criterio codicistico, né un criterio di riferimento alle competenze dei vari organi giurisdizionali esistenti nell´ordinamento, né infine un criterio di coincidenza con i possibili insegnamenti universitari, più numerosi di quelli individuati dal decreto.
D´altra parte, ha aggiunto il Tribunale, l´incompletezza dell´elenco era stata già rilevata dal Consiglio di Stato che si era pronunciato in sede consultiva sullo schema di regolamento, con rilievo al quale il Ministero si era adeguato in maniera solo parziale.
Impossibile, ha concluso sul punto il Collegio, condividere l´argomentazione difensiva spesa dall´amministrazione e dagli interventori ad opponendum, secondo cui la censura impingerebbe in una valutazione di merito riservata all´amministrazione, dato che le valutazioni e le scelte rimesse all´attività regolamentare non possono sottrarsi al rispetto dei principi di intrinseca ragionevolezza e di adeguatezza rispetto allo scopo perseguito.
Il T.A.R. ha quindi annullato in parte qua l´art. 3 del regolamento.
Ritenute infondate tutte le altre doglianze, il Collegio ha accolto il ricorso annullando le previsioni contenute nell´art. 3, comma 1, del regolamento impugnato, dalla lettera a) alla lettera t).
In allegato Sentenza
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