Di Rosalia Ruggieri su Sabato, 11 Giugno 2022
Categoria: Famiglia e Conflitti

Sospensione dalla responsabilità genitoriale di un padre divorziato, SC: “Il minore è parte del processo e va sempre nominato un curatore”

 Con l'ordinanza n. 12802 dello scorso 21 aprile, la VI sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità procedurale di un giudizio vertente sulla sospensione dalla responsabilità genitoriale di un padre divorziato, ha dichiarato nullo il procedimento instauratosi perché il minore non era stato rappresentato da un curatore.

Si è difatti, precisato che nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., al fine di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria in quel procedimento.

Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla decisione emessa dal Tribunale di Trieste che, in un giudizio inerente alla modifica delle condizioni di divorzio, stabiliva la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale e l'affidamento in via esclusiva del figlio alla madre, con collocamento dello stesso presso quest'ultima, e diritto del padre di vederlo e tenerlo con sé, secondo le modalità ed i tempi dettati dai Servizi Sociali.

La decisione veniva confermata dalla Corte d'appello di Trieste.

Avverso il summenzionato decreto, il padre proponeva ricorso per Cassazione, deducendo la violazione e/o falsa applicazione, dell'art. 12 della Convenzione di New York, dell'art. 6 della Convenzione di Strasburgo e degli artt. 315 bis, 336 bis e 337 octies c.c., per aver la Corte d'appello ritenuto di provvedere sulla sospensione dalla responsabilità genitoriale senza aver ascoltato il minore, di anni undici.

 La Cassazione condivide la posizione del ricorrente.

Premesso che il figlio minore è parte necessaria del procedimento, coerentemente con il disposto di cui all'art. 12 comma 2, della Convenzione sui diritti del fanciullo, la Cassazione ricorda come in tutti i procedimenti che riguardano minori, deve essere loro garantito il contraddittorio, attraverso la nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del minore, ex art. 78 c.p.c.: tale previsione si applica non solo nei casi in cui si profili un conflitto di interessi tra il minore e i suoi rappresentanti legali (genitori o tutore), ma anche in quei casi ( azioni di status e procedimenti di adottabilità) in cui specifiche disposizioni normative prevedono la nomina di un curatore speciale; laddove, invece, difettino predeterminazioni in tal senso, come nelle ipotesi di separazione personale, divorzio, regolamentazione dell'affidamento e del mantenimento dei figli, il contraddittorio può essere garantito attraverso la previsione che il minore, parte in senso sostanziale ma che non acquisisce anche la qualità di parte in senso formale, debba essere ascoltato.

In particolare, la Cassazione specifica che, nei giudizi relativi all'adozione di provvedimenti limitativi, ablativi o restitutivi della responsabilità genitoriale riguardanti i genitori, sussiste in re ipsa un conflitto d'interessi del minore verso entrambi i genitori, tanto che, ove non sia stato nominato un tutore provvisorio, va disposta la nomina di un curatore speciale ex art. 78 c.p.c., al fine di assicurare il contraddittorio anche nei confronti del minore, parte necessaria in quel procedimento, tramite un rappresentante diverso dai genitori, in ragione del concreto conflitto di interessi evidenziatosi tra la posizione del figlio e quella dei/del genitori/e inadempienti/e ai doveri genitoriali in pregiudizio per il bambino e, per ciò stesso, non più idonei/o a rappresentarlo.

L'omessa nomina del curatore, allorché ne concorrano le condizioni, comporta la nullità del giudizio per mancata costituzione del rapporto processuale e violazione del contraddittorio

Con specifico riferimento al caso sottoposto al suo esame, la Corte rileva come fosse necessario provvedere alla nomina di un curatore speciale che provvedesse alla cura degli interessi del minore: il procedimento sulla modifica delle condizioni di divorzio, difatti, era stato validamente iniziato (con il minore normalmente rappresentato dai genitori anche per le controversie concernenti l'esercizio della responsabilità genitoriale), ma si era concluso, in primo grado, con una pronuncia di affidamento del minore in via esclusiva alla madre, con sospensione della responsabilità genitoriale del padre nei confronti del figlio.

In coerenza con i principi in tema di rituale instaurazione del contraddittorio nei confronti del minore nei procedimenti de potestate, il Tribunale, nel momento in cui aveva accertato gli effetti pregiudizievoli per il bambino, tali da essere prodromici all'adozione di un provvedimento ex art. 333 c.c., sia pure nei riguardi di uno solo dei genitori, avrebbe dovuto previamente provvedere, stante la sopravvenuta insorgenza del conflitto di interessi, alla nomina di un tutore provvisorio o di un curatore speciale del figlio, ai sensi dell'art. 336 c.c., comma 4.

La sentenza in commento rileva, quindi, la nullità del procedimento, ex artt. 354, comma 1, c.p.c., non essendosi il contraddittorio instaurato nei confronti di tutte le parti del procedimento, tra cui anche il minore: la mancata partecipazione del minore ai due gradi di merito, che avrebbe dovuto essere assicurata attraverso la nomina di un curatore speciale che ne rappresentasse gli interessi, ha determinato, difatti, un insanabile vizio procedurale dell'intero giudizio, con la conseguente cassazione del decreto impugnato.

In conclusione, la Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio, cassa il decreto impugnato, con rinvio al Tribunale di Trieste, in diversa composizione, che provvederà all'integrazione del contraddittorio nei confronti del minore ed alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. 

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