Si è difatti rilevato che "la costruzione di un soppalco rientra nell'ambito degli interventi edilizi minori, per i quali non è richiesto il permesso di costruire, allorquando sia insuscettibile di incrementare la superficie dell'immobile, ossia allorquando lo spazio realizzato col soppalco consista in un vano chiuso, senza finestre o luci, di altezza interna modesta, tale da renderlo assolutamente non fruibile al soggiorno delle persone".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Scafati emanava una ordinanza con cui ingiungeva la demolizione di un soppalco realizzato all'interno di una autorimessa, irrogando al contempo la sanzione pecuniaria di € 500,00.In particolare, veniva contestata al proprietario la realizzazione, in assenza di valido titolo edilizio, di un soppalco in ferro e legno, accessibile con una scala in ferro/legno di m 4,10 x 2,22 di dimensioni per un'altezza interna di m 1,52.
Ricorrendo al Tar, il proprietario impugnava il provvedimento amministrativo con cui si era ingiunta la demolizione del soppalco realizzato all'interno dell'autorimessa, deducendo sia la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento sia l'inapplicabilità del regime abilitativo del permesso di costruire, e, quindi, della sanzione demolitoria, essendo configurabile a guisa di mero deposito-ripostiglio.
Il Tar condivide tale ultima censura del ricorrente.
Il Collegio premette che l'ordinanza di demolizione ha natura di atto urgente dovuto e rigorosamente vincolato, non implicante valutazioni discrezionali, risolvendosi in meri accertamenti tecnici, fondato, cioè, su un presupposto di fatto rientrante nella sfera di controllo del soggetto interessato; alla luce di tanto, l'ordinanza non richiede apporti partecipativi del soggetto interessato, il quale – nel caso di procedimenti repressivi, ove vi è la preventiva contestazione dell'abuso – viene, in ogni caso, posto in condizione di interloquire con l'amministrazione prima di ogni definitiva statuizione di rimozione d'ufficio delle opere abusive.