Lo ha stabilito, con Sentenza n. 12478 resa in esito all´udienza del 19 novembre 2015, depositata il 24 marzo 2016, la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione, pronunciandosi in merito alla responsabilità dei componenti della Commissione Nazionale per la Previsione e la Prevenzione dei Grandi Rischi per i decessi e le lesioni conseguite al terremoto verificatosi in L’Aquila, il 6 aprile 2009.
Confermando la sentenza di appello, la Suprema Corte ha, tra l´altro, affermato la configurabilità, anche nell´ambito dei reati colposi, della c.d. “causalità psichica”, da ricostruirsi sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, cui deve necessariamente far seguito il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto.
Nella specie, la Corte ha riconosciuto un nesso di derivazione causale tra le informazioni, imprecise e contraddittorie, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica fornite da uno degli imputati alla cittadinanza e la decisione di alcune delle vittime di rimanere in casa nonostante il protrarsi delle scosse sismiche.
Confermando la sentenza di appello, la Suprema Corte ha, tra l´altro, affermato la configurabilità, anche nell´ambito dei reati colposi, della c.d. “causalità psichica”, da ricostruirsi sulla base di consolidate e riscontrabili massime di esperienza, cui deve necessariamente far seguito il rigoroso e puntuale riscontro critico fornito dalle evidenze probatorie e dalle contingenze del caso concreto.
Nella specie, la Corte ha riconosciuto un nesso di derivazione causale tra le informazioni, imprecise e contraddittorie, sulla pericolosità e sui futuri sviluppi dell’attività sismica fornite da uno degli imputati alla cittadinanza e la decisione di alcune delle vittime di rimanere in casa nonostante il protrarsi delle scosse sismiche.
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