Riferimenti normativi: Art.70 D.Lgs.n.546/92 – L.n.190/2014
Focus: A distanza di anni la vicenda dei rimborsi per il "sisma 90", che quell'anno colpì la Sicilia orientale, è viva e attuale dato che ancora oggi molti contribuenti o gli eredi attendono che le loro istanze di rimborso siano evase. Infatti, pur in presenza di sentenze a loro favorevoli emesse dalla Commissione tributaria regionale e dalla Corte di Cassazione, ancor oggi si perpetua la disparità di trattamento tra chi ha già riscosso il rimborso disposto in via amministrativa dall'Agenzia delle Entrate e chi, nonostante la pronuncia di sentenze passate in giudicato, non ha riscosso ancora nulla, oppure solo il 50% del 90% del rimborso richiesto all'Amministrazione finanziaria.
Principi generali: Per venire incontro alla popolazione colpita da calamità naturale, la legge di stabilità 2015 ha previsto all'art.1, comma 665, che i soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990 che hanno versato imposte per il triennio 1990-1992 per un importo superiore al 10% previsto dall'art. 9, comma 17, della Legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, abbiano diritto al rimborso di quanto indebitamente versato. A tal fine, in favore dei soggetti delle provincie di Catania, Ragusa e Siracusa, colpite dal sisma '90 è stato stanziato un fondo di 90 milioni disposto dell'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. In alcuni casi l'Agenzia delle Entrate, all'esito della disamina compiuta unilateralmente e discrezionalmente in ordine alle istanze presentate dai contribuenti entro l'1 marzo 2010, secondo l'ordine cronologico previsto dal provvedimento direttoriale del 26/9/2017, ha convalidato il rimborso richiesto dal contribuente, in sede di procedimento amministrativo, provvedendo al pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'art.16 octies del D.L.n.91/17, convertito in L.n.123/2017. In altri casi, invece, i contribuenti attendono che l'Amministrazione finanziaria convalidi il rimborso del 90% delle imposte Irpef e Ilor, versate negli anni 1990-1991-1992, non ancora eseguito pur in presenza di sentenza favorevole al contribuente passata in giudicato.
Cosa può fare in tal caso il contribuente per tutelare i suoi diritti? Può ricorrere al giudizio di ottemperanza nei confronti dell'Agenzia delle Entrate. In tal caso solo una puntuale indicazione del quantum richiesto all'Amministrazione Finanziaria consente di stabilire se il comportamento tenuto da quest'ultima possa considerarsi elusivo della decisione del giudice tributario.
Giudizio di ottemperanza: L'Amministrazione Finanziaria, in base al principio di legalità dell'azione amministrativa sancito dall'art. 97 della Costituzione, dovrebbe eseguire spontaneamente l'obbligo posto a suo carico dalla decisione del giudice tributario. Se non interviene l'adeguamento spontaneo della stessa il contribuente deve ricorrere al giudizio di ottemperanza che, a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs.n.156/2015 alla disciplina del processo tributario di cui al D. Lgs. 546/1992, è previsto quale unico rimedio esperibile in materia di esecuzione coattiva delle sentenze tributarie, ancorché non definitive.
Il giudizio di ottemperanza si caratterizza per il fatto di essere anche un giudizio di merito, e come tale consente al giudice di sostituirsi, direttamente o per il tramite di un commissario ad acta, all'Amministrazione Finanziaria. I presupposti del ricorso per ottemperanza, secondo il disposto dell'art.70 D.Lgs. n.546/92, sono: 1) l'inutile decorso del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento o, in mancanza, il decorso di trenta giorni dalla messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario; 2) una sentenza la cui esecuzione richieda una specifica attività non posta in essere dall'ufficio soccombente (rimborso, riconoscimento di un beneficio, correzione delle risultanze catastali). Nonostante il tenore letterale dell'art.70 del D.Lgs. n.546/92 prescriva, quale ulteriore requisito, il passaggio in giudicato della sentenza, anche se si tratta di giudicato parziale, il ricorso per ottemperanza può essere esperito anche nelle ipotesi di sentenze non definitive, per il combinato disposto degli artt. 67, 68 e 69 del D.Lgs. n. 546/92. In ogni caso, la possibilità di agire in ottemperanza per l'adeguamento dell'Amministrazione al giudicato è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale prevista per l'estinzione dell'obbligazione tributaria. Infatti, ex art.2953 c.c., la prescrizione dei diritti derivati da sentenze, indipendentemente dal fatto che il diritto fatto valere sia assoggettato ad un termine diverso, è quella ordinaria decennale, ed è, perciò, esclusa qualora l'obbligo si sia ormai estinto per prescrizione ovvero per altre ragioni.
La competenza per il giudizio di ottemperanza spetta al giudice monocratico in caso di pagamento di somme di importo fino a ventimila euro e in materia di pagamento delle spese di giudizio ( art.70, c.10 bis, D. Lgs. n.546/1992 ). In particolare, è competente la Commissione Tributaria Provinciale che ha pronunciato la sentenza, se non appellata o il cui appello si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità, di improcedibilità o di estinzione del giudizio stesso. In ogni altro caso, la competenza spetta alla Commissione Tributaria Regionale.Qualora lo ritenga opportuno, il Collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario ad acta nella persona di un esperto della materia oggetto di contenzioso, definendone i poteri nell'atto di nomina, e fissando un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi. Il giudizio di ottemperanza, infine, viene dichiarato chiuso dal Collegio con ordinanza, per avvenuta esecuzione della sentenza.
La Commissione tributaria regionale- sezione staccata di Catania – sez. 5- si è pronunciata sulla questione di cui ci occupiamo con la sentenza n.2228/2019 del 4/7/2019 in merito ad una richiesta di ottemperanza di una sentenza definitiva depositata nel 2016, con la quale era stato riconosciuto il diritto del ricorrente al rimborso del 90% dell'Irpef versata negli anni 1990-1991-1992. Essa ha rigettato le motivazioni dell'Agenzia delle Entrate che, costituitasi in giudizio, ha dichiarato di aver ottemperato alla sentenza per effetto della convalida del rimborso richiesto e di aver provveduto al pagamento della somma pari al 50% dell'importo dovuto, ai sensi dell'16 octies del D.L.n.91/17, convertito in L.n.123/2017.
La Commissione, in buona sostanza, ha ritenuto che, a fronte del mancato pagamento integrale delle somme riconosciute in sentenza a favore del ricorrente, a nulla vale la convalida dell'Agenzia delle Entrate del rimborso della somma pari al 50% dell'importo dovuto. Di conseguenza, essa ha nominato un commissario ad acta per l'esecuzione della sentenza, condannando l'Amministrazione Finanziaria anche al pagamento delle spese di lite. Dalla motivazione del giudice monocratico si rileva che: " … quanto alla questione dell'ammontare del 50%di cui all'art 16-octies D.L. 20/06/2017 n. 91 convertito nella legge 3/8/2017 n. 123,non si può tener conto di tale disposizione in quanto in mancanza di disposizione transitorie non incide sui giudizi in corso l'introduzione, con legge sopravvenuta, di un diverso procedimento amministrativo di rimborso, come ha statuito con orientamento consolidato la giurisprudenza di legittimità (Cass.,Sez. V, sent. nn.11943 -14064 del 2012; nn.7641 - 27185 del 2014 e nn. 8373 del 2015; Cass., sez. V, ordinanza n. 4291 del 2018, inmateria di sisma 90)..."
E ancora, "... nessun dato testuale si desume, poi, dalla normativa per ritenere che la cosa giudicata formatasi in sede giurisdizionale sia soggetta, in sede di ottemperanza, ai limiti quantitativi di rimborso delle maggiori somme con riduzione del 50% perché l'ammontare delle istanze eccede la somma stanziata. Né vale a smentire le superiori argomentazioni l'obiezione che la legge n.123 del 2017 è una legge di bilancio, in quanto ciò riguarda la forma dello strumento legislativo. Da ultimo va osservato che il disposto di legge non può certo applicarsi retroattivamente, essendo intervenuto quando già la sentenza era stata depositata. La cosa giudicata non può essere assoggettata alla regola del pagamento in misura ridotta del 50% secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di rimborso poste a fondamento della pronuncia giurisdizionale, ed ove si ritenesse che l'ottemperanza al giudicato sia disciplinata dalla normativa suindicata, sarebbe chiaramente possibile che la pubblica amministrazione avrebbe il potere di annullare unilateralmente l'efficacia del giudicato formatosi in sede giurisdizionale così rendendo vano il principio fondamentale della separazione dei poteri e della certezza del diritto. Peraltro, qualora si dovesse seguire la regola in questione, si potrebbe avere come risultato che il giudicato rimanga ineseguito per l'esaurimento delle risorse di cui all'art. 16 octies D.L. n. 901/2017, convertito nella L. n. 123/2017, considerando che la normativa (art. 16 octies) ha disposto lo stanziamento espressamente " in relazione alle istanze di rimborso presentate e non pure per la esecuzione del giudicato …."
Anche la Corte di Cassazione, ordinanza n.6644 del 7/3/2019, ha affrontato il tema dell'abbattimento al 50% delle somme da rimborsare in base a quanto previsto dalla Legge n.190 del 2014 (modificata nell'art.16-octies dalla L. n.123 del 2017) ed ha sancito il diritto in base al quale spetta il rimborso al 90% senza applicare alcuna decurtazione per cui " in mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta … in quanto la stessa non si riflette sul titolo del diritto alla ripetizione che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo…". Pertanto, l'abbattimento del rimborso al 50% non può operare automaticamente ed in anticipo. I Giudici Supremi, infatti, ritengono che " La norma….. va non solo integrata con provvedimento del direttore della Agenzia delle Entrate, ma le stesse modalità attuative sono vincolate a condizioni il cui verificarsi è del tutto incerto …".