Con sentenza del 17 novembre 2017, n. 27371, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di incidente stradale in cui è coinvolto un autoarticolato, per i danni causati da quest´ultimo, sono responsabili solidalmente, ai sensi dell´art. 2054, comma 3, c.c., i proprietari sia della vettura motrice che di quella trainata.
Ma ripercorriamo brevemente i fatti di causa.
Il ricorrente ha agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni provocati da un incidente stradale in cui la vettura, a bordo della quale si trovava un proprio dipendente, è stata tamponata da un autoarticolato. A tal fine ha citato in giudizio il conducente dell´autoarticolato, il proprietario della motrice (sprovvista di copertura assicurativa) e il proprietario del semirimorchio agganciato alla motrice.
Nel corso del giudizio, il proprietario del semirimorchio, ritenuto non responsabile in solido, è stato estromesso e il giudizio è proseguito nei confronti delle altre parti.
Il ricorrente ha sottoposto la questione all´attenzione della Suprema Corte, lamentando i) l´erronea estromissione del proprietario del semirimorchio dal giudizio e ii) il fatto che l´autoarticolato avrebbe dovuto essere considerato come un unico mezzo circolante, con conseguente responsabilità solidale tra il conducente, il proprietario della motrice e il proprietario del semirimorchio. E tanto in forza proprio del principio sancito dall´art. 2054, comma 3, c.c. secondo cui "Il proprietario del veicolo [...], è responsabile col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà".
Orbene, i giudici di legittimità, investiti del caso, si sono espressi a favore della tesi del ricorrente in quanto, a loro parere, nella locuzione ´proprietario del veicolo´ è da ricomprendere sia il proprietario del veicolo trainante che quello del rimorchio.
Fatta questa premessa, secondo la Suprema Corte, nella questione in esame, trova perfetta applicazione il principio di cui sopra, sancito dall´art. 2054, 3 comma, c.c. e ciò soprattutto laddove si consideri che, nel caso di specie, il proprietario del rimorchio, nel corso del giudizio, non ha affatto dimostrato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà.
In buona sostanza, secondo i giudici di legittimità "una vettura motrice, congiunta ad una vettura rimorchio allo scopo di formare un unico traino sotto una sola guida effettiva, non assume rilievo quale entità a sè stante, ma soltanto come parte di un´entità circolante idealmente inscindibile". Con l´ovvia conseguenza che allorquando il proprietario del rimorchio consenta la circolazione di quest´ultimo mediante quella della vettura motrice, in caso di incidente stradale, è da ritenersi responsabile solidalmente sia con il conducente che con il proprietario del veicolo trainante, ai sensi dell´art. 2054, 3 comma, c.c.
D´altro canto, la "considerazione unitaria del complesso autoarticolato", discende anche da un altro principio già sancito dalla stessa Suprema Corte in un´altra sentenza (cfr. Cass. n. 13200/2012). Secondo tale principio "l´assicurazione obbligatoria stipulata per la motrice copre la responsabilità per i danni provocati dal rimorchio ad essa agganciato (c.d. rischio dinamico)".
Diverso è il caso in cui i danni siano provocati da un rimorchio manovrato a mano o da fermo (c.d. rischio statico): in quest´ipotesi il veicolo in esame è da considerarsi autonomo e come entità a sè stante, pertanto, necessita di una sua specifica copertura assicurativa.
Sulla base di tali argomentazioni, dunque, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e ha rinviato il giudizio al giudice di merito.
Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm; "Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm; "Riproduzione di una foto: è possibile se non c´è consegna del negativo o di altro mezzo di riproduzione?"http://www.avvocatirandogurrieri.it/Riproduzione-di-una-foto-e-possibile-se-non-c-e-consegna-del-negativo-o-di-altro-mezzo-di.htm.