Di Rosalia Ruggieri su Martedì, 07 Maggio 2019
Categoria: Disabilità

Sinistri stradali, SC: “Alla moglie del macroleso va risarcito sia il danno biologico che il danno parentale”

Con la pronuncia n. 11212 dello scorso 24 aprile in tema di danno parentale, la III sezione civile della Corte di Cassazione ha riconosciuto il risarcimento di tale posta di danno alla moglie di un uomo, vittima di un incidente stradale, che aveva riportato gravi danni alla salute, sebbene non totalmente invalidanti. Si è così cassata la sentenza di merito che aveva ritenuto sufficiente la liquidazione del solo danno biologico patito dalla donna per le conseguenze del sinistro, specificando che se risultano accertati i danni legati sia alla sofferenza morale che alla privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla richiesta di risarcimento danni avanzata da una donna avverso la compagnia assicurativa dell'auto responsabile del sinistro ove era rimasto coinvolto il convivente, poi divenuto marito; l'attrice chiedeva il ristoro di tutti i danni – sia biologico sia parentale – patiti a seguito del sinistro.

Il Tribunale di Milano condannava la compagnia assicuratrice al solo pagamento di Euro 22.000,00 quale quantificazione del danno biologico – riconosciuto, a seguito di ctu medico legale, in 8 punti percentuali – che la donna aveva subito per la situazione venutasi a creare a causa dell'incidente.

La decisione veniva confermata dalla Corte di Appello di Milano, sul presupposto che non vi fosse stata alcuna lesione del rapporto parentale suscettibile di risarcimento, atteso che il marito, sebbene rimasto macroleso, conservava comunque una sua autonomia.

In particolare, i giudici di appello giungevano a siffatta conclusione sulla scorta di quanto affermato all'esito della c.t.u. espletata in primo grado sull'uomo: in detta sede, infatti, non era stata riconosciuta al danneggiato alcuna lesione della specifica capacità di lavoro, sicché, correlativamente, il collegio giudicante escludeva a priori la possibilità di ristorare alcun danno per questo titolo; analogamente, si escludeva qualsiasi risarcimento per gli altri danni legati a presunti sconvolgimenti della vittima di coppia, posto che dopo il sinistro era nata una figlia sicché il marito non aveva perso la capacità di procreare.

In conclusione la Corte – pur non negando che la vita della donna, a seguito del sinistro del marito, fosse priva di quella serenità che la caratterizzava prima del sinistro, tanto da aver comportato un pregiudizio nella sua sfera psichica – rilevava come siffatto pregiudizio, lungi dall'integrare gli estremi del danno parentale, fosse stato completamente ristorato con il riconoscimento e la liquidazione del danno biologico.

La moglie, ricorrendo in Cassazione, censurava la sentenza d'appello per violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 e 2059 nonché degli articoli 29 e 30 della Costituzione, per avere la Corte territoriale affermato – sulla base della consulenza tecnica di ufficio ed, in particolare, del relativo accertamento del solo danno biologico – che la liquidazione avvenuta per il danno biologico solo fosse interamente satisfattiva.

La Cassazione condivide la censura rilevata, riconoscendo come illegittimamente non si sia attribuito rilievo al danno parentale.

Il danno parentale è, secondo le tabelle dell'Osservatorio di Milano, una lesione è suscettibile di ristoro solo in quelle situazioni in cui un componente del nucleo familiare si trovi in condizioni di salute così gravemente compromesse da ledere in modo estremamente pesante il rapporto parentale.

In punto di diritto, la giurisprudenza – pronunciandosi sul danno parentale richiesto dalle vittime cd. secondarie per i pregiudizi derivanti dal peggioramento della loro situazione a seguito delle gravi lesioni riportate da loro stretto congiunto – è granitica nel riconoscere piena tutela, anche in assenza di lesione alla salute, a qualsiasi vulnus arrecato ad altro valore costituzionalmente tutelato.

Ne deriva che, all'esito di compiuta istruttoria ed in assenza di qualsiasi automatismo, se risultano accertati i danni legati sia alla sofferenza morale che alla privazione, ovvero diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicate dal danneggiato, va attribuita una somma che tenga conto del pregiudizio complessivamente subito sotto entrambi i profili, senza ulteriori frammentazioni nominalistiche.

Con specifico riferimento al caso di specie, la sentenza impugnata non ha rispettato i principi di diritto sul danno cd. parentale: la Corte d'appello, pur non negando l'innegabile sconvolgimento della vita di coppia provocato dal sinistro di cui fu vittima il marito dell'attrice, ha negato che lo stesso assumesse a gravità tale da estrinsecarsi in una lesione del rapporto parentale; conseguentemente, si è ritenuto congruo il risarcimento della sola sofferenza patita a titolo di danno biologico.

Gli Ermellini evidenziano, invece, come – tenuto conto del riscontrato grado di invalidità del marito, affetto da postumi del settantanove per cento – la Corte territoriale non abbia valutato in alcun modo se l'elevata percentuale di postumi permanenti abbia avuto incidenza sull'ambito dinamico-relazionale della moglie, limitandosi ad affermare che circostanze quali la possibilità di continuare a guidare l'auto, lavorare e di procreare fossero elementi di per sé elidenti qualsivoglia pregiudizio nella sfera psichica della ricorrente, già interamente ristorata dal riconoscimento del danno biologico proprio, in misura pari all'otto per cento.

In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Milano in diversa composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 

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