Di Redazione su Domenica, 25 Settembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Si masturba al passaggio di studentesse, Cassazione annulla condanna: "Non è più reato"

Il principio, dichiarato dalla Corte di Cassazione Penale, Sezione 3, con sentenza n. 36867 del 6/9/2016 è sorprendente e per certi aspetti socialmente pericoloso, e non mancherà di far discutere, ma costituisce applicazione della recente legge che ha depenalizzato il reato di atti osceni in luogo pubblico, facendone conseguire una semplice sanzione amministrativa pecuniaria.
La vicenda 
Con sentenza del 14/5/2015, la Corte di Appello di Catania aveva confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato L.P. colpevole del reato di atti osceni in luogo pubblico (art. 527 c.p), in quanto, dopo aver estratto il proprio membro, si era masturbato in corrispondenza del passaggio di alcune studentesse, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione.
L´imputato aveva proposto ricorso in cassazione per l´annullamento della condanna.
Con il primo motivo di ricorso, lamentava la erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello aveva negato l´applicazione della causa di non punibilità, nonostante, a proprio dire, la particolare "tenuità" del fatto. Secondo l´imputato, si era infatti trattato di un comportamento del tutto occasionale, inoltre l´atto di autoerotismo era stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità (all´ora del tramonto), ed ancora, nonostante l´imputato si fosse masturbato vicino la cittadella universitaria, ciò, a suo dire, era stato del tutto casuale, non avendo lo stesso intenzione di farlo in occasione del passaggio delle studentesse.

Con il secondo motivo, l´imputato sosteneva di aver diritto alle attenuanti.
La decisione
La Corte ha annullato la condanna, in quanto, per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2015, n. 8, art. 2, comma 1, lett. A), il reato di atti osceni non è più punibile ma soggetto soltanto alla applicazione di una sanzione amministrativa da Euro 5.000 ad Euro 30.000. 
Si tratta, ha rilevato la Corte, di una disposizione che si applica anche alle violazioni commesse prima della data di entrata in vigore del decreto se il processo non sia stato definito con sentenza o con decreto ormai definitivi.
Pertanto, ha concluso la Corte, la la sentenza impugnata va annullata, perchè il fatto di cui sopra non è previsto dalla legge come reato.

Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. DE MASI Oronzo - rel. Consigliere -

Dott. MANZON Enrico - Consigliere -

Dott. MENGONI Enrico - Consigliere -

Dott. RENOLDI Carlo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

L.P., nato a (OMISSIS);

avverso la sentenza del 14/5/2015 della Corte di Appello di Catania;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Oronzo De Masi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. CORASANITI Giuseppe, che ha concluso chiedendo l´annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato;

udito il difensore, avv. Raffaella Spagnolello, che ha concluso per l´accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 14/5/2015 la Corte di Appello di Catania confermava la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva dichiarato L.P. colpevole del reato p. e p. dall´art. 527 c.p. - perchè dopo aver estratto il proprio membro si masturbava in corrispondenza del passaggio delle studentesse - e lo aveva condannato alla pena di mesi tre di reclusione convertita in Euro 3.420,00 di multa.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso l´imputato, tramite difensore fiduciario.

Con un primo motivo deduce, ai sensi dell´art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte di Appello ha negato l´applicazione della causa di non punibilità prevista dall´art. 131 bis c.p., nonostante la particolare tenuità del fatto, a fronte di un comportamento del tutto occasionale, la circostanza che l´atto di autoerotismo fosse stato compiuto in condizioni di ridotta visibilità, dopo il tramonto (alle ore 18,30 del (OMISSIS)) e che la prossimità alla cittadella universitaria non dimostrava la intenzione di collegare temporalmente la condotta al passaggio delle studentesse.

Con un secondo motivo deduce, ai sensi dell´art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche.

Motivi della decisione

In via preliminare ed assorbente, va rilevata l´intervenuta abolitio criminis, per effetto del D.Lgs. 15 gennaio 2015, n. 8, art. 2, comma 1, lett. A), del reato di atti osceni di cui all´art. 527 c.p. (Capo B),in quanto il fatto è ora soggetto all´applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 5.000 ad Euro 30.000.

Ai sensi dell´art. 8 del decreto citato, le disposizioni del decreto, che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative, si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili, caso nel quale provvederà il giudice dell´esecuzione alla revoca della sentenza o del decreto, e, ai sensi del successivo art. 9 citato, deve farsi luogo alla trasmissione, all´autorità amministrativa competente all´irrogazione della sanzione, gli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi, salvo che il reato risulti prescritto o estinto per altra causa alla medesima data.

Ne consegue, che la sentenza impugnata in parte qua va annullata senza rinvio, perchè il fatto di cui sopra non è previsto dalla legge come reato, con eliminazione dell´aumento di pena di mesi due di reclusione applicato per la continuazione con il reato contestato al capo A) dell´imputazione.

Deve altresì essere disposta la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di sua competenza.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perchè il fatto non è previsto dalla legge come reato e dispone la trasmissione degli atti al Prefetto di Catania per quanto di competenza.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 settembre 2016